(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Prima puntata del focus sul Garante per la protezione dei dati personali
Dalle inchieste televisive alle perquisizioni della Guardia di Finanza, dalle contestazioni sulle spese di rappresentanza ai bilanci approvati dagli organismi di controllo: il caso che ha investito l’Autorità indipendente solleva interrogativi che vanno ben oltre le posizioni dei componenti del Collegio. Chi autorizzava le missioni? Chi verificava le fatture? Chi disponeva i pagamenti? Quale ruolo svolgevano i dirigenti e il Servizio di controllo interno? E, soprattutto, come venivano amministrate le medesime risorse pubbliche prima del 2020? Per evitare processi mediatici e letture parziali, occorre ricostruire l’intera catena amministrativa e confrontare almeno dieci anni di gestione. Perché la trasparenza non può cominciare e finire con un solo Collegio.
1. IL CASO GARANTE: OLTRE LE INCHIESTE GIORNALISTICHE, UNA QUESTIONE DI LEGALITÀ ISTITUZIONALE
La vicenda, che ha investito il Garante per la protezione dei dati personali, a seguito delle inchieste della trasmissione Report di Rai 3 e della successiva apertura di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Roma, costituisce uno dei casi più delicati degli ultimi anni nel rapporto tra autorità amministrative indipendenti, informazione, magistratura e responsabilità nella gestione del denaro pubblico.
È una vicenda che non può essere affrontata soltanto attraverso la rappresentazione mediatica delle spese contestate, delle trasferte istituzionali, dei soggiorni alberghieri o dei rapporti tra componenti dell’Autorità e soggetti esterni.
Al contrario, proprio la rilevanza delle questioni sollevate impone un approfondimento rigoroso, fondato sulle norme, sugli atti amministrativi, sui bilanci e sui principi della responsabilità penale e contabile.
Il punto centrale è comprendere non soltanto chi abbia beneficiato di una determinata spesa, ma chi avesse il potere di autorizzarla, verificarla, liquidarla e disporne il pagamento.
A quasi un anno dalle prime inchieste televisive dell’autunno 2025, questo aspetto merita un’attenzione assai maggiore.
Non perché possa presumersi un coinvolgimento illecito dei dirigenti e dei funzionari dell’Autorità, ma perché il sistema della contabilità pubblica non si fonda su decisioni individuali svincolate da procedure, competenze e controlli.
Ogni operazione finanziaria riconducibile a una struttura pubblica deve essere esaminata nel proprio contesto amministrativo.
La stessa esigenza di rigore impone, tuttavia, di precisare un punto: dalle sole notizie pubblicamente disponibili non è possibile affermare che determinati dirigenti o funzionari non siano stati esaminati dagli inquirenti, né che vi sia stata una deliberata esclusione di specifiche posizioni dalle indagini.
Il contenuto integrale del fascicolo penale non è pubblico.
La domanda giuridicamente corretta non è dunque perché qualcuno non sia stato indagato, ma se siano state ricostruite tutte le fasi dei procedimenti di spesa e se siano state valutate le condotte di ciascun soggetto secondo le competenze effettivamente esercitate.
È questa la questione che dovrebbe costituire il centro di una riflessione giuridica seria.
Vi è poi un secondo interrogativo, di altrettanta importanza.
Per quale ragione il dibattito pubblico si concentra prevalentemente sulla gestione del Collegio insediatosi nel 2020, senza sviluppare un’analisi storica altrettanto approfondita delle spese sostenute dai Collegi precedenti?
La questione non è marginale.
Se si intende valutare l’economicità, la correttezza e l’appropriatezza della gestione amministrativa del Garante, il confronto con il passato costituisce uno strumento essenziale per distinguere eventuali anomalie dalle prassi consolidate, gli incrementi giustificati dagli aumenti immotivati e le condotte individuali dalle caratteristiche strutturali dell’organizzazione.
Un’inchiesta autenticamente indipendente non può limitarsi a fotografare un periodo storico.
Deve essere capace di spiegare come il sistema funzionasse prima, come abbia funzionato successivamente e quali mutamenti siano intervenuti.
Altrimenti il rischio è di sostituire all’accertamento dei fatti una rappresentazione parziale, inevitabilmente esposta a letture e strumentalizzazioni politiche.
2. REPORT, LA SANZIONE ALLA RAI E L’INTERVENTO DELLA MAGISTRATURA
Le inchieste della trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci, hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica diversi aspetti del funzionamento del Garante.
