(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025 - (AGENPARL) – Thu 16 October 2025 COMUNICATO STAMPA n. 132/25
Lussemburgo, 16 ottobre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-399/24 | AirHelp Germany (aereo colpito da un fulmine)
L’impatto di un fulmine su un aereo può costituire una circostanza
eccezionale
Costituisce una circostanza eccezionale che può sollevare la compagnia aerea dall’obbligo di versare
una compensazione per la cancellazione o il ritardo prolungato quando ne conseguono ispezioni
obbligatorie di sicurezza che conducono alla reimmissione in servizio tardiva dell’aereo
Poco prima del suo atterraggio a Iași (Romania), un aereo della Austrian Airlines è stato colpito da un
fulmine. A causa delle ispezioni obbligatorie di sicurezza che ne sono seguite, l’aereo non ha potuto
effettuare il volo successivo verso Vienna (Austria) come previsto.
Un passeggero che doveva prendere questo volo è arrivato a Vienna, con un volo sostitutivo, con un ritardo
di oltre sette ore. Ha ceduto il credito potenziale derivante da tale ritardo alla AirHelp, che dinanzi ai giudici
austriaci chiede una compensazione pecuniaria di 400 euro alla Austrian Airlines.
La Austrian Airlines ritiene che l’impatto di un fulmine, seguito da ispezioni obbligatorie di sicurezza,
costituisca una circostanza eccezionale. Inoltre, essa avrebbe adottato tutte le misure del caso per rimediare
al ritardo. Di conseguenza, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei 1, essa non doveva pagare
una compensazione pecuniaria.
Il giudice austriaco investito della controversia ha domandato alla Corte di Giustizia di pronunciarsi al
riguardo.
La Corte 2 risponde che l’impatto di un fulmine su un aereo con il quale avrebbe dovuto essere effettuato un
volo costituisce una circostanza eccezionale, quando da tale impatto siano conseguite ispezioni obbligatorie
di sicurezza che hanno condotto alla reimmissione in servizio tardiva dell’aereo.
Essa osserva, tra l’altro, che il legislatore dell’Unione ha incluso nella nozione di «circostanze eccezionali» le
condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, tra cui il rischio di
folgorazione. L’impatto di un fulmine, dopo il quale l’aereo deve essere sottoposto a ispezioni obbligatorie di
sicurezza, non è intrinsecamente legato al suo sistema di funzionamento. Pertanto, non è inerente al
normale esercizio dell’attività della compagnia aerea interessata e sfugge al suo effettivo controllo. Tale
conclusione permette di garantire l’obiettivo della sicurezza dei passeggeri aerei, evitando che le compagnie
aeree siano incoraggiate a non adottare le misure richieste e facciano prevalere il mantenimento e la
puntualità dei loro voli su tale obiettivo di sicurezza.
Per essere esentata dall’obbligo di versare ai passeggeri interessati una compensazione pecuniaria, la
compagnia aerea deve inoltre dimostrare di aver adottato tutte le misure del caso per far fronte alla
circostanza eccezionale 3 e alle sue conseguenze 4, come ad esempio un ritardo prolungato. Spetta al
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
giudice austriaco valutare tale circostanza nel caso di specie.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della
pronuncia.
Restate in contatto!
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Ricordiamo che, dal 1º ottobre 2024, in linea di principio è il Tribunale dell’Unione europea ad essere competente per le questioni
pregiudiziali sui diritti dei passeggeri aerei. Tuttavia, poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale nel presente caso è pervenuta in Corte il
7 giugno 2024, la Corte ha mantenuto la competenza a risolverla. Per quanto riguarda il trasferimento parziale della competenza a
pronunciarsi in via pregiudiziale, si vedano i comunicati stampa n. 125/24, 126/24 et 154/24.
Sebbene misure preventive, quali misure per aggirare le zone soggette a forti perturbazioni, consentano di evitare gli impatti dei fulmini, è
particolarmente difficile, nonostante i dati meteorologici e le rotte moderne, escludere totalmente l’attraversamento di alcune di tali zone.
La compagnia aerea deve dimostrare che, anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di
risorse finanziarie, manifestamente non avrebbe potuto evitare, se non con sacrifici insopportabili, che le circostanze straordinarie
comportassero la cancellazione o un ritardo prolungato del volo.
Direzione della Comunicazione
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