(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2025(AGENPARL) – Tue 09 December 2025 COMUNICATO N. 45/DIV – 9 DICEMBRE 2025
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CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026
GARE DEL 5, 6, 7 E 8 DICEMBRE 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 5, 6, 7 e 8 Dicembre 2025
17^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ARZIGNANO VALCHIAMPO
GIANA ERMINIO
LECCO
NOVARA
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
TRENTO
UNION BRESCIA
VIRTUS VERONA
GIRONE B
OSPITALETTO FRANCIACORTA
INTER U23
TRIESTINA
ALCIONE MILANO
L.R. VICENZA
DOLOMITI BELLUNESI
RENATE
CITTADELLA
LUMEZZANE
PERGOLETTESE
ASCOLI
FORLÌ
CAMPOBASSO
CARPI
VIS PESARO
GUIDONIA MONTECELIO JUVENTUS NEXT GEN
LIVORNO
AREZZO
PERUGIA
TERNANA
PIANESE
GUBBIO
RAVENNA
PONTEDERA
TORRES
PINETO
RIPOSA: SAMBENEDETTESE
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
CASARANO
CATANIA
CAVESE
COSENZA
GIUGLIANO
MONOPOLI
SALERNITANA
SIRACUSA
SORRENTO
CASERTANA
LATINA
CROTONE
BENEVENTO
AZ PICERNO
TEAM ALTAMURA
ATALANTA U23
TRAPANI
FOGGIA
POTENZA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’8 e 9 Dicembre 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 5, 6, 7 E DELL’8 DICEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
GARA PERUGIA – TERNANA DEL 7 DICEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo,
in ordine all’esposto dei tesserati della Società Ternana relativo a quanto accaduto,
al termine della gara, ad un tesserato mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi
mediante l’ingresso nel tunnel posizionato sotto la Curva Nord dispone la
trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua eventuale ritenuta
competenza in ordine all’accertamento dei fatti segnalati per l’eventuale seguito ai
sensi dell’art. 118 C.G.S.
GARA GIUGLIANO – TEAM ALTAMURA DEL 6 DICEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione dell’Arbitro relativa a quanto accaduto al 22° minuto del
secondo tempo, in relazione al comportamento tenuto dall’addetto tecnico al FVS
messo a diposizione della società Giugliano, dispone la trasmissione degli atti alla
Procura Federale per quanto di Sua eventuale ritenuta competenza in ordine
all’accertamento dei fatti segnalati ed alla identificazione del soggetto autore della
condotta di cui sopra e per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.
GARA SIRACUSA – FOGGIA DEL 6 DICEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione dell’Arbitro relativa a quanto accaduto al termine della
gara, in relazione al comportamento tenuto dall’addetto stampa della società
Siracusa, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua
eventuale ritenuta competenza in ordine alla identificazione del soggetto autore della
condotta di cui sopra e per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.500,00
SIRACUSA
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel
Settore Curva Ovest Anna, intonato, durante il minuto di raccoglimento e per
l’intera durata dello stesso, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni
Calcistiche;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto del primo tempo, una bottiglietta di
plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
C) per avere, alcuni dei suoi sostenitori, proferito, per tutta la durata della gara e
al termine della stessa, numerose frasi gravemente offensive nei confronti della
Quaterna Arbitrale e, in particolare, nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa
la particolare odiosità della condotta posta in essere Sub C) rilevato che con
riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
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AMMENDA € 1.300,00
LIVORNO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver:
1. lanciato, durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco senza conseguenze;
2. nell’aver fatto esplodere, al 50° minuto della gara, un petardo nel proprio
Settore, senza conseguenze;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, dal
34° al 36° minuto della gara, uno striscione di circa 15 metri non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze
dannose. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
ASCOLI
A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord
Superiore, intonato:
1. al 57° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze
dell’Ordine;
2. al 60° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di
altra società;
B) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord
Superiore e Inferiore, intonato, al termine della gara, un coro offensivo e
insultante nei confronti della città di altra squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AUDACE CERIGNOLA per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio
della gara di tre minuti, in quanto non si presentava con il corretto
equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare
riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
CASERTANA per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di
tre minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento
all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare
riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
GUIDONIA MONTECELIO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre
minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario
riparare.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura
del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
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POTENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, all’inizio della gara, durante l’ingresso in campo delle
squadre, numerosi rotoli di carta all’interno del recinto di gioco, in particolare in
prossimità dell’area di rigore rendendo necessario l’intervento degli addetti al
campo per la rimozione del materiale;
B) per avere determinato, con la condotta sub A) il ritardo dell’inizio della gara di
circa due minuti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub B), rilevato
che, con riferimento alla condotta sub A), non si sono verificate conseguenze
dannose ulteriori rispetto al ritardato inizio della gara e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (recidiva, r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una
delle porte dello spogliatoio loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., – documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
NOVARA per avere, alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, proferito,
dopo l’assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria,
numerose frasi offensive e gravemente minacciose nei confronti dell’Arbitro e
dell’Assistente Arbitrale n. 1.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi
compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere) e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale).
