(AGENPARL) - ROMA, 2 Febbraio 2023 - – La Corte Suprema di Cassazione (sesta sezione Civile-1) con sentenza in data odierna ha stabilito che i curatori non possono utilizzare i legali, anche se autorizzati dal tribunale competente – per le cause personali.
«- Luigi Camilloni, liquidatore (ed ex amministratore) della società Gruppo Editoriale Umbria 1819 s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia, citava in giudizio Eros Faina, curatore del fallimento, per i danni “patrimoniali e personali” conseguenti a difese svolte dal curatore nel giudizio di reclamo, a sue scelte nella gestione della procedura e al contenuto della relazione ex art. 33 l. fall. (e sue integrazioni);
– il relativo giudizio veniva radicato dinanzi al Tribunale di Roma, residenza del liquidatore e attore in giudizio, quale luogo ove si era verificato il danno lamentato e dunque maturato il fatto illecito oggetto di denuncia giudiziale; – il curatore fallimentare dott. Camilloni eccepiva tuttavia l’incompetenza del Tribunale di Roma in favore di quella (funzionale) del Tribunale fallimentare di Perugia, ai sensi dell’art. 24 l. fall., essendo la pretesa risarcitoria dell’attore conseguente all’esercizio delle funzioni di curatore;
– il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3/3/22, rigettava l’eccezione di incompetenza sul presupposto che l’art. 24 l.fall., nel prevedere la competenza funzionale del tribunale fallimentare per tutte le azioni che derivano dal fallimento, fa riferimento esclusivamente alle controversie che subiscono, per effetto della dichiarazione di fallimento, una deviazione dal loro schema legale tipico, nel senso che il rapporto viene ad essere concretamente modificato, nel suo sviluppo fisiologico, dal fallimento e non alle azioni che non presentano alcun interesse per la massa e che solo occasionalmente risultano connesse al fallimento;
– il curatore ha dunque proposto istanza di regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c. avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Roma, articolato in un solo motivo di doglianza, cui Luigi Camilloni si è opposto depositando memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
-la Procura Generale della Corte di Cassazione, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Giovanni Battista Nardecchia, ha concluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma;
– il ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
-con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 24 l. fall., sul rilievo che l’ordinanza del 3 marzo 2022 (comunicata il 4 marzo 2022), con la quale il Tribunale di Roma si era dichiarato competente sarebbe errata e illegittima per violazione dell’art. 24 l. fall.; – è stato infatti osservato che il Tribunale di Roma era stato individuato dal dott. Camilloni quale foro competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c., luogo dove la condotta illecita avrebbe prodotto al primo il danno; – la causa così instaurata, tuttavia, atterrebbe ad atti posti in essere nell’esercizio delle sue funzioni di curatore del fallimento, delle quali il Camilloni, quale legale rappresentante della società fallita, allegava il carattere dannoso, ritenendo che egli curatore avrebbe scritto nella sua relazione ex art. 33 l. fall. e in altri atti espressioni calunniose e diffamatorie e persino nel modo con cui era stata difesa la legittimità della dichiarazione di fallimento nel procedimento di reclamo ex art. 18 l. fall. si sarebbero rintracciati profili di illiceità nella sua condotta di curatore fallimentare; – è stato così evidenziato dal ricorrente che la stessa prospettazione di parte attrice rendeva evidente che il danno sarebbe stato arrecato dal Dott. Faina non come privato cittadino, ma nell’esercizio delle sue funzioni, rispetto alle quali la funzione di curatore non sarebbe la mera occasione del fatto dannoso, ma ne sarebbe l’essenza stessa, come dimostrato anche dal fatto che gli atti oggetto di denuncia erano stati invero autorizzati dal giudice delegato (la costituzione nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall.), o comunque erano stati a lui sottoposti (si pensi alla relazione ex art. 33 l. fall.), con la conseguenza che la connessione fra il preteso danno arrecato e l’esercizio delle sue funzioni di curatore del fallimento era evidente; – è stato dunque evidenziato che risultava altrettanto evidente l’incompetenza del Tribunale di Roma a favore della competenza funzionale, esclusiva, inderogabile del Tribunale di Perugia, foro fallimentare, che aveva dichiarato il fallimento di Gruppo Editoriale Umbria 1819 s.r.l. con sentenza n. 48 del 17 maggio 2016;
– il ricorso è infondato;
– vanno tuttavia esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dal resistente che sono del pari infondate;
– evidenzia il Camilloni che l’odierna istanza di regolamento non sarebbe procedibile per difetto di legittimazione attiva da parte della curatela del Fallimento, posto che avrebbe citato in giudizio presso il Tribunale di Roma il dott. Faina, in proprio, per i supposti atti illeciti di natura diffamatoria e calunniosa commessi nei suoi riguardi e non già la curatela del Fallimento del Gruppo Editoriale Umbria 1819 r.l. in liquidazione (RG n. 46 del 2016 del Tribunale di Perugia); evidenzia sempre il resistente che l’odierno giudizio presso la Corte di Cassazione, invece, sarebbe stato introdotto dalla curatela del Fallimento e non già dal Dott. Faina, con la conseguenza che “l’odierno giudizio” non sarebbe “ammissibile e/o procedibile per carenza di legittimazione attiva della Curatela del Fallimento essendo il giudizio unicamente personale e non fallimentare”;
