
[lid] – Riceviamo e pubblichiamo una lettera indirizzata al Direttore dell’Agenparl.
La Gran Loggia Unita d’Inghilterra, con il “Documento di Lavoro” del 20 febbraio 2023, di pubblica notorietà, ha formalizzato la volontà di avviare il procedimento di riconoscimento del Grande Oriente d’Italia quale Obbedienza massonica nel territorio italiano, stabilendo, nei punti da 4.3 a 4.6, le condizioni alle quali ha deciso di subordinarlo.
La UGLE, muovendo dalla considerazione che il GOI “ora soddisfa nuovamente i Principi fondamentali per il riconoscimento delle Grandi Logge” (che risalgono al 1929 e che nel 1993 furono, dalla sola parte inglese, ritenuti non più sussistenti, con conseguente revoca del riconoscimento), ha concluso il predetto Documento di lavoro attestando che “il Grande Oriente accetta l’attuale prassi della Gran Loggia di non riconoscere una seconda Gran Loggia in un territorio senza il consenso di entrambe le Grandi Logge interessate e ha già indicato che, se il riconoscimento verrà ripristinato, acconsentirà e concorderà con questa Gran Loggia il reciproco e continuo riconoscimento della Gran Loggia Regolare d’Italia. La Gran Loggia Regolare d’Italia ha dato analogo consenso e accordo nei confronti del Grande Oriente d’Italia”.
Dunque, a dar fede al suddetto Documento di Lavoro del 20 febbraio 2023, il GOI ha già comunicato alla UGLE che, in luogo del riconoscimento inglese, “acconsentirà e concorderà” con quest’ultima il riconoscimento della GLRI.
L’intenzione della UGLE di ripristinare il riconoscimento che fu ingiustamente revocato al GOI è certamente “cosa buona e giusta”. Non lo sono, invece, le condizioni alle quali il preannunciato riconoscimento è subordinato e, soprattutto, appare precipitosa e non ponderata la determinazione della Giunta del GOI (cfr. art. 38, lettera c) della Costituzione dell’Ordine) di favorire il riconoscimento inglese all’esorbitante prezzo dell’accettazione dei rapporti di reciprocità con la GLRI.
La decisione della Giunta del GOI contravviene a precise ragioni storiche e normative interne.
- Nel 1993, a seguito delle dimissioni dell’allora gran maestro Giuliano Di Bernardo, il GOI subì una dolorosa scissione e molti fratelli, circa 2.000, seguirono l’ex gran maestro e crearono con lui la Gran Loggia Regolare d’Italia. Furono giorni e mesi molto tristi, anche perché Giuliano Di Bernardo dichiarò in modo inequivocabile che le ragioni del suo comportamento erano radicate nella presenza diffusa nelle logge calabresi del GOI di “fratelli” appartenenti alla ‘ndrangheta.
I Fratelli del GOI vissero momenti difficilissimi e perniciosi, anche perché da quella scissione e dalle parole di Giuliano Di Bernardo si generò l’inchiesta di “masso-mafia” dell’allora Procuratore di Palmi Agostino Cordova (che si concluse con l’archiviazione nel 2000). Innumerevoli furono gli atti d’infamia compiuti in danno di Fratelli onesti e laboriosi, che videro profanate le loro Logge e le loro case a seguito del clima incendiario e calunnioso determinato da Giuliano Di Bernardo e dai suoi accoliti. Tutto questo avvenne anche con il consenso della UGLE, la quale, senza ragione, favorì il clima da “caccia alle streghe” revocando il riconoscimento al GOI per darlo alla neo costituita GLRI. La memoria di quei giorni e di quegli anni non può essere spazzata via con un colpo di spugna.
- I “Principi fondamentali per i riconoscimenti” del GOI stabiliscono che la Gran Loggia è un corpo sovrano e indipendente che ha giurisdizione esclusiva sui tre gradi simbolici dell’Ordine. La Gran Loggia non può dividere tale giurisdizione con qualsiasi altra autorità, nazionale o internazionale, comunque denominata. Ne consegue che nel territorio italiano, se le condizioni indicate dalla UGLE nel suddetto Documento di Lavoro trovassero attuazione definitiva, i tre gradi simbolici della Massoneria azzurra non sarebbero più di giurisdizione esclusiva del GOI, ma diverrebbero di co-giurisdizione di quest’ultimo e della GLRI.
