
(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 COMUNICATO STAMPA n. 113/25
Lussemburgo, 10 settembre 2025
Sentenza del Tribunale nella causa T-625/22 | Austria / Commissione
Il ricorso dell’Austria contro l’inclusione dell’energia nucleare e del gas
fossile nel regime degli investimenti sostenibili è respinto
La Commissione ha validamente ritenuto che talune attività economiche connesse all’energia nucleare e al gas
fossile possano, a determinate condizioni, contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e all’adattamento a questi ultimi
Nel 2020 il legislatore dell’Unione (vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea) ha adottato il
regolamento sulla tassonomia 1, con il quale ha istituito un quadro per favorire gli investimenti sostenibili. Detto
regolamento mira a orientare i flussi finanziari verso attività sostenibili al fine di realizzare un’Unione europea a
impatto climatico zero entro il 2050 2 . A tale scopo, esso stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica
sia considerata ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.
Per essere considerata sostenibile, un’attività economica deve in particolare, ai sensi del regolamento sulla
tassonomia, contribuire in modo sostanziale a uno o più o biettivi ambientali, senza arrecare un danno significativo a
nessuno di tali obiettivi, ed essere conforme a determinati criteri di vaglio tecnico la cui definizione spetta alla
Commissione europea.
Pertanto, il legislatore dell’Unione ha delegato alla Commissione il compito di fissare i criteri di vaglio tecnico che
consentano di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento a quest i ultimi e se arrechi un danno
significativo a un altro obiettivo ambientale. Su tale base, nel 2021 la Commissione ha adottato un regolamento
delegato che fissa criteri di vaglio tecnico per le attività economiche co nnesse alle energie rinnovabili 3 .
Nel 2022 la Commissione ha adottato un altro regolamento delegato 4, con il quale ha stabilito criteri di vaglio
tecnico per includere talune attività appartenenti ai settori dell’energia nucleare e del gas fossile nelle categorie
delle attività che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento a
questi ultimi.
L’Austria 5 ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento di tale
regolamento delegato.
Il Tribunale respinge il ricorso dell’Austria e conferma pertanto il regolamento delegato della Commissione.
Secondo il Tribunale, includendo l’energia nucleare e il gas fossile nel regime degli investimenti sostenibili, la
Commissione non ha violato i limiti delle competenze che il legislatore dell’Unione le ha validamente attribuito.
In particolare, la Commissione poteva validamente ritenere che la produzione di energia nucleare generi emissioni
di gas a effetto serra prossime allo zero e che attualmente non esistano alternative a basse emissioni di carbonio
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tecnologicamente ed economicamente praticabili su una scala sufficientemente ampia, come le fonti di energia
rinnovabili, per coprire la domanda di energia in modo continuo e affidabile.
La Commissione ha tenuto sufficientemente conto dei rischi connessi al normale esercizio delle centrali nucleari,
agli incidenti gravi ai reattori e ai rifiuti radioattivi ad alta attività. In particolare, la Commissione non era tenuta ad
imporre un livello di protezione che andasse oltre la disciplina normativa esistente. Gli argomenti dell’Austria relativi
agli effetti negativi della siccità e dei rischi climatici sull’energia nucleare sono troppo astratti per poter essere
accolti.
Inoltre, come per le altre attività economiche connesse alla produzione di energia, la Commissione non era tenuta a
prendere in considerazione né le attività di estrazione e lavorazione del minerale di uranio, di raffinazione,
conversione, arricchimento dell’uranio, di assemblaggio di combustibili e di trasport o, che sono attività situate a
monte o a valle, né i conflitti armati, i sabotaggi e i rischi di abuso e proliferazione delle applicazioni civili e militari .
Infine, il Tribunale avvalora la concezione secondo cui le attività economiche connesse al gas fossile possono, a
determinate condizioni, contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento
a questi ultimi. Infatti, il regolamento delegato del 2022 adotta un approccio progressivo fondato su una riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra lungo fasi successive, consentendo al contempo la sicurezza
dell’approvvigionamento.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto
dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di
giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione
interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e
dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di d iritto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli
investimenti sostenibili.
Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della
neutralità climatica («normativa europea sul clima»), prevede un obiettivo vincolante di n eutralità climatica nell’Unione entro il 2050 in vista
dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura stabilito dall’accordo di Parigi, ossia mantenere l’aumento della temperatura media mondiale
significativamente al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire l’azione finalizzata a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C
rispetto ai livelli preindustriali (https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf).
Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla
mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo
ambientale.
Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto
riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico
di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.
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Dinanzi al Tribunale, l’Austria è sostenuta dal Lussemburgo, mentre la Commissione è sostenuta dalla Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Francia,
dall’Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Slovacchia e dalla Finlandia.
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