(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2023 - (AGENPARL) – gio 15 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 100/23
Lussemburgo, 15 giugno 2023
Sentenza della Corte nella causa C-411/22 | Thermalhotel Fontana
La libera circolazione dei lavoratori osta alla normativa di uno Stato
membro che subordina un indennizzo all’imposizione di una misura di
confinamento da parte delle proprie autorità amministrative
Una siffatta normativa può portare a una discriminazione indiretta dei lavoratori emigranti
Alla fine del 2020, diversi impiegati dell’albergo austriaco Thermalhotel Fontana sono stati sottoposti a test per la
Covid-19. L’albergo ha comunicato all’autorità sanitaria austriaca competente i risultati di test positivi. Alcuni
impiegati interessati risiedevano in Slovenia e in Ungheria. Di conseguenza, l’autorità sanitaria austriaca non ha loro
imposto le misure di confinamento conformi alla legge austriaca applicabile (EpiG 1), ma ha informato le autorità
competenti ungheresi e slovene. Queste ultime hanno ordinato a detti impiegati alcune misure di confinamento
presso i loro rispettivi domicili, in applicazione del diritto locale. Nel corso di tali periodi di confinamento, il
Thermalhotel Fontana ha continuato a versare, agli impiegati interessati, le rispettive retribuzioni, conformemente al
diritto del lavoro austriaco. Reputandosi surrogato nel diritto all’indennizzo dei propri impiegati a causa del
versamento della loro retribuzione, l’albergo ha chiesto all’autorità amministrativa austriaca competente
l’indennizzo per il mancato guadagno subito dai suoi impiegati nel corso dei suddetti periodi, in applicazione
dell’EpiG. Tali domande sono state respinte dall’autorità amministrativa.
I ricorsi proposti avverso tale decisione sono stati parimenti respinti in primo grado in quanto infondati, poiché il
giudice riteneva che soltanto le decisioni basate su un provvedimento amministrativo adottato in applicazione
dell’EpiG, e che avesse generato un mancato guadagno per gli impiegati, potesse far sorgere il diritto all’indennizzo.
La Corte amministrativa austriaca ha deciso di sospendere il procedimento, nell’attesa che la Corte decida se
l’indennizzo concesso ai lavoratori dipendenti durante il loro confinamento costituisca una «prestazione di
malattia» ai sensi del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi previdenziali 2 e, pertanto, se detto
indennizzo rientri nella sfera d’applicazione di tale regolamento. Se così fosse, il giudice del rinvio ritiene che,
conformemente a queste disposizioni, le autorità austriache dovrebbero tener conto di una decisione di
confinamento emanata dalle autorità degli altri Stati membri come se essa fosse stata adottata da un’autorità
nazionale.
Tuttavia, qualora la risposta alla prima questione dovesse essere in senso negativo, il giudice del rinvio chiede se il
principio della libera circolazione dei lavoratori, quale espresso dagli articoli 45 TFUE e 7 del regolamento
n. 492/2011 3, osti alla normativa di uno Stato membro che subordina la concessione dell’indennizzo al fatto
Epidemiegesetz (legge in materia di epidemie).
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno
dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).
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che la misura di confinamento sia stata imposta dal medesimo Stato membro.
La Corte risponde alla prima questione in senso negativo. A suo parere, il regolamento relativo al
coordinamento dei sistemi previdenziali si applica alle prestazioni che, da un lato, sono concesse ai beneficiari
prescindendo da ogni valutazione individuale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente
definita, e, dall’altro, si riferiscono ad uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, di detto
regolamento. La Corte constata poi che la seconda condizione non è soddisfatta. Infatti, in base alla propria
costante giurisprudenza, le «prestazioni di malattia», ai sensi di tale disposizione, hanno come scopo
essenziale la guarigione del paziente 4. Orbene, ciò non si verifica nel caso di un indennizzo quale quello previsto
dall’EpiG poiché, per ottenere un siffatto indennizzo, non rileva che la persona oggetto della misura di confinamento
sia o meno effettivamente malata. Un confinamento siffatto non è imposto ai fini di guarigione del soggetto
interessato, bensì al fine di proteggere la popolazione dal contagio da parte di quest’ultimo.
Per quanto concerne la seconda questione, la Corte dà ad essa risposta in senso affermativo, ricordando che
il principio di libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla
cittadinanza per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Pertanto, il lavoratore
cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei
lavoratori nazionali. Da ciò deriva una giurisprudenza costante, ai sensi della quale una disposizione di diritto
nazionale dev’essere considerata indirettamente discriminatoria una volta che è suscettibile di pregiudicare
maggiormente i lavoratori cittadini di altri Stati membri rispetto ai lavoratori nazionali 5. L’indennizzo
previsto dall’EpiG è riconosciuto alle sole persone confinate ai sensi di tale legge, in applicazione di provvedimenti
adottati dalle autorità sanitarie nazionali, quindi unicamente a persone residenti sul territorio nazionale austriaco.
Pertanto, l’indennizzo è indirettamente collegato a una condizione di residenza nel territorio austriaco,
circostanza che incide maggiormente sui lavoratori emigranti e costituisce dunque una discriminazione
indiretta.
Per quanto riguarda l’esistenza di una giustificazione oggettiva, la Corte considera che è certamente nell’interesse
della sanità pubblica, la quale consente di limitare la libera circolazione dei lavoratori, il fatto che siano imposte
misure di confinamento e che il pagamento di un indennizzo sia previsto al fine di incoraggiarne il rispetto.
Tuttavia, l’indennizzo delle sole persone confinate in base alla normativa nazionale, ad esclusione, in
particolare, dei lavoratori emigranti confinati in forza delle misure sanitarie vigenti nel loro Stato membro
di residenza, non sembra idoneo a conseguire tale obiettivo. Infatti, un indennizzo di tali lavoratori emigranti
potrebbe parimenti incoraggiare questi ultimi a rispettare il confinamento loro imposto, e ciò a vantaggio della
sanità pubblica.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Sentenza del 15 luglio 2021, A (Assistenza sanitaria pubblica), C-535/19 (v., parimenti, il comunicato stampa 136/21).
Sentenza dell’8 dicembre 2022, Caisse nationale d’assurance pension, C-731/21 (v., parimenti, il comunicato stampa 199/22).
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- [ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 716 (Rinviato lo spettacolo di questa sera al Feronia per grave lutto cittadino. Confermati gli altri appuntamenti del Festival della Dea Feronia)