– la tesi difensiva del resistente non è tuttavia condivisibile posto che a rigore l’istanza di regolamento di competenza è stata presentata direttamente dal Dott. Eros Farina, pur nella sua qualità di curatore fallimentare, e solo autorizzata in modo non necessario dal g.d., con la conseguenza che legittimato processualmente alla presentazione dell’istanza deve ritenersi il soggetto persona fisica evocato nel giudizio risarcitorio sopra ricordato e descritto;
– evidenzia inoltre il Camilloni la violazione dell’art. 25 l. fall. posto che non risulterebbe in atti l’ulteriore e necessaria autorizzazione del g.d. a presentare istanza di regolamento di competenza, essendo la precedente autorizzazione giudiziale diretta solo a legittimare la costituzione del curatore nel giudizio risarcitorio;
– anche tale eccezione non è condivisibile posto che – come si chiarirà tra breve – l’azione risarcitoria intentata dal Camilloni per le presunte condotte calunniose e diffamatorie poste in essere dal curatore ai suoi danni deve ritenersi un’azione personale di danni diretta non già nei confronti della curatela ma nei confronti della persona fisica che rivestiva e riveste ancora la funzione di curatore fallimentare, di talchè nessuna autorizzazione preventiva ex art. 25 l. fall. sarebbe stata necessaria né in relazione alla costituzione in giudizio del Camilloni nel sopra descritto giudizio risarcitorio correttamente incardinato presso il Tribunale di Roma né tanto meno per la presentazione del regolamento di competenza qui in esame;
– nel merito il ricorso è infondato;
– l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso che si radica la competenza del Tribunale fallimentare ex art. 24 l.fall. solo per quelle azioni che sono strettamente connesse al fallimento e che trovano in esso il loro fondamento, come, a titolo esemplificativo, l’azione revocatoria, le impugnazioni di competenza del Tribunale fallimentare e le domande di insinuazione al passivo fallimentare;
– secondo gli insegnamenti di questa Corte la vis attractiva di cui all’art. 24 l. fall., che prevede l’attribuzione al tribunale che ha dichiarato il fallimento della competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, eccettuate le azioni immobiliari, riguarda esclusivamente le controversie che, anche se relative a rapporti preesistenti alla dichiarazione di fallimento, subiscono, per effetto di quest’ultima, una deviazione dal loro schema legale tipico, nel senso che il rapporto viene ad essere concretamente modificato, nel suo sviluppo fisiologico, dal fallimento stesso “mentre vi sono invece sottratte quelle azioni che, pur risultando strumentali rispetto all’interesse della massa, non trovano causa o titolo nella dichiarazione di fallimento, ma si pongono in relazione di mera occasionalità con la stessa” (cfr. Cass. n. 6910 del 2018; v. anche: cfr. Cass., Sez. VI, 9/08/2017, n. 19914; 5/12/2013, n. 27304; Cass., Sez. I, 21/03/2003, n. 4210); – ne consegue che, nell’esegesi dell’art. 24 legge fall., occorre seguire un criterio interpretativo rigoroso, che è quello secondo il quale opera la vis attractiva del foro fallimentare non già per le cause che hanno mera influenza sul fallimento, ma solo per quelle in cui il fallimento esplica un’influenza sull’azione proposta, sia per il particolare atteggiarsi dell’azione stessa, sia per le forme in cui essa deve essere esercitata (per es.: insinuazione al passivo fallimentare);
– la causa risarcitoria intentata dall’odierno resistente resta invece soggetta a tutte le regole processuali ordinarie ad essi applicabili non subendo alcuna deviazione dal proprio schema legale tipico per effetto della disciplina del fallimento né per le forme in cui la predetta azione viene esercitata;
– è pur vero che, in un remoto precedente di legittimità (Cass. 4 aprile 1991, n. 3505), si è affermato che sull’azione proposta influisce la particolare procedura di custodia, amministrazione e liquidazione dei beni del fallimento (massa attiva), per cui la cognizione sulla validità ed efficacia degli atti compiuti dal curatore, nella qualità, appartiene al tribunale di cui all’art. 24 legge fall. e che tale principio era stato affermato sulla base della considerazione che nel caso di specie “la cognizione di tale domanda costituisce la premessa ed il mezzo attraverso cui la aggiudicataria C.S.A. intende ottenere il riconoscimento dell’obbligazione di risarcimento dei danni, vantata nei confronti del fallimento, nel passivo fallimentare, e tale diritto di credito va accertato all’interno della procedura fallimentare” (cfr. Cass. n. 1729-90)”, e ciò anche sulla base dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, dovendo tutti i crediti essere accertati all’interno della procedura concorsuale, deve affermarsi la competenza del tribunale fallimentare sia quando la pretesa creditoria sia fatta valere direttamente nel concorso, sia quando la domanda proposta costituisca la premessa od il mezzo strumentale attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento dell’obbligazione vantata nello stato passivo fallimentare (cfr. Cass. 3568-87; Cass. 3634- 1989);
– tuttavia, nel caso in esame, l’attore dell’azione risarcitoria, odierno resistente, non ha manifestato tale intenzione, essendo l’azione rivolta semplicemente ad ottenere dal Faina il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito del compimento, da parte di quest’ultimo, di alcune azioni o omissioni nella sua qualità di curatore del fallimento, con ciò risultando evidente che, come anche correttamente osservato dal Procuratore Generale, non ricorre l’applicabilità né dell’art. 51 l. fall., né dell’art. 24 della stessa legge, trattandosi di un’azione sulla quale non influiscono le regole della concorsualità né quelle sul rito speciale dell’accertamento del passivo;
– le spese del presente giudizio vengono rimesse al giudice del merito;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019);
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13».
Così deciso in Roma, il 1.12.2022
Il Presidente Giacinto Bisogni