
COSENZA A seguito di ciò, la società creditrice – avvalendosi di una specifica clausola dell’atto transattivo che disciplinava proprio tale ipotesi di inadempimento – provvedeva a richiedere l’intera quota degli interessi originariamente vantati, vanificando i risparmi derivanti dalla transazione. Le parti (Asp e società di factoring) giungevano quindi alla stipula di un secondo atto transattivo, in cui si conveniva che l’Ente pubblico avrebbe provveduto al pagamento di ulteriori somme a titolo di interessi, per oltre 2 milioni di euro. Tale importo, sommato ad altri 1,5 milioni di euro (sempre a titolo di interessi) che l’Asp di Cosenza aveva nel frattempo pagato alla stessa società di factoring a seguito di altro provvedimento giudiziario emesso dal Tar di Milano (riferiti alla stessa quota capitale oggetto di accordo transattivo interrotto), è stato ritenuto danno erariale dagli inquirenti. (News&Com)