
(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 2 al 5 settembre 2025
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Jacques René
Zammit
Giulia Lantino
Mercoledì 3 settembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-1/24 Kartroi / EUIPO – Luxvide
Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche
(SANDOKAN)
(Proprietà intellettuale)
La società Kartroi ha presentato domanda di registrazione del marchio
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SANDOKAN per prodotti audiovisivi, software, libri, abbigliamento e giocattoli,
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presentato domanda di decadenza del marchio per tutti i prodotti e servizi
registrati davanti alla divisione di annullamento dell’EUIPO, a motivo del
con relativa registrazione avvenuta nel 2013.
Nel 2021, la Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche ha
mancato uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni dello stesso
marchio SANDOKAN.
A seguito dell’accoglimento della domanda da parte della divisione di
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e altre cause.
annullamento dell’EUIPO, la ricorrente ha presentato ricorso all’EUIPO contro la
decisione della divisione.
Avendo la commissione di ricorso dell’EUIPO respinto il ricorso per mancanza
di prove dell’uso effettivo del marchio, la ricorrente ha impugnato questa
decisione davanti al Tribunale per chiederne l’annullamento, contestando
l’erronea valutazione degli elementi di prova dell’uso effettivo e la mancata
valutazione delle specificità del settore di riferimento (quello cinematografico)
e del progetto “Sandokan”.
Mercoledì 3 settembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-47/24 Kartroi / EUIPO – Luxvide
Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche
(SANDOKAN)
(Proprietà intellettuale)
Nel 2021, la società Kartroi ha presentato domanda di registrazione del segno
denominativo SANDOKAN per prodotti e servizi audiovisivi, libri, abbigliamento,
giocattoli e oggettistica; il marchio è stato registrato nel 2021 (la società era già
titolare del marchio denominativo con lo stesso nome SANDOKAN).
Nello stesso anno, la Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e
Telematiche ha proposto domanda di dichiarazione di nullità contro il marchio
registrato nel 2021.
A seguito dell’accoglimento della domanda da parte della divisione di
annullamento dell’EUIPO, la ricorrente ha presentato ricorso all’EUIPO contro la
decisione della divisione.
Avendo la commissione di ricorso dell’EUIPO respinto il ricorso dopo aver
rilevato la malafede della ricorrente, quest’ultima ha impugnato la decisione
della commissione davanti al Tribunale per chiederne l’annullamento,
contestando la valutazione del principio di malafede.
Mercoledì 3 settembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-410/24 SA.PI.SE / EUIPO – Riso Gallo
(VENERE)
(Proprietà intellettuale)
La cooperativa SA.PI.SE, ha richiesto la registrazione del segno denominativo
VENERE, avvenuta nel 2011, per riso e altri prodotti derivati dal riso.
Nel 2021, la Riso Gallo S.p.A. ha presentato davanti alla divisione di
annullamento dell’EUIPO domanda di dichiarazione di nullità del marchio.
La divisione di annullamento ha parzialmente accolto la domanda; la Riso Gallo
ha quindi presentato ricorso davanti alla commissione di ricorso dell’EUIPO
contro la decisione della divisione, nella parte in cui essa ha invece respinto la
domanda.
La commissione di ricorso ha accolto parzialmente il ricorso e ha dichiarato
nullo il marchio per alcuni prodotti. La ricorrente ha impugnato questa
decisione davanti al Tribunale per chiederne l’annullamento, contestando la
violazione e l’errata applicazione di norme di diritto dell’Unione europea in
materia di marchi dell’Unione europea.
