
(AGENPARL) – gio 16 marzo 2023 Il primo ricorso della Commissione per duplice inadempimento in materia di inquinamento atmosferico è irricevibile
Nella lettera di diffida inviata alla Bulgaria alla fine del 2018, la Commissione non ha affermato né dimostrato con sufficiente chiarezza che, nel frattempo, la sentenza della Corte del 2017 con la quale è stato accertato il primo inadempimento non era stata ancora eseguita
Sentenza della Corte nella causa C?174/21 | Commissione/Bulgaria (Duplice inadempimento – inquinamento da PM10)
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
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COMUNICATO STAMPA n. 47
/23
Lussemburgo, 16 marzo 2023
Sentenza della Corte nella causa C
–
174/21 | Commission
e/Bulgaria
(D
uplice inadempimento
â??
i
nquinamento da
PM10)
Il primo ricorso della Commissione per duplice inadempimento in materia
di
inquinament
o atmosferico è irricevibile
,
la Commissione non ha affermato né dimostrato
con sufficiente chiarezza che, nel frattempo, la sentenza della Corte del 2017 con la quale è stato accertato il
p
rimo inadempimento non era stata ancora eseguita
lla qualità dell’aria ambiente»
1
concentrazione di taluni inquinanti atmosferici nell’aria ambiente ed esige che, in caso di su
peramento, gli Stati
membri predispongano piani per la qualità dell’aria affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.
Nella sentenza Commissione/Bulgari
a
2
, pronunciata il 5 aprile 2017, la Corte ha dichiarato che la Bulgaria era
venuta m
eno agli obblighi summenzionati
3
.
A seguito della pronuncia della sentenza Commissione/Bulgaria, la Commissione, il 9 novembre 2018, ha inviato alla
Bulgaria una lettera di diffida, conformemente alla procedura prevista allâ??arti
colo 260, paragrafi 1 e 2,
TFUE
4
. In tale
alle violazioni accertate dalla Corte nella sua sentenza del 2017. Essa ha quindi invitato tale Stato membro a
presentare le s
febbraio 2019, e a informarla dei progressi eventualmente compiuti nel frattempo.
Insoddisfatta delle risposte della Bulgaria, la Commissione ha adi
to la Corte con un ricorso per inadempimento ai
sensi dell’articolo
260, paragrafo
2, TFUE (in prosieguo:
il
«ricorso per duplice inadempimento») affinché dichiarasse
che tale Stato membro non si è conformato a detta sentenza e lo condannasse al pagamento
di una somma
Giudizio della Corte
Con la sentenza
emanata in data odierna
un pr
ocedimento precontenzioso sul fondamento dell’articolo
260, paragrafo
2, TFUE presuppone, se non si
1
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio
2008, relativa alla qualità dellâ??aria ambiente e per unâ??aria più pulita in
Europa (GU
2008, L
152, pag.
1).
2
Sentenza del 5
ap
rile
2017, Commissione/Bulga
ria,
C
–
488/15
.
3
Più specificamente, gli obblighi derivanti dall’articolo
13, paragrafo
1,
dallâ??articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, e
dall’allegato XI della direttiva
2008/50.
4
I
n forza dell’articolo
260, paragrafi 1 e 2, TFUE, uno Stato membro del quale la Corte abbia accertato lâ??inadempimento di uno degli obblighi ad esso
incombenti in forza dei Trattati, è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della
Corte comporta, e la Commissione può
adire quest’ultima qualora essa ritenga, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizione di presentare le sue osser
vazioni, che tali
provvedimenti non siano stati adottati.
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una violazione dell’obbligo di adottare
tutte le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tenuto
conto del fatto che il ricorso per duplice inadempimento mira a spingere uno Stato membro inadempiente ad
eseguire una sentenza per inadempimento,
la Corte sottolinea che la Commi
ssione è tenuta non solo a
verificare, per tutta la durata del procedimento precontenzioso e prima dell’emissione della lettera di
diffida, se la sentenza di cui trattasi sia stata nel frattempo eseguita o meno, ma anche ad affermare e a
dimostrare prima
eseguita alla data di riferimento.
Infatti, non si può validamente contestare a uno Stato membro un
inadempimento dell’obbligo di adottare i provvedimenti che l’esecuzi
one di una sentenza della Corte comporta se
perdur
i
dalla sua pronuncia.
ffida del 9 novembre 2018,
la Commissione non ha
affermato, con la dovuta chiarezza, né dimostrato prima facie che la sentenza Commissione/Bulgaria del 5
aprile 2017
non sarebbe stata
ancora eseguita alla data di riferimento, ossia il 9 febbraio 2019.
Infa
tti, in tale lettera, la Commissione indica che gli inadempimenti constatati fino al 2014 in tale sentenza si sono
protratti, per le zone e gli
agglomerati considerati nella
tuttavia spiegazioni
circostanziate
,
né unâ??analisi dei fatti che indichino che la situazione rilevata nel corso di questi
due anni
si sarebbe
sentenza, il 5 aprile 2017, e la data di r
iferimento, il 9 febbraio 2019, rendendo così necessaria l’adozione di misure
Orbene, secondo la Corte, né il fatto che tali inadempimenti si siano protratti tra la fine del periodo oggetto della
sentenza della Co
rte, vale a dire il 2014, e un periodo successivo ma anteriore alla data di pronuncia della sentenza,
vale a dire gli anni 2015 e 2016, né il carattere sistematico e continuato di tali inadempimenti rilevato dalla Corte in
tale sentenza implicano automatic
riferimento, quest’ultima
non sarebbe stata
ancora eseguita e che si poteva quindi contestare alla Bulgaria di non
aver adottato tutte le misure che la sua esecuzione comport
ava.
Pertanto, astenendosi, nella lettera di diffida, dallâ??affermare e dal dimostrare prima facie, con la necessaria
chiarezza, il presupposto indispensabile secondo cui la sentenza Commissione/Bulgaria, del 5 aprile 2017,
non
sarebbe stata
ancora eseguita
alla data di riferimento per quanto riguarda le zone e gli agglomerati di cui a tale
adottare le misure che l’esecuzione di tale sentenza co
mporta.
La Corte dichiara quindi irricevibile il ricorso
della Commissione per duplice inadempimento.
IMPORTANTE:
La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento
ri obblighi derivanti dal diritto dellâ??Unione. Qualora
la Corte di giustizia accerti lâ??inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza
indugio.
La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla s
entenza, può proporre un
altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di
attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di questâ??ultima, la Corte di giustizia può infliggere
sanzioni pecunia
rie, al momento della prima sentenza.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâ??informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
della sentenza è pubblicato
sul sito CURIA il giorno della pronuncia
.
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Restate connessi
!
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575
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â??
(+32) 2 2964106
.