I servizi televisivi diffusi a partire dall’autunno del 2025, e i successivi approfondimenti del 2026, hanno posto interrogativi sulle spese di rappresentanza, sulle missioni istituzionali, sull’utilizzo delle autovetture di servizio, sulla gestione delle risorse finanziarie e su presunti conflitti di interesse.
Tra i temi affrontati sono emersi anche i rapporti dell’Autorità con importanti operatori economici, tra cui Meta e ITA Airways, e le modalità di adozione di alcune decisioni sanzionatorie.
È necessario ribadire che le contestazioni giornalistiche non costituiscono, di per sé, accertamenti giudiziari.
Esse possono rappresentare un legittimo punto di partenza per verifiche amministrative e investigative, ma la qualificazione penale di una condotta richiede la dimostrazione degli specifici elementi previsti dalla legge.
Lo scontro tra Report e l’Autorità ha assunto particolare evidenza dopo la sanzione di 150.000 euro irrogata alla Rai per la diffusione dell’audio di una conversazione privata tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini.
Il provvedimento del Garante è stato successivamente annullato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 1180/2026, pubblicata il 22 gennaio 2026.
Secondo quanto emerso dalla decisione e dalle ricostruzioni giornalistiche, il Tribunale ha valorizzato il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, riconducendo la diffusione dell’audio a una vicenda di interesse pubblico. Sono stati inoltre esaminati profili concernenti il rispetto dei termini procedimentali.
Il 26 gennaio 2026 il Garante ha diffuso un comunicato ufficiale con il quale, prendendo atto della pronuncia, si è riservato di valutare un’eventuale impugnazione in Cassazione.
La vicenda presenta indubbiamente un interesse giuridico rilevante, perché mette in relazione due diritti fondamentali: la protezione dei dati personali e la libertà di informazione.
Ma un principio deve essere mantenuto fermo.
L’annullamento di una sanzione amministrativa non dimostra automaticamente che i componenti dell’Autorità abbiano agito con finalità illecite.
Una decisione può essere giuridicamente erronea senza essere penalmente rilevante.
E l’eventuale illegittimità di un provvedimento non può trasformarsi, senza ulteriori elementi di prova, nella dimostrazione di un accordo corruttivo o di un abuso personale del potere.
Nel gennaio 2026, intanto, la Procura della Repubblica di Roma ha impresso un’accelerazione alle indagini sulla gestione dell’Autorità.
Il 15 gennaio la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni, acquisendo documentazione e dispositivi informatici.
Secondo le notizie diffuse dall’ANSA e da altre testate, risultavano indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri componenti del Collegio allora in carica: Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza.
Le ipotesi di reato riportate dalla stampa riguardavano peculato e corruzione.
Gli interessati hanno contestato, con modalità differenti, gli addebiti loro riferiti. In particolare, nelle prime dichiarazioni pubbliche, Stanzione ha manifestato tranquillità rispetto alle indagini.
Successivamente Guido Scorza ha rassegnato le dimissioni, comunicate ufficialmente il 17 gennaio 2026, dichiarando di non avere responsabilità rispetto alle contestazioni.
Nel novembre precedente si erano registrate anche le dimissioni del segretario generale Angelo Fanizza.
Tali circostanze appartengono alla cronaca istituzionale e giudiziaria.
Non costituiscono, singolarmente considerate, prove di responsabilità.
La presunzione di innocenza prevista dall’articolo 27 della Costituzione deve valere integralmente anche nei confronti dei componenti di un’autorità amministrativa indipendente.
E proprio il rispetto di questa garanzia impone di evitare conclusioni fondate su impressioni, giudizi di opportunità o rappresentazioni giornalistiche non corroborate dagli atti.
3. CHE COS’È IL GARANTE E PERCHÉ LA SUA INDIPENDENZA È UNA GARANZIA PER I CITTADINI
Per comprendere la portata della vicenda occorre ricordare che il Garante per la protezione dei dati personali non è un comune ufficio amministrativo.
È un’autorità indipendente, investita di funzioni essenziali per la tutela dei diritti fondamentali.
Il suo quadro normativo è definito principalmente dal Regolamento (UE) 2016/679, noto come GDPR, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Il Collegio è composto da quattro membri eletti dal Parlamento, per un mandato di sette anni non rinnovabile.
