[lid] – In caso di fallimento il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, può esercitare l’azione di responsabilità contro i membri dell’organo amministrativo e di controllo. Ed è prevista altresì la possibilità di esercitare un’azione di responsabilità contro i soci quando esse abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Il curatore agisce in giudizio e solo lui è legittimato a proporre l’azione di responsabilità o a proseguire quella eventualmente già intrapresa dalla società o dai creditori sociali prima del fallimento.
Il giudice delegato deve autorizzare il curatore ad esercitare l’azione con apposito decreto.
Secondo la legge il curatore può promuovere l’azione di responsabilità contro «amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali e liquidatori».
Il giudice delegato esercita, nell’ambito della procedura fallimentare, funzioni essenzialmente giurisdizionali e svolge alcuni compiti di vigilanza e controllo, sebbene limitati questi ultimi alla verifica della legittimità formale delle decisioni.
Emette inoltre i provvedimenti urgenti finalizzati alla conservazione del patrimonio del fallito.
Il giudice delegato autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; l’autorizzazione deve essere data per atti determinati e per i giudii deve essere rilasciata per ogni grado di essi.
Il curatore è investito di un pubblico ufficio e agisce nell’interesse del fallito, dei creditori e della massa fallimentare.
Ora la recente sentenza della Corte di Cassazione pubblicata nell’articolo «Suprema Cassazione, Il curatore fallimentare non può essere autorizzato dal Tribunale competente (Perugia) per cause personali. Camilloni vince il ricorso contro Faina e rimane in attesa del risarcimento dei danni» ha stabilito che i curatori non possono utilizzare i legali, anche se autorizzati dal tribunale competente per le cause personali.
A questo punto sorge spontanea la domanda: chi pagherà le spese ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, in cui la Corte di Cassazione dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13»?
Ed oltre al contributo unificato chi pagherà l’equo compenso della prestazione professionale del legale che ha perso il ricorso in Cassazione contro Camilloni?
Sarebbe interessante sapere cosa pensano sia il giudice delegato, sia il comitato dei creditori che la guardia di finanza di Perugia delle lite instaurata dal curatore Faina che è stata rigettata e che è stata descritta nell’articolo «Sistema Perugia, Il curatore fallimentare di GEU 1819 (proprietario del Giornale dell’Umbria) fa causa alla liquidazione e la perde. Sesta puntata»?
La causa in questione si è dimostrata prime facie del tutto anomala in quanto è contro il soggetto fallito e quindi priva di utilità, se non quella di portare in giudizio il Camilloni nella sua qualità e il suo operato di liquidatore di Geu 1819 S.r.l. in merito alla delibera del 14.1.2016. La causa, infatti, è stata rigettata in primo grado proprio per la sua palese infondatezza nel merito. Occorre poi aggiungere che la sconfitta della causa della Curatela ha generato la condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’Avvocato Francesco Marrocco antistatario per la somma di € 5.800 con un evidente danno alla massa attiva del fallimento trattandosi di credito in prededuzione chirografo ex art. 111 L.F.
Infine, sarebbe opportuno che di queste vicende sopra citate intervenissero gli ispettori del Ministero della Giustizia.