
(AGENPARL) – ven 27 gennaio 2023 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=05/02/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=30/01/2023&tri=salle&
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Al momento non sono previste cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=05/02/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=30/01/2023&tri=salle&
(cioè, attualmente, nessuna)
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Martedì 31 gennaio – h. 9.30
Sentenza nella causa[C-158/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-158/21) Puig Gordi e.a. (ES)
(mandato d’arresto europeo – Membri del parlamento e/o del governo regionale catalano)
Il presente rinvio pregiudiziale è stato presentato in seguito al rifiuto, da parte delle autorità belghe, di eseguire il mandato di arresto europeo emesso in Spagna nei confronti Luis Puig Gordi, sul presupposto che il tribunale competente ad esaminare le accuse contro Puig Gordi non sia la Corte suprema spagnola, ma un tribunale catalano, e che la sua consegna metterebbe a rischio i suoi diritti fondamentali, tra i quali la presunzione di innocenza. La corte suprema spagnola chiede quindi alla Corte di giustizia, riunita in Grande sezione, di chiarire i poteri del giudice nazionale nel rifiutare l’esecuzione di un MAE, ed in particolare se il diritto Ue conceda all’organo di esecuzione il potere di controllare la competenza dell’organo emittente.
[Documenti di riferimento C-158/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-158/21)
Martedì 31 gennaio – h. 9.30
Sentenza nella causa[C-284/21 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-284/21) Commissione / Braesch e.a. (EN)
(Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto con il quale l’Italia intende sostenere una ristrutturazione preventiva della banca italiana Monte dei Paschi di Siena)
La Commissione ha proposto ricorso per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 febbraio 2021, che ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto dal sig. Anthony Braesch, un rappresentante di titolari di obbligazioni denominate «Floating Rate Equity-Linked Subordinated Hybrid-FRESH» 2008 (le «obbligazioni FRESH») e da società che detengono tali obbligazioni. Essi avevano chiesto al Tribunale l’annullamento della decisione della Commissione europea, resa ai termini della fase preliminare di esame sulla base degli impegni offerti dalle autorità italiane. Tale decisione della Commissione aveva dichiarato compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena («BMPS»). Infatti, a seguito di complesse operazioni finanziarie, in particolare l’emissione delle obbligazioni FRESH e la conclusione di contratti connessi, le autorità italiane avevano adottato un aiuto alla ricapitalizzazione di BMPS per unimporto di 5,4 miliardi di euro, corredati di un piano di ristrutturazione e di impegni. Il piano di ristrutturazione della banca prevedeva misure di condivisione degli oneri, tra cui l’annullamento dei contratti FRESH, a scapito dei detentori di tali obbligazioni. La compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure di condivisione degli oneri che facevano parte dell’aiuto è stata contestata dinanzi al Tribunale dal sig. Anthony Braesch e dalle società detentrici delle obbligazioni FRESH. Il Tribunale, senza statuire nel merito, ha dichiarato ricevibile il ricorso, ritenendo che l’eventuale annullamento della decisione della Commissione potesse procurare loro un beneficio, e giudicando che le misure di aiuto relative al piano di ristrutturazione li riguardassero direttamente e individualmente in quanto «interessati» e «parti interessate».
La Commissione fa valere che il ricorso in primo grado era irricevibile in quanto il sig. Anthony Braesch e le altre società non potevano essere qualificati come «interessati» e «parti interessate», ai sensi del diritto dell’Unione, considerato che l’aiuto di Stato non ha alcuna incidenza concreta sulla loro situazione in relazione alla concorrenza.
[Documenti di riferimento C-284/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-284/21)
Giovedì 2 febbraio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-372/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-372/21) Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland (DE)
(Libera prestazione dei servizi – Chiese e società religiose – Sovvenzionamento di scuole confessionali)
La «Chiesa libera degli avventisti del settimo giorno in Germania» è una chiesa stabilita e riconosciuta in Germania. Ha chiesto alle autorità austriache una sovvenzione per la remunerazione del personale di una scuola privata con sede in Austria, che riconosce e sostiene in quanto scuola confessionale. La sua richiesta è stata respinta con la motivazione che tali sovvenzioni sono riservate alle chiese e società religiose riconosciute in Austria.
La Chiesa libera degli avventisti si è allora rivolta alle giurisdizioni austriache. Nutrendo dubbi sulla compatibilità dell’esigenza di tale riconoscimento con il diritto dell’Unione e in particolare con le norme in materia di libera circolazione, la Corte suprema amministrativa austriaca ha interrogato la Corte di giustizia al riguardo.
[Documenti di riferimento C-372/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-372/21)
Giovedì 2 febbraio – h. 9.30
Sentenza nelle cause congiunte [C-649/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-649/20) Spagna / Commissione (ES) – [C-658/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-658/20) Lico Leasing e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión / Commissione (ES) – [C-662/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-662/20) Caixabank e.a. / Commissione (ES)
(Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalle autorità spagnole a favore di taluni gruppi di interesse economico e dei loro investitori)
Con decisione del luglio 2013, la Commissione europea ha accertato che il regime spagnolo di leasing fiscale, applicabile alle compagnie marittime per l’acquisto di navi costruite da cantieri navali spagnoli con sconti del 20% o 30%, costituiva un aiuto di Stato sotto forma di vantaggio fiscale selettivo; essa ha conseguentemente ordinato alle autorità nazionali di recuperare dai beneficiari le somme illegittimamente risparmiate.
La decisione della Commissione è stata impugnata da alcune società innanzi al Tribunale dell’Unione, che ha accolto il ricorso; con successiva sentenza, emessa a seguito di rinvio per nuovo esame da parte della Corte di Giustizia, il Tribunale ha rigettato i ricorsi delle società. La Corte è ora chiamata a decidere l’impugnazione avverso tale ultima sentenza, su richiesta della Spagna e di alcune società finanziarie.
Documenti di riferimento [C-649/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-649/20), [C-658/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-658/20), [C-662/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-662/20)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
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