Mercoledì 3 settembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-348/23 Zalando / Commissione
Zalando ha presentato ricorso per l’annullamento della decisione del 2013 con
la quale la Commissione l’ha designata come “piattaforma online di dimensioni
molto grandi” ai sensi del regolamento sui servizi digitali, a motivo del numero
di utenti destinatari attivi dei servizi offerti da Zalando superiore alla soglia
prevista per ottenere questa qualificazione. Da quest’ultima derivano, infatti,
ulteriori obblighi a carico della società, relativi alla protezione dei consumatori
e alla lotta contro la diffusione di contenuti illeciti. Zalando contesta dunque
questa designazione.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Mercoledì 3 settembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-553/23 Latombe / Commissione
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia)
Con due sentenze, del 2015 e del 2020, la Corte di giustizia ha statuito che i
sistemi di protezione dei dati personali previsti negli Stati Uniti per il
trasferimento internazionale di dati provenienti dall’Unione europea non erano
sufficienti a tutelare i diritti delle persone coinvolte, ai sensi del diritto
dell’Unione. La Corte ha così invalidato due decisioni di esecuzione della
Commissione in materia.
La Commissione ha quindi avviato dei colloqui con il governo statunitense, il
quale ha adottato nel 2022 un nuovo atto governativo integrato da un
regolamento del Procuratore generale degli Stati Uniti.
In considerazione del diritto statunitense in materia, inclusi gli atti menzionati,
la Commissione ha adottato una nuova decisione di esecuzione che riconosce
un livello di protezione dei dati personali adeguato nel flusso di dati dall’Unione
europea agli Stati Uniti; questi trasferimento possono quindi avere luogo senza
la necessità di ulteriori autorizzazioni da parte dell’Unione europea.
Il ricorrente è un utente di diverse piattaforme informatiche che hanno
raccolto i suoi dati personali e li hanno trasferiti negli Stati Uniti. Egli ha
impugnato la decisione di esecuzione davanti al Tribunale, contestando, tra le
altre, violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del
regolamento generale sulla protezione dei dati.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 4 settembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-413/23 P CEPD/CRU (Notion de
données à caractère personnel)
(Diritto delle istituzioni)
Nell’ambito di un programma di risoluzione adottato dal Comitato unico di
risoluzione (CRU o SRB) per il Banco Popular, il CRU ha adottato una decisione
preliminare sulla necessità di concedere o meno un indennizzo agli azionisti e
ai creditori interessati dall’azione di risoluzione. È stata disposta una procedura
per permettere a questi soggetti di esprimere osservazioni sulla decisione
preliminare, procedura che prevedeva anche la raccolta dei loro dati personali;
questi dati personali erano accessibili ad alcuni membri del personale del CRU
al fine di valutare l’idoneità di quei soggetti all’indennizzo.
Il CRU ha trasmesso poi alla Deloitte, società di consulenza, alcune tra le
osservazioni di azionisti e creditori, identificate tramite un codice alfanumerico,
perché questa società potesse effettuare una valutazione degli effetti del
programma di risoluzione su azionisti e creditori.
Alcuni tra gli azionisti e i creditori hanno inviato al Garante europeo della
protezione dei dati (CEPD o GEPD) reclami motivati dalla mancata informativa
da parte del CRU sul fatto che i dati raccolti sarebbero stati trasmessi alla
Deloitte; il GEPD ha riconosciuto una violazione dell’obbligo di informazione
previsto dal diritto dell’Unione europea da parte del CRU.
Il CRU ha quindi presentato ricorso contro la decisione davanti al Tribunale, che
l’ha parzialmente annullata perché le informazioni trasmesse a Deloitte non
costituivano dati personali (T-557/20). Il GEPD ha impugnato, davanti alla Corte
di giustizia, la sentenza del Tribunale, chiedendone l’annullamento.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 4 settembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-776/22 P Studio Legale Ughi e
Nunziante / EUIPO
(Proprietà intellettuale)
Lo studio legale Ughi e Nunziante ha proposto nel 2022 ricorso per
l’annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che ha
confermato la decadenza del marchio dell’Unione europea UGHI E NUNZIANTE
relativo a determinati servizi, davanti al Tribunale. Quest’ultimo ha deciso con
ordinanza motivata, dichiarando che il ricorso era manifestamente irricevibile
(senza quindi pronunciarsi sul merito), in quanto lo studio, nella causa davanti
al Tribunale, aveva designato come rappresentanti tre avvocati ad esso
associati (T-389/22).