L’Autorità vigila sulla conformità dei trattamenti di dati personali alla normativa europea e nazionale; esamina i reclami degli interessati; esercita poteri ispettivi e correttivi; può prescrivere misure, imporre limitazioni ai trattamenti e irrogare sanzioni amministrative nei casi previsti dalla legge.
Svolge inoltre funzioni consultive nei confronti del Parlamento e del Governo, partecipa alla cooperazione tra autorità europee di controllo, interviene nei settori della sicurezza informatica, della protezione dei minori, dei sistemi di videosorveglianza, dell’intelligenza artificiale e dell’utilizzo delle tecnologie digitali.
Predispone annualmente una relazione sulla propria attività e partecipa alle iniziative nazionali e internazionali destinate a rafforzare la tutela dei dati personali.
Si tratta di funzioni che incidono direttamente sui rapporti tra cittadini, pubbliche amministrazioni, imprese, piattaforme digitali e poteri pubblici.
L’indipendenza dell’Autorità costituisce pertanto una garanzia essenziale.
L’articolo 52 del GDPR richiede che le autorità di controllo agiscano in piena indipendenza nell’adempimento dei loro compiti.
Questa indipendenza, tuttavia, non può essere confusa con una condizione di irresponsabilità amministrativa o contabile.
La libertà di giudizio nell’esercizio delle funzioni di garanzia è cosa diversa dalla gestione delle risorse finanziarie.
L’indipendenza protegge la funzione istituzionale; non elimina l’obbligo di rispettare le norme sulla gestione del denaro pubblico.
È proprio da questa distinzione che bisogna partire.
4. IL COLLEGIO NON COINCIDE CON L’APPARATO AMMINISTRATIVO: LA DISTINZIONE CHE NON PUÒ ESSERE IGNORATA
Uno degli aspetti meno approfonditi nel dibattito pubblico riguarda la separazione tra l’organo collegiale e la struttura amministrativa.
Il Collegio è titolare delle funzioni che la legge e i regolamenti gli attribuiscono.
L’Ufficio del Garante, invece, dispone di una propria organizzazione amministrativa, con un segretario generale, strutture dirigenziali e personale incaricato della gestione delle risorse.
Le due dimensioni sono collegate, ma non sovrapponibili.
La normativa interna distingue i poteri deliberativi del Collegio dalle competenze gestionali attribuite agli uffici.
Per comprendere questa distinzione è necessario esaminare il Regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante.
Il regolamento disciplina la programmazione delle risorse, l’approvazione dei bilanci, gli impegni di spesa, la liquidazione, il pagamento, le spese di rappresentanza e i controlli interni.
L’articolo 9 stabilisce una sequenza amministrativa articolata in tre fasi fondamentali: impegno, liquidazione e pagamento.
Il regolamento attribuisce l’assunzione degli impegni di spesa al segretario generale e ai responsabili delle funzioni-obiettivo, entro i limiti delle risorse assegnate.
Prevede inoltre che gli impegni siano sottoposti al Dipartimento amministrazione e contabilità per le verifiche e le registrazioni previste.
La liquidazione e l’emissione degli ordini di pagamento competono al medesimo Dipartimento, secondo le condizioni stabilite dalla norma.
Gli ordini di pagamento sono sottoscritti dal segretario generale oppure dal responsabile del Dipartimento amministrazione e contabilità o da un soggetto delegato, previa verifica della regolarità della spesa.
Questa struttura normativa è essenziale.
Essa consente di affermare che i componenti del Collegio non dispongono, per il solo fatto di ricoprire tale incarico, di un potere generale e illimitato di movimentare direttamente le risorse dell’Autorità.
Le spese seguono una procedura amministrativa.
Ma occorre evitare l’affermazione opposta, secondo cui i componenti sarebbero per definizione estranei alle responsabilità connesse alle richieste di rimborso o alle spese sostenute.
Il potere di autorizzare e pagare un’operazione non coincide necessariamente con la responsabilità per le dichiarazioni, le richieste e le condotte che ne costituiscono il presupposto.
Se un soggetto presenta una richiesta non veritiera, il fatto che un ufficio la liquidi non esclude automaticamente la sua responsabilità.
Se, invece, una richiesta è corretta e l’eventuale irregolarità deriva esclusivamente da un errore amministrativo, il problema giuridico è differente.
