
(AGENPARL) – mer 10 luglio 2024 ORDINANZA DEL SINDACO
Proposta n. 400 del 09/07/2024
N. 27 del 09/07/2024
TRATTAMENTI ADULTICIDI STRAORDINARI CONTRO LA ZANZARA COMUNE DEL
GENERE CULEX PER LA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE.
IL SINDACO
Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive
trasmissibili all’uomo attraverso la puntura delle zanzare;
“Sorveglianza e controllo dell’infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito della evidenza di
circolazione virale in aree del territorio delle province di Parma, Ferrara e Ravenna”;
Vista la successiva comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL della Romagna
• indicazioni a seguito di evidenza di circolazione del virus West Nile in alcune aree del territorio
regionale” contenente anche la proposta di adozione di ordinanza sindacale;
Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti
al genere Culex, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest’ultimo contesto alle
zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;
Considerato che nel Comune di Cervia sono vigenti le seguenti ordinanze sindacali:
• n. 14 del 03/05/2024 “Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da
insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex spp)”, i
cui contenuti si richiamano integralmente;
• n. 15 del 03/05/2024 ”Provvedimenti per la prevenzione dell’infezione da West Nile virus attraverso il
contrasto al vettore Zanzara Comune (Culex Pipiens) in aree periodicamente allagate”, i cui
contenuti si richiamano integralmente;
Considerato altresì che per la prevenzione dell’infezione da virus West Nile si rende necessario conseguire
la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta
antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in programma
manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all’aperto. A titolo orientativo
il numero di persone che rende necessario il trattamento adulticida straordinario è quello di 200 partecipanti.
Ritenuto che sussistano i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l’esecuzione su
tutto il territorio comunale dei trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara Culex indicati dal Piano
Regionale Arbovirosi 2024, con efficacia dalla data di pubblicazione a tutto il mese di ottobre 2024,
riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all’andamento delle condizioni meteoclimatiche;
Ritenuto altresì di procedere conformemente a quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna e dal
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL della Romagna;
Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento
mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti
sul territorio comunale;
Visto l’art. 50/5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, legittima il
Sindaco ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nella veste di rappresentante della comunità locale;
Valutata la documentazione agli atti;
Vista la proposta del presente atto del Responsabile del Procedimento;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
Considerata l’urgenza di provvedere, al fine di eliminare il rischio per la salute pubblica che la descritta
situazione rappresenta;
Valutati gli interessi, anche di natura economica, correlati all’adozione di un simile provvedimento e ritenuto
prevalente, nel caso di specie, l’interesse alla tutela della salute pubblica;
Rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall’art. 7 della L.
241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell’art.13 della precitata legge;
Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;
Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria “Lotta agli insetti nocivi e
molesti – disinfestazione e derattizzazione”;
Visto il “Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2024” della Regione Emilia-Romagna,
ORDINA
A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di
molte persone (manifestazioni con presenze di almeno 200 partecipanti) all’aperto nelle ore serali:
1. in aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi è fatto obbligo di:
• effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate nelle
“Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al
link https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici;
• affidare l’esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;
• affiggere nell’area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che
riportino la data e l’ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi ( adottando opportuni
accorgimenti per la protezione dei cartelli stessi dagli eventi atmosferici);
• dare comunicazione preventivamente del luogo e della data del trattamento all’Associazione
necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti.
Si precisa che per manifestazioni di lunga durata devono essere effettuati trattamenti a cadenza settimanale
per l’intera durata della manifestazione, concordando le modalità con il Servizio Ambiente del Comune dove
si svolge la manifestazione;
2. in aree interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi in cui si è comunque
deciso, con la collaborazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, di procedere al trattamento
adulticida in considerazione delle condizioni ecologiche del contesto, è fatto obbligo di effettuare
interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate al punto 1);
AVVERTE
– le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di
Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
– i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00
a € 500,00 prevista dall’art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
DISPONE
– alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’applicazione delle sanzioni
provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l’Azienda USL della Romagna nonché
ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
– la documentazione attestante l’effettuazione dei trattamenti straordinari adulticidi, nelle forme e modalità
previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a
disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
– l’efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 31
ottobre 2024, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all’andamento delle condizioni
meteoclimatiche.
IL SINDACO
Arch. Mattia Missiroli
(doc.to firmato digitalmente)
Sindaco