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato;
2. una porta posta all’interno dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
CARPI per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva
Ovest Locali, intonato, al 42° minuto del primo tempo e al termine della gara, un
coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari ripetuto in entrambe le
circostanze per tre volte.
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Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
LUMEZZANE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro
riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta
(r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 30 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
VOLUME LUIGI
(TRAPANI)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS si alzava dalla panchina e proferiva
una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
FVS (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 30 DICEMBRE 2025
PICCIRILLO GIOVANNI
(GIUGLIANO)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, a gioco in svolgimento, in occasione di una revisione FVS, usciva
dall’area tecnica per protestare nei suoi confronti; successivamente rientrato nella propria
area tecnica reiterava le proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale).
ANTONINI MARCO
(PINETO)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica
arrivando quasi all’altezza della linea di centrocampo e proferendo una frase irriguardosa nei
loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS.
BUFFA ANTONINO
(TRAPANI)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS entrava nell’area di revisione e
proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
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valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 23 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
MAMMARELLA CARLO
(TERNANA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e
irriguardoso nei confronti del IV Ufficiale in quanto:
1. ritardava la ripresa del gioco;
2. proferiva frasi ingiuriose nei suoi confronti per contestarne l’operato;
3. dopo il provvedimento di espulsione reiterava la condotta irriguardosa.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 13 GENNAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
MENGA MICHELE
(VIS PESARO)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, prima dell’inizio della gara e al termine
della stessa, faceva acceso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in
all’art. 19 C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in
corso; r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 16 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SALA JACOPO
(VIS PESARO)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, al termine del primo tempo, faceva
acceso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in
corso; r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
PORRACCHIO ANGELO
(SALERNITANA)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa
nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre quest’ultimo si
avvicinava all’area di revisione, proferiva frasi irriguardose e ingiuriose nei suoi confronti per
contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
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valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TURATI MARCO
(SIRACUSA)
A) per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, abbandonava l’area
tecnica e si avvicinava all’area di revisione proferendo parole irrispettose nei suoi confronti
per contestarne l’operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non
corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:
1. sbatteva la card in suo possesso contro il terreno di gioco in segno di dissenso e proferiva
parole irriguardose nei confronti della Quaterna;
2. mentre si stava dirigendo verso l’uscita del terreno di gioco, sferrava un violento calcio alla
copertura del tunnel che conduce agli spogliatoi, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
SPINELLI FERNARDO
(SIRACUSA)
per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei
confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, dapprima protestava nei
confronti dell’Arbitro e poi entrava sul terreno di gioco determinando un clima di confusione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
