(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2023 - (AGENPARL) – gio 08 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 96/23
Lussemburgo, 8 giugno 2023
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-218/22 | Comune di Copertino
L’avvocato generale ?apeta: gli Stati membri possono limitare la
monetizzazione delle ferie annuali retribuite non godute al termine del
rapporto di lavoro
Essi possono imporre condizioni per incoraggiare la fruizione delle ferie annuali al fine di tutelare la salute dei
lavoratori purché siano soddisfatte determinate condizioni
Un dipendente pubblico ha prestato servizio con il profilo professionale di «Istruttore Direttivo Tecnico» dal febbraio
1992 all’ottobre 2016, presso il Comune di Copertino, Italia. Con lettera del 24 marzo 2016 inviata al Comune, tale
dipendente pubblico ha presentato le proprie dimissioni volontarie per beneficiare del collocamento in pensione
anticipata dal 1° ottobre 2016. Egli ha chiesto il riconoscimento del diritto a un’indennità finanziaria per le ferie
annuali retribuite, che ammontavano a 79 giorni, di cui non aveva goduto nel corso del rapporto di lavoro. Il
Comune ha risposto che egli era al corrente dell’obbligo di fruire dei giorni di ferie residui e dell’impossibilità di
monetizzarli. A tal fine, il Comune invoca la norma prevista nel diritto italiano 1, in base alla quale le ferie annuali dei
lavoratori del settore pubblico non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi delle ferie annuali non godute alla cessazione del rapporto di lavoro. L’interpretazione data dai giudici
italiani alla disposizione italiana consente la monetizzazione delle ferie annuali solo nel caso in cui tali ferie non
siano state effettivamente godute per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esempio, per malattia).
Il Tribunale di Lecce, investito della causa, nutre dubbi in merito alla compatibilità della normativa italiana con la
direttiva concernente l’orario di lavoro e chiede quindi alla Corte di giustizia se la direttiva osti a tale normativa
nazionale e, in caso di risposta negativa, se spetti al lavoratore o al datore di lavoro dimostrare che il lavoratore ha
avuto l’effettiva possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Tamara ?apeta osserva che l’indennità finanziaria non è un diritto
autonomo riconosciuto ai lavoratori dalla direttiva concernente l’orario di lavoro. La direttiva permette di sostituire il
diritto alle ferie annuali retribuite con una compensazione finanziaria solo nel caso in cui sia cessato il rapporto di
lavoro. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre condizioni di esercizio del diritto alle ferie annuali al fine di
incoraggiare l’effettiva fruizione delle ferie annuali. La preferenza per l’effettiva fruizione delle ferie annuali
retribuite rispetto alla loro monetizzazione è giustificata dalla finalità delle ferie annuali retribuite, che è
quella di tutelare la salute dei lavoratori creando una possibilità di riposo dal lavoro. Infatti, basandosi sulla
giurisprudenza della Corte e sulla dottrina disponibile in materia di scienze sociali, l’avvocato generale ?apeta
evidenzia che il godimento effettivo delle ferie annuali retribuite è un modo importante per i lavoratori per
reintegrare le proprie energie mentali e fisiche e, più in generale, per contribuire alla propria salute sul lavoro e fuori
dal lavoro.
Articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dall’articolo 1, della legge 7 agosto
2012, n. 135.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
In linea di massima, quando termina il rapporto di lavoro, la direttiva concernente l’orario di lavoro non esclude
sempre la perdita delle ferie annuali retribuite non godute. Se il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione
delle conseguenze che ne potrebbero derivare, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere
stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, la direttiva concernente l’orario
di lavoro non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza
di un’indennità finanziaria. Gli Stati membri possono pertanto incoraggiare l’effettiva fruizione delle ferie
annuali retribuite anziché la loro monetizzazione.
Infine, l’avvocato generale ?apeta ritiene che la direttiva concernente l’orario di lavoro non osti a una
normativa nazionale che proibisce la monetizzazione delle ferie annuali retribuite non godute al termine del
rapporto di lavoro purché siano soddisfatte le seguenti condizioni. Anzitutto, il divieto di richiedere un’indennità
sostitutiva non può riguardare il diritto alle ferie annuali maturate nell’anno di riferimento in cui si ha la cessazione
del rapporto di lavoro. In secondo luogo, il lavoratore deve aver avuto l’effettiva possibilità di fruire delle ferie
annuali negli anni di riferimento precedenti, anche nel corso del periodo minimo di riporto. In terzo luogo, il datore
di lavoro ha incoraggiato il lavoratore a prendere le ferie annuali. In quarto luogo, il datore di lavoro ha informato il
lavoratore del fatto che le ferie annuali retribuite non godute non possono essere cumulate per essere sostituite da
un’indennità finanziaria al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo l’avvocato generale ?apeta, spetta al giudice nazionale valutare se la normativa italiana possa
essere interpretata in tal senso e se le condizioni elencate siano soddisfatte nel caso di specie.
Per quanto riguarda l’onere della prova, l’avvocato generale ?apeta ritiene che non incomba al lavoratore,
ma al datore di lavoro. A suo avviso, la direttiva concernente l’orario di lavoro impone che il datore di lavoro
dimostri che ha posto il lavoratore in condizione di fruire delle ferie, che lo ha incoraggiato in tal senso, che lo ha
informato dell’impossibilità di una monetizzazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che, ciò
nonostante, il lavoratore ha scelto di non fruire delle ferie annuali.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
Restate connessi!
Direzione della Comunicazione
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