Se infine emergessero elementi di un accordo consapevole tra più soggetti, sarebbe necessario esaminare il contributo di ciascuno alla condotta contestata.
È questo il terreno sul quale deve svilupparsi l’accertamento.
Non esiste una responsabilità automatica del dirigente che firma.
Ma non esiste neppure una ragione giuridica per trascurare il ruolo che quella firma ha avuto nell’ambito del procedimento.
5. CHI AUTORIZZAVA LE MISSIONI? CHI VERIFICAVA LE FATTURE? CHI DISPONEVA I RIMBORSI?
Il problema diventa particolarmente significativo quando si passa dalle disposizioni generali alle operazioni concretamente contestate.
Si pensi a una missione istituzionale.
Il componente del Collegio può avere necessità di partecipare a riunioni europee, incontri con altre autorità di controllo, conferenze internazionali o iniziative connesse ai compiti istituzionali dell’ente.
Sono attività che, per loro natura, possono comportare spese di viaggio, alloggio e rappresentanza.
La loro ammissibilità dipende dalle norme applicabili e dalle circostanze concrete.
Per esprimere una valutazione seria su una singola trasferta occorre quindi ricostruire il procedimento amministrativo.
Bisogna verificare se esistesse un provvedimento di missione, quale soggetto fosse competente ad adottarlo, se fossero previsti limiti di spesa, quali giustificativi siano stati presentati, come sia stata valutata la pertinenza istituzionale dell’attività e chi abbia materialmente liquidato gli importi.
Non basta esibire la ricevuta di un albergo e definirlo costoso.
Occorre conoscere le condizioni in cui la prenotazione è avvenuta, le alternative disponibili, le esigenze organizzative, la durata effettiva della missione e i criteri di rimborso.
Naturalmente, non basta neppure sostenere che una spesa fosse istituzionale per considerarla automaticamente legittima.
La finalità pubblica deve trovare un riscontro documentale.
Lo stesso vale per le spese di ristorazione e rappresentanza.
L’articolo 10 del Regolamento n. 3/2000 ammette espressamente spese di rappresentanza, purché siano correlate alle finalità istituzionali, debitamente documentate e motivate e rispettino i limiti normativi e di bilancio.
L’esistenza della categoria contabile dimostra che una spesa di rappresentanza non è, in sé, illegittima.
Il suo carattere istituzionale deve però essere concretamente verificato.
Da questa disciplina emerge una questione di fondo.
Se un rimborso è stato autorizzato e liquidato, quale controllo è stato svolto sulla documentazione?
Quali elementi doveva verificare il responsabile amministrativo?
Il controllo era limitato alla regolarità formale oppure comprendeva anche la pertinenza sostanziale della spesa?
La documentazione presentata era completa?
Esistevano disposizioni interne ulteriori rispetto al regolamento generale?
E soprattutto: quali informazioni erano effettivamente disponibili ai funzionari coinvolti?
Queste domande non servono a formulare accuse verso l’apparato amministrativo.
Servono a comprendere la distribuzione delle responsabilità.
Il diritto penale non consente di trasformare ogni omissione amministrativa in una condotta dolosa, né di presumere che l’autore di un controllo abbia necessariamente condiviso eventuali intenzioni illecite del beneficiario della spesa.
Ma un’indagine completa deve potersi confrontare anche con le procedure e le competenze esercitate da coloro che hanno partecipato all’iter amministrativo.
6. IL POTERE DI FIRMA E LA RESPONSABILITÀ PENALE: PERCHÉ NON BASTA ESSERE IL BENEFICIARIO DI UNA SPESA
La questione richiede una riflessione di particolare rigore sul principio di personalità della responsabilità penale.
L’articolo 27 della Costituzione stabilisce che la responsabilità penale è personale.
Da questo principio discende il divieto di attribuire responsabilità esclusivamente sulla base della posizione occupata da un soggetto nell’organizzazione.
Il componente del Collegio non può essere ritenuto responsabile soltanto perché è il beneficiario di una determinata operazione.
Allo stesso modo, il dirigente non può essere considerato responsabile soltanto perché ha sottoscritto un atto amministrativo.
Occorre dimostrare una condotta penalmente rilevante, il rapporto con l’evento o con il fatto tipico e l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.
La disciplina del concorso di persone nel reato, contenuta nell’articolo 110 del codice penale, non autorizza alcuna estensione automatica della responsabilità a tutti coloro che intervengono in un procedimento.