La ricorrente ha quindi proposto impugnazione dell’ordinanza davanti alla
Corte di giustizia, chiedendo l’annullamento di detta ordinanza e il
riconoscimento della validità della rappresentanza da parte degli avvocati, con
il rinvio della causa davanti al Tribunale. In via subordinata, la ricorrente chiede
alla Corte che annulli la stessa ordinanza e dichiari che essa è legittimata a
proseguire il procedimento con il patrocinio di un avvocato estraneo alla
ricorrente, con il rinvio della causa davanti al Tribunale.
Giovedì 4 settembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-543/23 Gnattai
(Politica sociale)
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di una scuola paritaria con cinque
contratti a tempo determinato stipulati a partire dall’anno scolastico
2002/2003; è stato poi assunto a tempo indeterminato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a partire da settembre 2018.
All’atto dell’inquadramento retributivo gli è stato negato il riconoscimento dei
periodi di anzianità di servizio precedentemente maturati presso la scuola
paritaria per il motivo che l’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94 prende
in considerazione, ai fini della ricostruzione della carriera, e quindi della
determinazione della classe stipendiale iniziale, solo i servizi svolti nelle scuole
statali e in quelle private parificate, pareggiate, sussidiarie, sussidiate o
popolari e negli educandati femminili.
Il ricorrente ha quindi presentato ricorso avverso la decisione di
inquadramento dinanzi al Tribunale di Padova. Infatti, egli avrebbe diritto al
computo dei servizi prestati nella scuola paritaria tra il 2002 e il 2007. A partire
dal settembre 2002, le scuole private parificate e le scuole pareggiate
sarebbero infatti confluite all’interno di un’unica categoria di scuole «paritarie»,
ai sensi della legge n. 62/2000. Il legislatore riterrebbe tali scuole comparabili
tra di loro e con le scuole statali. Il riferimento contenuto nell’articolo 485 – non
ancora adeguato – del decreto legislativo n. 297/94 al computo dei servizi svolti
alle dipendenze delle scuole elementari «parificate» e secondarie «pareggiate»,
ormai soppresse, dovrebbe pertanto applicarsi a quelle che ora sono
denominate scuole «paritarie».
Il Ministero non contesta l’equivalenza dei servizi prestati dai docenti nelle
scuole paritarie rispetto a quelli svolti, in particolare, nelle scuole statali.
Tuttavia, l’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94 non sarebbe stato
adeguato alla legge n. 62/2000. Di conseguenza, solo i servizi svolti presso
«scuole parificate (…) [e] pareggiate» potrebbero essere presi in considerazione
ai fini dell’inquadramento, nonché i servizi espletati presso le scuole «paritarie»
create nel 2000 e in cui sono confluite le scuole parificate e pareggiate.
Il giudice italiano nutre dei dubbi sulla compatibilità di queste differenziazioni
(ritenute legittime e costituzionali dalla Corte di cassazione e dalla Corte
costituzionale) con l’accordo quadro sui contratti a tempo determinato e con la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Giovedì 4 settembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-253/24 Pelavi
(Politica sociale)
La ricorrente è giudice onoraria del Tribunale di Vasto dal 2001; il suo contratto
è stato rinnovato più volte fino al 13 dicembre 2022, data in cui è stata
confermata in via permanente nelle sue funzioni fino al raggiungimento del
settantesimo anno di età. Nel periodo tra il 2001 e il 2022, ha percepito
un’indennità basata sul numero di udienze tenute, non versata durante le ferie
giudiziarie; ha inoltre continuato a esercitare parallelamente la professione di
avvocata.
