
(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 COMUNICATO N. 21/DIV – 23 SETTEMBRE 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 20 e 21 Settembre 2024
5^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALCIONE MILANO
ARZIGNANO V.
GIANA ERMINIO
LECCO
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
VIRTUS VERONA
GIRONE B
L.R. VICENZA
UNION CLODIENSE
ALBINOLEFFE
TRIESTINA
FERALPISALO’
NOVARA (*)
PADOVA
RENATE
GUBBIO
LEGNAGO SALUS
PONTEDERA
TORRES
VIS PESARO
CAMPOBASSO
SESTRI LEVANTE
AREZZO
PINETO
TERNANA
GIRONE C
ACR MESSINA
AVELLINO
CAVESE
SORRENTO
TARANTO
CASERTANA
LATINA
MONOPOLI
TURRIS
TEAM ALTAMURA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 23 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AVELLINO, CAVESE, GUBBIO, LATINA,
LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, TARANTO e TURRIS hanno, in violazione della
normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
ACR MESSINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in corrispondenza
dell’imbocco del sottopassaggio posto sotto la Curva Sud, al termine della gara,
mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, indirizzato diversi sputi
verso l’Arbitro, due dei quali lo colpivano in pieno volto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6,
13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta
in essere e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale,
r. proc. fed., r c.c.).
AVELLINO per avere i suoi sostenitori (circa il 70%) posizionati nel Settore Curva
Sud, intonato:
1. all’11° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti della città della
squadra avversaria, ripetuto per circa un minuto;
2. al 28° minuto del secondo tempo, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei
tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite
nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del
Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto
e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma
non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale,
ripetuto per circa due minuti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità del
coro sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
VIS PESARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, una bottiglietta di plastica vuota
indirizzata verso l’Assistente Arbitrale n. 1, senza colpirlo;
B) per avere uno dei suoi raccattapalle, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto
un comportamento non corretto lanciando un pallone in testa al portiere della
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squadra avversaria mentre stava per effettuare un rinvio dal fondo.
Misura della sanzione in cumulo materiale, in applicazione degli artt. 4, 6, 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistete Arbitrale n.1).
AMMENDA € 600,00
MONOPOLI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato tre petardi di media potenza nel recinto di gioco, uno
al 7° minuto del primo tempo e due al 10° minuto del secondo tempo, senza
conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, al 16° minuto del secondo tempo, dato fuoco ad
uno striscione di carta precedentemente esposto (alla memoria di Totò Schillaci),
senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, al 22° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di
gioco (pista di atletica), senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
LATINA per avere, i suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Ospiti,
intonato:
1. al 16° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei
tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa,
denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuto per circa un minuto;
2. al 17° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi
avversari, ripetuto per circa un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società disputata la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato al 42° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel
recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore Curva Nord,
intonato, al 14° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle
Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte.
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Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti
e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
PERGOLETTESE per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli
spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).
AMMENDA € 100,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno
della Tribuna Ospiti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se
richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 1 OTTOBRE 2024
MENGA MICHELE
(VIS PESARO)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, durante il rientro negli spogliatoi durante l’intervallo, si avvicinava a
quest’ultimo proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato; invitato
a desistere reiterava la propria condotta tentando di entrare nello spogliatoio dell’Arbitro
prontamente fermato da un Delegato di Lega.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata
dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MASCIANGELO ANDREA
(PINETO)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI DONATO DANIELE
(TEAM ALTAMURA)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
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dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e proferiva una frase
irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
DI NAPOLI RAFFAELE
(CAVESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
VECCHI STEFANO
AGOSTINONE GIUSEPPE
BALDINI FRANCESCO
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LECCO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RUSSO RAFFAELE
(AVELLINO)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito una trattenuta da parte di quest’ultimo,
reagiva colpendolo con la mano aperta in volto, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che
non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità
della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.
GRECO JEAN FREDDI PAS
(L.R. VICENZA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone lontano, lo colpiva con
un braccio al volto, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che
non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità
della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone.
(r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1).
ORFEI ALESSANDRO
(UNION CLODIENSE)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, senza la possibilità di giocare il pallone
lo colpiva con un calcio di moderata intensità all’altezza della coscia, senza provocargli
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che
non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità
della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
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BRAMBILLA ALESSIO
(FERALPISALO’)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, a fine gara, gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi
irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
GARAU OTTAVIO GABRIEL
(TARANTO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nella contesa del
pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che
non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità
della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
POZZI ANDREA
(UNION CLODIENSE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BACCHETTI LORIS
(CASERTANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MASTROIANNI FERDINANDO
MUNARETTO ANDREA
(LATINA)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE (III INFR)
PARLATI SAMUELE
CANCELLOTTI TOMMASO
LORETO CIRO
DI LIVIO LORENZO
DUTU EDUARD
ITALENG NGOCK JONATHAN
DE SANTIS IVAN FRANCESCO
(ALBINOLEFFE)
(AVELLINO)
(CAVESE)
(LATINA)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(TARANTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
FRISENNA GIULIO
LIA DAMIANO BIAGIO
POTOP SIMONE
LAZZARINI MIRKO
RIGHETTI SAMUELE
SOUNAS DIMITRIOS
LIBERA HERGHELIGIU DENIS
ANDREA
PINTO DANIELE
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(AREZZO)
(AVELLINO)
(FERALPISALO’)
(GIANA ERMINIO)
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PROIETTI MATTIA
TOMMASINI CHRISTIAN
COSTA FILIPPO
BERMAN TAMIR
ARINI MARIANO
AMADIO STEFANO
MARAFINI ANDREA
PELLEGRINO ALESSANDRO
AMBROSINI MICHELE
FIORANI MARCO
CIANCI PIETRO
CORRADINI GIOVANNI
MASTINU GIUSEPPE
ESEMPIO STEFANO
CANNAVO’ KEVIN
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(TARANTO)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TORRES)
(TURRIS)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
NDIR MAME ASS
PEDICILLO LEONARDO
PETRUCCI DAVIDE
PETRUNGARO LUCA
RIZZO FRANCESCO
GUSU MIHAI VASILICA
MUSTACCHIO MATTIA
BACCHIN FILIPPO
STABILE GIACOMO
BOCCIA SALVATORE
BENASSAI FRANCESCO
CARRETTA MIRKO
CITARELLA FRANCESCO
PASINI NICOLA
PIETRELLI ALESSANDRO
FOSSATI DANIEL
CAPONE CHRISTIAN
RAUTI NICOLA
CIKO SEVO
DI RENZO GIOVANNI PAOLO
ZACCHI GIOELE
ILARI CARLO
DIABY ABOUBAKAR
NOCE MARIO
ANGILERI ANTONY
GAGLIARDI LORENZO
RUTIGLIANO CARLO MATTIA
SBRAGA ANDREA
SCHENETTI ANDREA
VALENTINI NAHUEL
FUSCO FRANCESCO
GUADAGNI GIUSEPPE
MUSSO ANTONINO
ARDIZZONE FRANCESCO
CONTESSA SERGIO
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO V.)
(CAMPOBASSO)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(FERALPISALO’)
(FERALPISALO’)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LATINA)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(MONOPOLI)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
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LEONETTI VITO
MANE BALLA MOUSSA
MOLINARO SALVATORE
CAPUANO MARCO
CASINI RICCARDO
DAMETTO PAOLO
FRARE DOMENICO
CUEL EDOARDO
GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO
DI PAOLA MANUEL
NICASTRO FRANCESCO
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(TORRES)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 23 Settembre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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