
(AGENPARL) – sab 08 giugno 2024 SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO
PER SUPPORTARE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
DI COSA SI TRATTA
Di una misura di sostegno per le famiglie in particolari condizioni
di difficoltà che è attivata tramite
Il Fondo Solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparrini)
COME FUNZIONA
La misura consente di chiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione
del pagamento delle rate fino a 18 mesi con allungamento del piano di ammortamento
per un periodo pari alla durata della sospensione.
La sospensione può essere richiesta, al verificarsi, nei 3 anni precedenti la domanda,
dei seguenti eventi che riguardino il mutuatario con un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro:
morte, riconoscimento di handicap grave o
invalidità civile non inferiore all’80%;
perdita del posto di lavoro (subordinato a tempo
determinato o indeterminato, parasubordinato, di
rappresentanza commerciale o di agenzia, con
attualità dello stato di disoccupazione);
sospensione dal lavoro per un periodo di almeno
30 giorni;
riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di
almeno 30 giorni.
Negli ultimi due casi elencati (sospensione e
riduzione dell’orario di lavoro per un periodo
di almeno 30 giorni) la sospensione delle rate
del mutuo può essere concessa per la durata
massima complessiva non superiore a:
se la sospensione o la riduzione dell’orario
di lavoro ha una durata compresa tra 30 e
150 giorni;
se la sospensione o la riduzione dell’orario
di lavoro ha una durata compresa tra 151 e
302 giorni;
se la sospensione o la riduzione dell’orario
di lavoro ha una durata superiore di 303
giorni.
I 18 mesi di sospensione sono fruibili in modo continuativo o comunque in non più di due periodi distinti, ad
eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che sono fruibili anche in più periodi.
A QUALI MUTUI SI APPLICA LA MISURA
La misura si applica ai mutui:
relativi ad un immobile adibito ad abitazione
principale non di lusso
che non superano l’importo di 250.000 euro
in ammortamento da almeno un anno
che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze
assicurative che coprono le rate sospese per gli
eventi previsti dalla misura
La misura può essere applicata anche ai mutui con
un ritardo nei pagamenti, purché non superiore a 90
giorni consecutivi al momento della presentazione
della domanda, e per i quali non sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione
del contratto, anche tramite notifica dell’atto di
precetto, o non sia stata avviata da terzi una
procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.
Occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap
https://www.consap.it/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/
corredato della documentazione necessaria, da presentare presso la banca che ha
concesso il mutuo, con le modalità definite dalla banca stessa.
Entro il termine di 10 giorni dall’acquisizione della domanda la banca la invia al Gestore.
Quest’ultimo rilascia, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla
sospensione del pagamento delle rate di mutuo. Entro i successivi 5 giorni dal
ricevimento della risposta del Gestore, la banca comunica al beneficiario la sospensione
dell’ammortamento del mutuo.
La sospensione del pagamento delle rate non comporta l’applicazione di commissioni o spese
di istruttoria né sono necessarie garanzie aggiuntive. Gli interessi che maturano durante il
periodo di sospensione (il 50% di questi viene sostenuto dal Fondo) si calcolano solo sulla
parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare, senza produzione di interessi su altri interessi*.
Alla misura aderiscono tutte le banche
* “MEF-FAQ – Le risposte alle domande più frequenti in merito ai provvedimenti economici assunti dal Governo per contrastare l’emergenza
derivante dall’epidemia COVID-19” – https://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
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COME ACCEDERE ALLA MISURA