Ha presentato ricorso davanti al Tribunale di Vasto per accertare la sua
qualificazione come lavoratrice subordinata ai sensi del diritto italiano o come
lavoratrice secondo la nozione elaborata dalla Corte di giustizia e, di
conseguenza, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a un trattamento
salariale e giuridico, comprensivo delle ferie, equivalente a quello dei lavoratori
che esercitano funzioni equiparabili presso il Ministero della giustizia. Il
tribunale ha parzialmente accolto la sua richiesta, qualificandola come
lavoratrice secondo il diritto dell’Unione europea e accertando il suo diritto a
percepire la stessa retribuzione del “magistrato ordinario” (magistrato
professionale), condannando il Ministero a corrisponderle le retribuzioni
pregresse. Il Ministero della giustizia ha quindi proposto appello contro la
sentenza di primo grado. Nello stesso periodo della procedura d’appello, la
ricorrente ha richiesto e ottenuto la conferma come giudice onoraria in via
permanente, acquisendo così il diritto a un trattamento retributivo fisso, pari a
quello di un dipendente pubblico del Ministero, il cui versamento è previsto
anche per le ferie giudiziarie. Ha anche scelto il regime di esclusività delle
funzioni onorarie.
La Corte d’appello di L’Aquila nutre dubbi sulla compatibilità tra il diritto
dell’Unione europea e la normativa italiana che prevede che la domanda di
partecipazione alla procedura di valutazione per la conferma (come quella fatta
dalla giudice onoraria in questione) comporta la rinuncia a qualsiasi pretesa o
diritto relativi al rapporto precedente, tra cui anche il diritto alle ferie retribuite.
Giovedì 4 settembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-225/22 AW „T”
(Principi del diritto comunitario)
Nel 2021, la Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici della Corte
suprema polacca ha annullato una sentenza del 2006 (che nel frattempo era
divenuta definitiva) che proibiva determinate pratiche di competenza sleale nel
mercato delle riviste di cruciverba. La causa è stata rinviata a un tribunale civile
per il suo riesame.
Il tribunale polacco incaricato di questo nuovo riesame ritiene che, per le
irregolarità dalle quali è viziato il procedimento di nomina dei giudici della
Sezione della Corte suprema polacca summenzionata, il collegio giudicante che
ha rinviato la causa non soddisfi il requisito di essere indipendente, imparziale
e precostituito per legge ai sensi del diritto dell’Unione. Di conseguenza, non ha
esaminato gli effetti di detta sentenza.
Tuttavia, il giudice polacco si chiede se abbia la facoltà di controllare la
regolarità della composizione dell’organo giurisdizionale di grado superiore. La
normativa nazionale e la giurisprudenza della Corte costituzionale polacca gli
vietano di verificare la regolarità della nomina dei giudici, implicando l’obbligo
di conformarsi alla decisione che ha rinviato la causa per il riesame.
Nutrendo dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione per quanto riguarda
questo aspetto, si è rivolto alla Corte di giustizia.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 4 settembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-305/22 C.J. (Exécution d’une
condamnation à la suite d’un MAE)
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia)
Nel 2017, un cittadino rumeno è stato condannato dalla Corte d’appello di
Bucarest a una pena detentiva. La condanna è divenuta definitiva il 10
novembre 2020. Il 25 novembre 2020, la Corte d’appello di Bucarest ha emesso
un mandato d’arresto europeo contro questo soggetto, arrestato in Italia il 29
dicembre dello stesso anno.
Tuttavia, le autorità giudiziarie italiane hanno riconosciuto la sentenza di
condanna e negato la consegna del soggetto alle autorità rumene, decidendo
di eseguire la sentenza in Italia, in linea con il reinserimento sociale del
cittadino rumeno, che risiedeva legalmente ed effettivamente in Italia.
Inoltre, le autorità giudiziarie italiane hanno detratto dalla durata iniziale della
pena il periodo durante il quale il soggetto è rimasto in detenzione preventiva,
e hanno disposto gli arresti domiciliari del condannato.
Dal canto loro, le autorità rumene si oppongono tanto al riconoscimento della
sentenza di condanna quando all’esecuzione della pena in Italia. Sostengono
che il mandato d’arresto europeo emesso contro il cittadino rumeno rimane in
vigore. Di conseguenza, il soggetto deve essere consegnato e scontare la
condanna in territorio rumeno.