Il contributo concorsuale deve essere accertato concretamente.
Per i reati dolosi, inoltre, assume rilievo la dimostrazione della consapevolezza e volontà richieste dalla norma incriminatrice.
Si consideri il caso astratto di un ufficio che liquidi una spesa sulla base di documenti formalmente regolari.
Se il funzionario non era in grado di conoscere l’eventuale inesattezza delle dichiarazioni presentate, la sola firma non dimostra una condotta penalmente rilevante.
Diversa sarebbe l’ipotesi nella quale emergessero prove di una consapevole partecipazione a un meccanismo di erogazione indebita di risorse pubbliche.
Ancora diversa sarebbe l’eventualità di una semplice negligenza amministrativa, da valutare secondo la disciplina concretamente applicabile.
Il problema non può dunque essere risolto distribuendo preventivamente le responsabilità tra i componenti del Collegio e gli uffici.
Serve l’esame dei fatti.
Proprio per questo, una ricostruzione che si fermasse al destinatario del rimborso, senza analizzare la documentazione amministrativa, rischierebbe di risultare incompleta.
Il diritto penale non ammette responsabilità per appartenenza a un organo. Esige responsabilità fondate sulle condotte e sulle prove.
7. IL PECULATO E LA CORRUZIONE: NON OGNI SPESA CONTESTABILE È UN REATO
La distinzione diventa ancora più importante con riferimento alle fattispecie di peculato e corruzione riportate dalle cronache giudiziarie.
Il peculato, disciplinato dall’articolo 314 del codice penale, richiede la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.
La qualificazione di una condotta come peculato non può essere dedotta automaticamente dalla presenza di una spesa apparentemente eccessiva o discutibile.
Occorre verificare il rapporto tra il soggetto e le risorse pubbliche, la disponibilità del denaro o del bene in ragione dell’ufficio e la concreta condotta appropriativa.
Una spesa può essere amministrativamente inopportuna senza essere penalmente illecita.
Può essere irregolare sotto il profilo contabile senza integrare necessariamente il peculato.
Può, per contro, assumere rilevanza penale quando ricorrano gli specifici elementi previsti dalla fattispecie incriminatrice.
La corruzione presenta ulteriori e distinti presupposti.
Gli articoli 318 e seguenti del codice penale disciplinano fattispecie che richiedono l’accertamento di una relazione illecita tra l’esercizio della funzione o il compimento di un atto e una dazione o promessa di utilità, secondo le caratteristiche del reato concretamente contestato.
Un incontro istituzionale, una decisione amministrativa favorevole a un’impresa o un rapporto personale non dimostrano, isolatamente, un accordo corruttivo.
L’inchiesta giudiziaria deve accertare il fatto tipico.
Il giornalismo può e deve interrogarsi sull’opportunità delle decisioni e sulla trasparenza dei rapporti istituzionali.
Ma non può sostituire il giudizio penale con una presunzione.
La credibilità delle istituzioni si difende anche attraverso il rigore delle contestazioni.
8. IL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO: L’ORGANISMO CHE VIGILA SUI CONTI DELL’AUTORITÀ
Un altro aspetto essenziale riguarda il funzionamento dei controlli contabili.
Il Regolamento n. 3/2000, all’articolo 30, istituisce e disciplina il Servizio di controllo interno.
L’organismo, composto da tre membri effettivi, è nominato dal Garante e comprende un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Servizio esercita funzioni di controllo sulla regolarità amministrativo-contabile, vigila sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contabilità, esegue verifiche periodiche ed esamina il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo.
Svolge inoltre le altre attività previste dal regolamento e redige verbali delle riunioni.
È necessario chiarire un punto che spesso viene rappresentato in modo impreciso.
La presenza di magistrati della Corte dei conti tra i componenti dell’organismo non rende il Servizio di controllo interno equivalente alla Corte dei conti nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.
Si tratta di un organismo interno all’Autorità, dotato delle competenze previste dal regolamento.
Rimane distinta la posizione della Corte dei conti e delle sue articolazioni competenti secondo l’ordinamento.
Questa distinzione, tuttavia, non riduce l’importanza dei controlli.
Anzi, rende necessario comprenderne l’effettiva estensione.
Il Servizio di controllo interno esamina i bilanci, formula valutazioni e raccomandazioni e svolge verifiche secondo il proprio mandato.