- L’art. 2 della Costituzione dell’Ordine testualmente recita: “Il Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani è storicamente la prima Comunione Massonica Italiana … essa è indipendente e sovrana … rappresenta la sola fonte di legittimità di autorità massonica nel territorio italiano e nei confronti delle Comunioni Massoniche Estere”. Ne consegue che l’eventuale riconoscimento della GLRI, quale derivazione obbligata del riconoscimento da parte della UGLE, determinerebbe la violazione dell’art. 2 della Costituzione e destituirebbe il GOI dal fondamentale ruolo di unica e legittima autorità massonica nel territorio italiano.
- I presupposti per il riconoscimento da parte della Giunta del GOI e, quale supremo organo legislativo, dalla Gran Loggia ex art. 28, lettera i) della Costituzione dell’Ordine, sono costituisti dalla sussistenza dei requisiti sostanziali e formali previsti dall’art. 5 della medesima Costituzione. Il compito di studiare la ricorrenza di questi requisiti spetta alla “Commissione Esteri” del GOI, la quale, per quanto è noto, non ha analizzato la questione e non ha fornito alcun parere.
- Qualora la Giunta del GOI volesse perseverare nel subordinarsi alla determinazione inglese e dunque, per ottenerne il riconoscimento, prestare lo stesso comportamento nei confronti della GLRI, la Gran Loggia del Grande Oriente d’Italia dovrà essere convocata in sessione straordinaria ai sensi dell’art. 87 del Regolamento dell’Ordine, con ordine del giorno inserito nel decreto di convocazione. Ciò allo scopo, per poter esercitare il potere di riconoscimento previsto dall’art. 28, lettera i) della Costituzione, di deliberare la modifica costituzionale dei Principi fondamentali e delle norme costituzionali indicati nelle precedenti lettere b) e c), e, per l’effetto, di creare nel territorio italiano una sorta di “condominio” con la Gran Loggia Regolare d’Italia (con conseguente e definitiva perdita della giurisdizione territoriale e simbolica esclusiva da parte del GOI).
- Infine, qualora il procedimento a matrice inglese dovesse concludersi positivamente in conformità alle condizioni del predetto Documento di Lavoro del 20 febbraio 2023, e quindi il GOI e la GLRI si riconoscessero a vicenda, i Fratelli di entrambe le Obbedienze avrebbero diritto di frequentarsi anche ritualmente (quindi, gli affiliati alla GLRI potrebbero partecipare alla tornata rituale di qualsiasi Loggia del GOI e viceversa).
- Quanto indicato nella precedente lettera f) si pone in insanabile contrasto con la deliberazione della Gran Loggia del 7 aprile 2000, allegata al Decreto n. 71 del Gran Maestro pro tempore Fr. Gustavo Raffi, la quale stabilisce che “non possono beneficiare della cancellazione della pena e quindi non possono riammessi nella famiglia massonica, coloro che abbiano tramato all’interno e contro il Grande Oriente d’Italia Palazzo – Giustiniani, partecipando o inducendo gli altri alla defezione perpetrata dall’ex Gran Maestro Giuliano Di Bernardo e finalizzata alla costituzione di altra associazione sedicente massonica”. Ne consegue che nel caso di riconoscimento reciproco tra GOI e GLRI i fratelli fuoriusciti dal GOI e che nel 1993 hanno tramato contro di esso potrebbero tornare a frequentare i lavori di qualsiasi Loggia italiana affiliata al GOI e, pertanto, l’efficacia della predetta giusta deliberazione di Gran Loggia cesserebbe immediatamente e definitivamente.
In conclusione, si ribadisce che il riconoscimento dalla parte della UGLE, se il procedimento deliberativo si concluderà positivamente, costituisce una evenienza da accogliere con sicuro favore, la quale, peraltro, sutura una ferita ancora aperta e sanguinolenta. Il segno della cicatrizzazione della ferita, che è e sarà comunque indelebile, impone però a tutti i Fratelli del GOI, a cominciare dal Gran Maestro e dai Grandi Dignitari, di esigere rispetto e dignità e dunque di rifiutare di abiurare alla propria storia e alle deliberazione della Gran Loggia e, perciò, di non concedere il riconoscimento ad un’organizzazione sedicente massonica che è nata attingendo alla linfa vitale del Grande Oriente d’Italia e cercando di rinsecchirlo fino a farlo morire.
Dunque, se riconoscimento della UGLE dovrà essere, che sia, ma senza condizioni e soprattutto senza che il GOI sia obbligato a costituire rapporti incestuosi con la GLRI.