in occasione di una revisione FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BIANCHESSI ALESSANDRO
(LIVORNO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, dopo essersi alzato dalla panchina, si avvicinava al IV
Ufficiale e gli mostrava l’immagine di un episodio sul cellulare contestando l’operato
dell’Arbitro e proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una
sua decisione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
GARAU PIERPAOLO
(TORRES)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente proferendo
nei loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ORTOLANI GIAN MARCO
(PERUGIA)
per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro e della squadra arbitrale in quanto si alzava dalla panchina uscendo dall’area
tecnica protestando platealmente rivolgendo gesti offensivi all’Arbitro e proferendo frasi
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irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
STELLONE ROBERTO
(VIS PESARO)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, al termine del primo tempo, faceva
acceso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
COPPITELLI FEDERICO
(CASERTANA)
AMMONIZIONE (III INFR)
CAPUANO EZIO
(GIUGLIANO)
AMMONIZIONE (I INFR)
INDIVERI GIOVANNI
CESARETTI ALESSANDRO
(CASARANO)
(LATINA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
CELIA MARCO
(SALERNITANA)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre quest’ultimo si avvicinava
all’area di revisione, proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne
l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
LONGHI RINALDO
(SIRACUSA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa
nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva frasi irrispettose ed offensive nei
loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI
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AMMONIZIONE (I INFR)
RIZZO PAOLO
(MONOPOLI)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
NERI DANIEL
(RAVENNA)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla
panchina aggiuntiva, usciva dall’area tecnica protestando platealmente e proferendo una
frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ANTEI LUCA
(AREZZO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva entrando in area tecnica e
proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
TALIA ALESSIO
(NOVARA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
MUREDDU PIER VINCENZO
(TORRES)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente
proferendo nei loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 9 GENNAIO 2026
NOCERINO ROBERTO
(GIUGLIANO)
A) per avere, al 22° minuto del secondo tempo, mentre si trovava sul campo per
destinazione in occasione di una revisione FVS, tenuto una condotta irriguardosa e
ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava proferendo frasi irrispettose e
offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;
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B) dopo essere stato allontanato, reiterava la propria condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti del IV Ufficiale proferendo ulteriori frasi gravemente ingiuriose e minacciose nei
suoi confronti e di tutta la Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (ivi compresa la
gravità della condotta posta in essere in occasione di una revisione) e il ruolo di SLO
ricoperto dal SIG. NOCERINO (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale, r. proc.
fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VITERITTI ORLANDO
(MONOPOLI)
per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
BONACCHI CHRISTIAN
(SIRACUSA)
per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CASTEGNARO LUIGI
ZAMMARINI ROBERTO
SIGNORINI ANDREA
COSTA FILIPPO
DE MARIA VINCENT
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(UNION BRESCIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
MARTINELLI LUCA
PODDA LORENZO
PROIETTO FRANCESCO
MANFREDONIA MATTEO
DI MUNNO ALESSANDRO
DIMARCO CHRISTIAN
CANDIANO MAIKO
(AUDACE CERIGNOLA)
(GUBBIO)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(SIRACUSA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
POTOP SIMONE
CIANCI PIETRO
CHIARELLO RICCARDO
SIMONETTO FEDERICO
MAIORINO PASQUALE