Ma quale rapporto intercorre tra questi controlli e le singole spese successivamente contestate?
Le spese di rappresentanza erano state oggetto di specifiche verifiche?
Le risultanze delle verifiche erano state considerate regolari?
Gli eventuali rilievi erano stati comunicati alla struttura amministrativa?
Quali misure erano state adottate a seguito delle raccomandazioni?
Sono interrogativi che non possono essere risolti con una generica affermazione secondo cui i bilanci sarebbero stati approvati.
Per comprendere la qualità del controllo è necessario conoscere gli atti esaminati e le verifiche concretamente svolte.
9. CINQUE ANNI DI BILANCI: CHE COSA DIMOSTRANO DAVVERO I PARERI FAVOREVOLI?
L’esame dei documenti pubblicati nel portale Amministrazione trasparente del Garante consente di individuare le relazioni del Servizio di controllo interno relative ai consuntivi degli esercizi dal 2020 al 2025.
La disponibilità di questa documentazione costituisce un dato importante.
Permette di avviare un’analisi dell’attività amministrativa e dei controlli svolti durante il mandato del Collegio insediatosi nel luglio 2020.
Ma occorre distinguere i fatti documentati dalle conclusioni che richiederebbero ulteriori verifiche.
Non sarebbe corretto sostenere, in termini assoluti, che in cinque anni non siano mai state formulate osservazioni o raccomandazioni.
Le relazioni relative ai consuntivi 2024 e 2025, pur esprimendo pareri favorevoli, contengono indicazioni e raccomandazioni su specifici aspetti della gestione.
Nel 2024, ad esempio, sono state richiamate questioni relative ai costi della sede, all’avanzo di amministrazione e alla programmazione delle risorse.
Questi rilievi non equivalgono, naturalmente, all’accertamento di illeciti penali.
Ma dimostrano che un parere favorevole sul bilancio può coesistere con osservazioni volte a migliorare la gestione.
Bisogna quindi evitare due opposti errori.
Il primo consiste nell’affermare che l’approvazione del bilancio costituisca una certificazione assoluta della legittimità di ogni singola operazione.
Il secondo consiste nel considerare irrilevante il controllo perché, successivamente, alcune spese sono diventate oggetto di indagine.
Entrambe le conclusioni sarebbero eccessive.
Il bilancio consuntivo rappresenta la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale secondo le regole applicabili.
Il parere dell’organismo di controllo riguarda gli aspetti rientranti nella sua attività di verifica.
Non equivale a un accertamento penale sulla condotta di ogni soggetto che abbia richiesto o ricevuto un pagamento.
Al tempo stesso, se una determinata categoria di spese è stata esaminata e non ha dato luogo a rilievi, tale circostanza può rappresentare un elemento documentale significativo, da valutare nel contesto dell’indagine.
Per questo motivo occorrerebbe conoscere non soltanto le conclusioni delle relazioni annuali, ma anche, nei limiti consentiti dalla legge, i verbali delle verifiche e gli eventuali documenti istruttori relativi alle operazioni contestate.
La domanda non è se un parere favorevole renda impossibile un illecito.
La domanda è quali operazioni fossero state verificate e quali elementi fossero disponibili agli organi di controllo.
10. IL NODO CHE MERITA UN’INCHIESTA AUTONOMA: LA GESTIONE DEL GARANTE PRIMA DEL 2020
Fin qui la vicenda del Collegio interessato dalle inchieste.
Ma una riflessione autenticamente imparziale non può fermarsi al periodo successivo al 2020.
Occorre andare indietro nel tempo.
Prima dell’insediamento del Collegio presieduto da Pasquale Stanzione, l’Autorità era guidata dal presidente Antonello Soro, con Augusta Iannini, Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano quali componenti.
Il segretario generale era Giuseppe Busia.
La deliberazione del 24 giugno 2020 di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 offre un primo dato concreto.
Per quell’esercizio risultavano entrate accertate, al netto delle partite di giro, pari a 29.557.763,04 euro e uscite impegnate, sempre al netto delle partite di giro, pari a 24.625.138,67 euro.
Il provvedimento dava atto dell’esistenza della relazione del Servizio di controllo interno e rilevava la regolarità delle risultanze contabili.
Si tratta di un documento istituzionale, non di una ricostruzione giornalistica.
Questo dato rappresenta un punto di partenza per un confronto storico.
Non consente, tuttavia, di stabilire se una gestione sia stata più virtuosa dell’altra.