La Corte d’appello di Bucarest, che deve pronunciarsi sulla validità del mandato
nazionale di esecuzione della pena detentiva e del mandato d’arresto europeo
emesso contro un cittadino rumeno, chiede alla Corte di giustizia se le autorità
giudiziarie italiane possano negare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo
in questa situazione e se le autorità giudiziarie rumene non abbiano più diritto
a procedere all’esecuzione della pena in Romania.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 4 settembre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-43/24 Shipov
(Principi del diritto comunitario)
Una cittadina bulgara è stata registrata nell’atto di nascita come persona di
sesso maschile, con nome, numero di identificazione personale e documenti di
identità corrispondenti a detto sesso. Sottopostasi in seguito a trattamento
ormonale, attualmente si presenta in quanto donna. La discordanza tra il suo
aspetto femminile e i suoi documenti d’identità ufficiali, corrispondenti a una
persona di sesso maschile, generano difficoltà giornaliere, soprattutto nella
ricerca del lavoro.
La donna ha adito i tribunali bulgari per il riconoscimento del sesso femminile
e per ottenere così la modifica dei dati del suo stato civile sul certificato di
nascita; la domanda è stata respinta.
Infatti, la normativa bulgara, come interpretata dai tribunali nazionali, non
prevede in situazioni come questa la possibilità di cambiare il sesso, il nome e il
numero di identificazione personale nei certificati di stato civile.
La Corte suprema di cassazione bulgara, competente per la controversia, nutre
dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, e
sottopone la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Verrà redatto un comunicato stampa di queste conclusioni.
Giovedì 4 settembre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-572/23 P Puigdemont i Casamajó e
a. / Parlement (Levée de l’immunité parlementaire)
(Diritto delle istituzioni)
A seguito del referendum per l’indipendenza della Catalogna (Spagna), svoltosi
il 1º ottobre 2017, la Procura, l’Avvocatura dello Stato e il partito politico VOX
hanno avviato un processo penale nei confronti di varie persone, tra cui Carles
Puigdemont i Casamajó (presidente del governo autonomo della Catalogna) e
Antoni Comín i Oliveres e Clara Ponsatí i Obiols (membri del suddetto governo).
Nel marzo del 2018, la Corte suprema ha formulato atto di imputazione nei
confronti di Puigdemont, Comín e Ponsatí per i reati di ribellione e di
appropriazione indebita. Con atto del 9 luglio 2018, la Corte suprema ha
dichiarato la contumacia, poiché si erano allontanati dalla Spagna, e ha
sospeso il processo penale contro di essi fino al loro ritrovamento.
Successivamente, Puigdemont, Comín e Ponsatí si sono candidati alle elezioni
parlamentari europee celebratesi in Spagna il 26 maggio 2019. Puigdemont e
Comín sono stati eletti con effetto a partire dal 2 luglio 2019.
Nell’ottobre 2019 la Corte suprema ha emesso mandati d’arresto nei confronti
di Puigdemont, Comín e Ponsatí affinché potessero essere giudicati nel
processo penale in questione.
Nel gennaio 2020, la Corte suprema ha presentato al Parlamento una richiesta
avente ad oggetto la sospensione dell’immunità parlamentare dei sig.
Puigdemont e Comín.
A seguito della nuova attribuzione dei seggi del Parlamento europeo in
conseguenza della Brexit, Ponsatí è diventata deputata, con effetto a partire dal
1º febbraio 2020. La Corte suprema ha quindi presentato una richiesta avente
ad oggetto la sospensione della sua immunità parlamentare il 10 febbraio
2020, lo stesso giorno in cui il Parlamento ha preso nota della sua elezione.
Il Tribunale ha respinto il ricorso degli eurodeputati, che hanno presentato
impugnazione davanti alla Corte di giustizia (T-272/21; v. anche comunicato
stampa n. 114/23).
Verrà redatto un comunicato stampa di queste conclusioni.
Questa agenda propone una selezione di cause di
possibile interesse mediatico che saranno trattate nei
prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che
vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità
Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e
non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte
di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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