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(AZ PICERNO)
45/232
SCOGNAMILLO STEFANO
SINANI ISMET
CORBARI ANDREA
LUCIANI ALESSIO
SALVI ALESSANDRO
KOUAN OULAI CHRISTIAN
RICCIARDI MANUEL
GOBETTI NICOLO
SACCANI MATTEO
GAROFALO VINCENZO
PAZIENZA ORAZIO MARCO
FRANZOLINI ANDREA
ALBORGHETTI MATTIA
PINTO DANIELE
VACCA ALESSIO
MALLAMO ANDREA
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO
JOSE’
PICCININI STEFANO
LORENZINI FILIPPO
TOZZUOLO ALESSANDRO
D’ANDREA FILIPPO
POSTIGLIONE NICCOLO
BATTIMELLI GIUSEPPE
IANESI SIMONE
OKAKA CHUKA STEFANO
ROSSETTI MATTEO
RRAPAJ PAOLO
SILLETTI ENRICO
GIORICO DANIELE
GIANNOTTI PASQUALE
FAGGIOLI ALESSANDRO
MERCATI ALESSANDRO
DAFFARA MANUEL
FANINI FEDERICO
DI RENZO GIOVANNI PAOLO
(BENEVENTO)
(BRA)
(CATANIA)
(CAVESE)
(CITTADELLA)
(COSENZA)
(COSENZA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FORLÌ)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LECCO)
(LECCO)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(RAVENNA)
(RAVENNA)
(RAVENNA)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(UNION BRESCIA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
HAMLILI ZACCARIA
AKPA AKPRO JEAN-GUY
AURILETTO SIMONE
(LIVORNO)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BACCHETTI LORIS
QUAINI ALESSANDRO
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
GUARNERI MATTIA
CELEGHIN ENRICO
(CASERTANA)
(CATANIA)
(LATINA)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(TRAPANI)
AMMONIZIONE (III INFR)
MORSELLI FABIO
(ALCIONE MILANO)
45/233
EKLU SHAKA MAWULI
ALAGNA MANUEL
GAMBALE DIEGO
PAOLUCCI LORENZO
PUGLIESE SAMUEL
MAITA MATTIA
MANCONI JACOPO
LANCINI EDOARDO
DINI ANDREA
LANGELLA CHRISTIAN
MAGGIO MATTEO
CLEMENZA LUCA
DE RISIO CARLO
MILAN MATTEO
KAMATE ISSIAKA
BONASSI LUCA
POSSENTI MARCELLO
MONTEVAGO DANIELE
IENCO SIMONE
RIGGIO CRISTIAN
FERRI DAVIDE
MASTROMONACO GIAN LUCA
D’URSI EUGENIO
POLI FABRIZIO
STARITA ERNESTO
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA
PEDICILLO LEONARDO
PAGANINI LUCA
(AREZZO)
(ASCOLI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(CATANIA)
(COSENZA)
(CROTONE)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(FORLÌ)
(GIUGLIANO)
(INTER U23)
(LIVORNO)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERUGIA)
(PINETO)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(TRAPANI)
(TRIESTINA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CHIERICHETTI PAOLO
LANZI JACOPO
MARCONI MICHELE
IACCARINO GENNARO
D’UFFIZI SIMONE
GUIEBRE ABDOUL RAZAK
MISITANO GIULIO
GASBARRO ANDREA
GRAZIANI VITTORIO
MARESSA TOMMASO
ARMINI NICOLO
GERBI ERIK
TCHEUNA RODRICK
CHIRICO’ COSIMO
LULIC KARLO
ROLFINI ALEX
AWUA THEOPHILUS
AMATUCCI FRANCESCO
DIAW DAVIDE DJILY
GALLO ANDREA
BARBINI MATTEO
OLIVA MARCO
COLOMBARA MATTEO
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(BRA)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CARPI)
(CASARANO)
(CASARANO)
(CATANIA)
(CAVESE)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(CROTONE)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
45/234
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
DI BITONTO ALESSANDRO
MULE ERASMO
GIL PUCHE JAVIER
GUERRA SIMONE
STUCKLER DAVID GHARABAGH
DI CARMINE SAMUEL
PERALTA DIEGO
ROLANDO EUGIO MATTIA
CARECCIA SAMUELE
SERBOUTI ANASS
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS
SCHIRO THOMAS
CALI MICHELE
ACHIK ISMAIL
LIGUORI MICHAEL
FARRONI ALESSANDRO
FOSSATI MARCO EZIO
ARMATI LORIS
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LIVORNO)
(LIVORNO)
(LUMEZZANE)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(SALERNITANA)
(SALERNITANA)
(SIRACUSA)
(TRENTO)
(UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BARBA BENEDETTO
DELLA MORTE MATTEO
SIMONETTI PIER LUIGI
MINELLI ALESSANDRO
CARRARO FEDERICO
MINTA AMOAKO
ZOUIN AYMEN
PAGLIARI MARCO
DELL’ERBA DAVIDE
SCACCABAROZZI JACOPO
GHISOLFI MATTEO
CAROSSO ALESSANDRO
RONCHI NICCOLO
SOW OUSEYNOU
FROSALI JACOPO
SHAW KURT
SIMONE GIUSEPPE
DURMUSH MERT MYUSLYUM
NDRECKA ANGELO
FIORIN GIAMMARIA
SIBI SHEIKH
(ALBINOLEFFE)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(INTER U23)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(SIRACUSA)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(TERNANA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
45/235
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 9 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
45/236