Il confronto tra esercizi differenti deve considerare l’evoluzione delle competenze del Garante, il numero dei dipendenti, l’inflazione, gli oneri contrattuali, i costi immobiliari, l’incremento dei compiti derivanti dalla normativa europea, gli investimenti tecnologici e ogni altra variazione strutturale.
Ma il documento del 2019 dimostra che un’analisi del passato è possibile.
E pone un interrogativo di particolare interesse pubblico: come venivano utilizzate, negli anni precedenti, le risorse destinate alle missioni, alla rappresentanza, alle autovetture, agli immobili e al funzionamento dei vertici dell’Autorità?
Non è sufficiente conoscere il costo complessivo dell’organizzazione.
Bisogna ricostruire le singole categorie di spesa, i criteri adottati e le procedure utilizzate.
Solo così sarà possibile distinguere una presunta anomalia da una prassi storicamente consolidata.
Naturalmente, l’esistenza di una prassi precedente non potrebbe mai legittimare una condotta eventualmente illecita successiva.
L’argomento secondo cui una determinata spesa veniva sostenuta anche in passato non costituisce una causa di giustificazione penale.
Ma la comparazione è fondamentale per valutare la gestione sotto il profilo dell’economicità, dell’organizzazione e della coerenza amministrativa.
Se in passato si utilizzavano analoghe categorie alberghiere, analoghi criteri per le trasferte e analoghe procedure di rappresentanza, questa circostanza sarebbe rilevante per comprendere il sistema.
Se invece emergessero differenze sostanziali, occorrerebbe spiegarne le ragioni.
In entrambi i casi, il confronto contribuirebbe alla completezza dell’informazione.
11. LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO: QUANTE ERANO, QUANTO COSTAVANO E COME VENIVANO UTILIZZATE?
Uno dei temi che meriterebbe un approfondimento storico riguarda le autovetture in dotazione all’Autorità.
Quante erano disponibili durante il Collegio precedente?
Quante sono state utilizzate nel periodo successivo?
Erano acquistate, noleggiate o concesse in leasing?
Quali erano i costi di carburante, manutenzione, assicurazione e gestione?
Era previsto personale addetto alla guida?
Quali erano le regole per l’utilizzo da parte dei componenti del Collegio?
Ed erano diverse da quelle applicabili al segretario generale o agli altri dirigenti?
L’Autorità dispone di una sezione istituzionale dedicata alle autovetture in dotazione, nell’ambito degli strumenti di trasparenza amministrativa.
Questo rappresenta un punto di partenza, ma un confronto effettivo richiede la ricostruzione delle serie storiche e delle regole applicate.
Una valutazione sulle spese automobilistiche non può fondarsi soltanto sull’immagine di un mezzo utilizzato per un determinato tragitto.
Occorre distinguere la disponibilità istituzionale del veicolo dall’eventuale uso personale.
La qualificazione del tragitto deve dipendere dalla disciplina applicabile, dall’incarico svolto, dalle autorizzazioni eventualmente previste e dalle circostanze del caso.
Anche la spesa complessiva deve essere valutata in termini omogenei.
Ridurre il numero delle autovetture non significa necessariamente ridurre il costo dei trasporti, se nel frattempo aumentano i rimborsi per taxi, i noleggi occasionali o altri servizi.
Allo stesso modo, la presenza di più veicoli non dimostra automaticamente una gestione inefficiente.
Servono dati, non suggestioni.
Una ricostruzione storica dovrebbe quindi comprendere il parco auto, i costi annuali, le modalità di assegnazione, i regolamenti d’uso e le eventuali verifiche interne.
12. LE SPESE DI RISTORAZIONE E RAPPRESENTANZA: DOVE SI MANGIAVA PRIMA DEL 2020?
Il secondo tema riguarda le spese di rappresentanza e ristorazione.
È comprensibile che un’inchiesta giornalistica attribuisca attenzione a ricevute e fatture relative a ristoranti o incontri istituzionali.
La spesa di rappresentanza è, infatti, una categoria particolarmente sensibile perché richiede un collegamento verificabile con le finalità dell’ente.
Ma proprio per questo occorre affrontarla con criteri uniformi.
Sarebbe interessante conoscere, per gli esercizi precedenti e successivi al 2020, gli importi complessivamente sostenuti per ristorazione istituzionale, incontri di rappresentanza e ospitalità di delegazioni nazionali o internazionali.
