
(AGENPARL) – lun 03 aprile 2023 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 3 aprile 2023
AGENDA DEI LAVORI DEL 4 E 5 APRILE
Questa settimana nell’udienza pubblica del 4 aprile, la Corte tratterà alcune questioni di legittimità costituzionale riguardanti:
– l’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, numero 133 (Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia), come convertito, in combinato disposto con l’art. 1, comma 148, della legge di stabilità 2014, sia nella versione antecedente che in quella successiva alla modifica operata dall’art. 4, comma 12, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, riguardante, tra l’altro, l’applicazione ai maggiori valori delle quote del capitale della Banca d’Italia, iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2013, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di eventuali addizionali;
– l’articolo 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, numero 66 (Codicedell’ordinamento militare),nellaparteincuinon estende, agli psicologi militari, la legittimazione a svolgere libera professione, prevista per i medici militari, in deroga al regime delle incompatibilità;
– l’articolo 5 della legge Regione Lombardia 27 dicembre 2006, numero 30,nellaparteincuidisponeche ai Comuni sono trasferite lefunzionirelativealle procedureoperativeeamministrativeinerenti agliinterventidibonifica,dimessainsicurezzaelemisurediriparazionee diripristino ambientaledeisitiinquinati chericadonointeramentenell’ambito del territoriodiunsoloComune;
– l’articolo 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, numero 44, come convertito per come è stato sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, numero 172, come convertito, nella parte in cui prevede da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e dall’altro, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, in qualunque modo vengano svolte.
La Consulta esaminerà in udienza pubblica anche i ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri che ha impugnato alcune leggi regionali. In particolare le questioni riguardano:
– l’articolo 14, comma 3 – relativo alla copertura degli oneri finanziari per le annualità successive al 2022 -della legge Regione Abruzzo 13 aprile 2022, numero 7, che regola ilrecupero,lapromozione elavalorizzazione deisitidismessiedeibeniconnessialla cessataattività mineraria;
– la legge Regione Molise 4 agosto 2022, numero 13 («Stabilizzazione delpersonalesanitarioprecario, inattuazionedella legge30dicembre 2021,n.234»);
– l’articolo 2 dellalegge Regione Abruzzo 9 giugno 2022, numero 9, che, nel disciplinare lemodalitàdiassegnazionedelleconcessionidigrandiderivazioniidroelettriche d’acquaa uso idroelettrico, esclude dalla propria applicazione le grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare, per almeno l’80 per cento, il consumo annuo del soggetto auto-produttore, come definitodall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, numero 79;
– gli articoli 1 e 2 della legge Regione Molise 4 agosto 2022, numero 14, che recail riconoscimentodella legittimitàdeldebitofuoribilanciodellaRegione nei confronti delle aziende del trasporto pubblico locale (TPL) extraurbano per il pagamento di ulteriori servizi relativi a chilometri effettuati in aggiunta a quelli contrattualizzati.
Nell’udienza pubblica del 4 aprile, la Corte tratterà anche:
– un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti della Camera dei deputati sull’utilizzo di captazioni informatiche di conversazioni nei confronti di un deputato, magistrato in aspettativa per mandato parlamentare.
Nella camera di consiglio del 5 aprile la Consulta prenderà in esame le questioni di legittimità costituzionali riguardanti:
– l’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui dispone che il colloquio visivo mensile del detenuto sottoposto a regime speciale avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, anche quando si svolga con i figli e i nipoti minori di 14 anni;
– gli articoli 34 e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale sulla mancata previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice che abbia concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 324 del codice di procedura penale, annullata dalla Corte di cassazione;
– l’articolo 495 del codice penale (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) nella parte in cui si applica alle false dichiarazioni rese nell’ambito di un procedimento penale dalla persona sottoposta ad indagini o imputata in relazione ai propri precedenti penali, e in subordine, tra l’altro, il medesimo articolo 495 del codice penale nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità in caso di false dichiarazioni rese nell’ambito di un procedimento penale da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di non rispondere;
– l’articolo 24-ter, commi 2, lettera b) e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, numero 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernentile impostesullaproduzionee sui consumierelativesanzionipenaliamministrative), sull’individuazione dei soggetti ai quali è riconosciuta l’applicazione in forma ridotta dell’aliquota di accisa sul gasolio commerciale utilizzata per l’attività di trasporto delle persone (nel caso di specie: mancato riconoscimento all’attività di autotrasporto con noleggio di autobus con conducente);
– l’art. 93, commi 1-bis e 7-bis, del codice della strada, inseriti dall’articolo 29-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre del 2018, numero 113, come convertito, il quale prevede il divieto, per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero e l’applicazione, per la relativa violazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre al sequestro amministrativo del veicolo nonché la confisca amministrativa qualora, entro cento ottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine;
– l’articolo 1, commi da 261 a 266, della legge 30 dicembre 2018, numero 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che stabilisce, tra l’altro, la riduzione quinquennale dei trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata, di importo superiore ai 100 mila euro lordi su base annua.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](https://www.cortecostituzionale.it/actionCalendarioLavori.do).
Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](https://www.cortecostituzionale.it/actionLavori.do).
I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente a loro deposito per la fase del merito.
Roma, 3 aprile 2023