(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2023 - (AGENPARL) – gio 08 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 98/23
Lussemburgo, 8 giugno 2023
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-376/22 | Google Ireland e a.
Avvocato generale Szpunar: a piattaforme come Google, Meta Platforms e
Tik Tok possono essere imposti obblighi supplementari in uno Stato
membro diverso da quello della loro sede solo mediante provvedimenti
adottati caso per caso
Il diritto dell’Unione osta a che la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da
altri Stati membri sia limitata da misure legislative generali e astratte
Google, Meta Platforms e Tik Tok contestano dinanzi ai giudici austriaci la constatazione meramente dichiarativa
dell’autorità austriaca di regolazione delle comunicazioni (KommAustria), secondo la quale la legge federale
austriaca del 2020, recante misure di protezione degli utilizzatori delle piattaforme di comunicazione (KoPl-G1)
sarebbe applicabile nei loro confronti, sebbene esse siano stabilite in un altro Stato membro, ossia l’Irlanda.
Tale legge mira a rafforzare la responsabilità delle piattaforme di comunicazione. In particolare, essa obbliga in
maniera generale i fornitori di «piattaforme di comunicazione», con sede in Austria o all’estero, a istituire un sistema
di notifica e di verifica dei contenuti potenzialmente illeciti. Inoltre, ai sensi di tale legge, i suddetti fornitori sono
altresì tenuti a pubblicare regolarmente relazioni sul trattamento di tali segnalazioni. Gli obblighi derivanti dal KoPlG non esigono che sia stato previamente adottato un provvedimento individuale e specifico. Peraltro, tale legge
stabilisce ammende in caso di violazione degli obblighi da essa derivanti.
Google, Meta Platforms e Tik Tok sostengono che il KoPl-G è incompatibile con la direttiva sul commercio
elettronico2, in particolare con il principio del paese d’origine. La Corte amministrativa austriaca ha sottoposto alla
Corte di giustizia talune questioni al riguardo. Essa chiede se uno Stato membro può limitare la libera circolazione
dei servizi della società dell’informazione provenienti da altri Stati membri adottando provvedimenti legislativi di
carattere generale e astratto riguardanti una data categoria di servizi della società dell’informazione, descritta in
termini generali come «piattaforme di comunicazione», senza che tali provvedimenti siano adottati caso per caso
indicando nominativamente le piattaforme designate.
Nelle sue conclusioni odierne, l’avvocato generale Maciej Szpunar sottolinea che la sua analisi si fonda sulla
premessa secondo la quale i servizi forniti in Austria dalle tre società di cui trattasi costituiscono servizi della società
dell’informazione, come sostenuto dalla Corte amministrativa austriaca.
L’avvocato generale osserva che, nell’ambito regolamentato, la direttiva sul commercio elettronico vieta agli Stati
membri di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato
membro. La suddetta direttiva osta in linea di principio, fatte salve le deroghe, a che il prestatore di un servizio del
Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz der Nutzer auf Kommunikationsplattformen (Kommunikationsplattformen-Gesetz) (BGBl. I, 151/2020).
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).
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commercio elettronico sia soggetto a prescrizioni più rigorose di quelle previste nell’ordinamento del suo Stato
d’origine.
Quanto alle deroghe al principio del paese d’origine previste dalla direttiva, l’avvocato generale ribadisce le sue
conclusioni presentate nella causa Airbnb Ireland3. A suo avviso, uno Stato membro diverso da quello d’origine
può derogare alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione solo mediante provvedimenti
adottati «caso per caso», previa notifica alla Commissione, e chiedere allo Sato membro d’origine di
adottare provvedimenti in materia di servizi della società dell’informazione, il che non si verifica nel caso di
specie.
Peraltro, il fatto di considerare che una disposizione generale e astratta che si applica a qualsiasi prestatore di una
categoria dei servizi della società dell’informazione costituisce un «provvedimento» equivarrebbe ad autorizzare la
frammentazione del mercato interno mediante normative nazionali. Inoltre, autorizzare l’applicazione di leggi
diverse a un prestatore sarebbe in contrasto con l’obiettivo, perseguito dalla direttiva, di sopprimere gli ostacoli
giuridici al buon funzionamento del mercato interno.
Pertanto, l’avvocato generale considera che la suddetta direttiva osta a che uno Stato membro possa limitare, in
circostanze siffatte e in tal modo, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un
altro Stato membro.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
Restate connessi!
Conclusioni del 30 aprile 2019, Airbnb Ireland, C-390/18 ; v. altresì il comunicato stampa n° 51/19.
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