(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2026 - Il Tribunale di Perugia ha trasmesso una risposta all’istanza formale di accesso agli atti e di verifiche istituzionali riguardante il Fallimento n. 46/2016 F del Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.r.l., società editrice del quotidiano Il Giornale dell’Umbria.
La comunicazione è stata inviata il 2 novembre 2026, alle ore 12:49, dalla segreteria del Tribunale di Perugia al giornalista Luigi Camilloni, con trasmissione per conoscenza alla sezione fallimentare dello stesso Tribunale.
Il messaggio della segreteria è sintetico: «Si trasmette risposta del Presidente del Tribunale».
Alla comunicazione è allegata copia dell’istanza, recante il riferimento di protocollo n. 2430/26, datato 27 ottobre 2026, con un’annotazione manoscritta sulla prima pagina.
La questione della competenza sull’accesso al fascicolo fallimentare
Dall’annotazione manoscritta emerge un richiamo alla distinzione tra le attribuzioni del Presidente del Tribunale e quelle del giudice delegato alla procedura fallimentare, in relazione alle richieste di accesso agli atti del fascicolo concorsuale.
Il punto è rilevante perché l’istanza trasmessa il 27 ottobre non riguardava soltanto documenti amministrativi, ma anche atti propri della procedura: relazioni del curatore, programmi di liquidazione, rendiconti, provvedimenti autorizzativi, transazioni, spese e riparti.
L’accesso a tali documenti è soggetto alla disciplina processuale applicabile e alla verifica della legittimazione del richiedente.
La risposta trasmessa dal Tribunale costituisce quindi un primo riscontro istituzionale sulla questione della competenza. Non risulta invece, dalla documentazione ricevuta, un provvedimento che autorizzi l’accesso all’intero fascicolo, disponga la chiusura del fallimento o definisca tutte le ulteriori richieste formulate.
Dieci anni di procedura: le domande ancora aperte
Il fallimento del Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.r.l. risale al maggio 2016.
Nell’istanza del 27 ottobre 2026, il richiedente ha chiesto di conoscere le ragioni della durata ultradecennale della procedura, lo stato della liquidazione dell’attivo, i crediti eventualmente ancora da recuperare, i giudizi pendenti, i costi sostenuti e le somme distribuite ai creditori.
La richiesta comprendeva anche la documentazione sulle eventuali transazioni concluse dalla curatela, sui compensi professionali e sulla posizione dei creditori pubblici, con particolare attenzione ai crediti previdenziali e ai contributi pubblici all’editoria.
L’obiettivo dichiarato è acquisire documenti ufficiali che consentano di ricostruire le attività svolte dal 2016 e di comprendere quali adempimenti impediscano eventualmente la conclusione del fallimento.
La durata della procedura, da sola, non dimostra l’esistenza di irregolarità. Resta tuttavia centrale la possibilità di conoscere, attraverso gli atti accessibili, le ragioni della sua prosecuzione.
La richiesta di verifiche al Ministero della Giustizia
La comunicazione originaria era indirizzata anche al Ministero della Giustizia, all’Ispettorato Generale, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, alle Procure regionali della Corte dei Conti per l’Umbria e per il Lazio e alla Guardia di Finanza.
In particolare, veniva chiesto al Ministero di valutare l’invio di ispettori presso gli uffici giudiziari di Perugia per eventuali accertamenti sugli aspetti organizzativi e amministrativi della gestione delle procedure concorsuali.
Si tratta di una richiesta distinta dall’accesso al fascicolo fallimentare e dalla valutazione dei presupposti giuridici per la chiusura della procedura.
La risposta del Tribunale, per quanto documentato, non consente di stabilire se le altre amministrazioni destinatarie abbiano già avviato autonome verifiche o assunto determinazioni.
La richiesta di valutare la chiusura del fallimento
Un altro punto dell’istanza riguarda l’eventuale applicazione degli articoli 118 e seguenti della legge fallimentare, con particolare riferimento alla possibilità di chiudere la procedura qualora sussistano le condizioni previste dall’ordinamento.
La richiesta non equivale a un accertamento dell’esistenza di tali condizioni: la verifica compete agli organi giudiziari nelle forme stabilite dalla legge.
Per questo motivo, il riscontro del 2 novembre assume rilievo soprattutto sul piano procedurale, poiché richiama l’esigenza di rivolgere le richieste relative agli atti concorsuali all’organo competente.
Resta da chiarire, attraverso gli eventuali successivi provvedimenti, quali documenti possano essere consultati dal richiedente e quali siano le condizioni effettive per la conclusione del fallimento.
Il significato del riscontro del 2 novembre
La comunicazione inviata dalla segreteria del Tribunale documenta che l’istanza è stata presa in esame e che è stato trasmesso un riscontro del Presidente.
La documentazione disponibile non permette però di presentare tale comunicazione come una decisione definitiva su tutte le questioni sollevate.
La vicenda resta dunque aperta sotto due profili distinti: l’accesso agli atti del fascicolo fallimentare, da trattare secondo le regole della procedura concorsuale, e le verifiche amministrative e ispettive, sulle quali sono chiamate a pronunciarsi le rispettive autorità competenti.
Il prossimo passaggio sarà conoscere se e in quale misura potranno essere acquisiti i documenti richiesti, così da chiarire le attività ancora pendenti e i presupposti per l’eventuale chiusura del Fallimento n. 46/2016 F.
Fonte documentale: comunicazione del Tribunale di Perugia del 2 novembre 2026, ore 12:49; istanza protocollata n. 2430/26 del 27 ottobre 2026, con annotazione manoscritta sulla prima pagina.