Bisognerebbe conoscere il numero degli eventi, la finalità dichiarata, le modalità di autorizzazione, l’eventuale presenza di tetti di spesa e gli importi medi.
La comparazione dovrebbe anche accertare se le medesime regole siano state applicate a tutti i Collegi.
Se una determinata tipologia di spesa è stata considerata regolare per molti anni, è legittimo chiedersi quali mutamenti normativi o fattuali abbiano eventualmente portato a una diversa valutazione.
Ma è altrettanto importante ribadire che la continuità della prassi non rende lecita una condotta in contrasto con la legge.
Il confronto serve a comprendere.
Non a giustificare.
Inoltre, l’esame deve evitare la pubblicazione indiscriminata di dati personali non necessari.
L’interesse pubblico riguarda la legittimità e l’economicità della spesa, non la curiosità per le abitudini private delle persone.
Un’analisi seria dovrebbe concentrarsi sui documenti amministrativi, sugli importi e sulle finalità istituzionali, oscurando le informazioni non pertinenti.
13. ALBERGHI, TRASFERTE E VIAGGI INTERNAZIONALI: SERVE UN CONFRONTO OMOGENEO TRA I COLLEGI
Un terzo ambito riguarda le missioni istituzionali.
L’attività del Garante ha da sempre una dimensione europea e internazionale.
La cooperazione tra autorità di controllo, la partecipazione ai comitati e ai gruppi di lavoro, gli incontri istituzionali e le conferenze possono rendere necessari spostamenti nazionali ed esteri.
Le relative spese devono naturalmente rispettare la disciplina vigente.
Ma la loro valutazione richiede di conoscere il contesto.
Per ciascun periodo storico sarebbe necessario verificare il numero delle missioni, le destinazioni, gli scopi istituzionali, la durata, i costi di viaggio e soggiorno e le eventuali regole sull’utilizzo di determinate classi di trasporto.
Il dato del costo complessivo, isolatamente considerato, potrebbe essere fuorviante.
Un aumento delle spese può dipendere da un incremento delle attività internazionali.
Una riduzione può derivare, ad esempio, da un minore numero di incontri in presenza.
La pandemia da Covid-19, inoltre, rende particolarmente delicato il confronto tra il 2020-2021 e gli esercizi precedenti o successivi.
Sarebbe dunque metodologicamente scorretto utilizzare quegli anni come parametro ordinario senza adeguati correttivi.
Una comparazione attendibile dovrebbe considerare almeno il numero delle missioni, il costo medio per missione, la durata, le destinazioni e le esigenze organizzative documentate.
Solo allora si potrebbe discutere, con cognizione di causa, di eventuali differenze tra le gestioni.
14. L’AFFITTO DELLA SEDE: UN COSTO STRUTTURALE CHE MERITA DI ESSERE ESAMINATO
Tra le questioni di maggiore interesse emerge anche il costo degli immobili utilizzati dall’Autorità.
L’argomento è particolarmente significativo perché riguarda una voce di spesa ricorrente, destinata a incidere sul bilancio ben oltre il mandato dei singoli componenti del Collegio.
Le relazioni del Servizio di controllo interno hanno richiamato l’attenzione anche sui costi della locazione della sede, raccomandando valutazioni circa possibili soluzioni alternative.
Questo elemento richiede un approfondimento.
Quando è stato stipulato il contratto di locazione?
Quale organo ha assunto la decisione?
Chi ha svolto l’istruttoria?
Qual era il canone iniziale?
Quali aggiornamenti sono intervenuti?
Sono state valutate altre sedi?
Quali costi sarebbero derivati da un eventuale trasferimento?
L’immobile era adeguato alle esigenze dell’organizzazione?
La comparazione tra le gestioni deve tenere conto anche di questo aspetto.
Il costo della sede non può essere attribuito automaticamente al Collegio che si trova a operare durante la vigenza di un contratto.
Occorre ricostruire la data della decisione originaria, le successive modificazioni, gli obblighi contrattuali e gli eventuali margini di scelta concretamente disponibili.
È un principio elementare di corretta imputazione amministrativa.
Eppure, nel dibattito pubblico, le spese strutturali vengono spesso rappresentate come se fossero integralmente riconducibili ai vertici in carica al momento della loro contabilizzazione.
La realtà può essere molto più complessa.
Un’inchiesta che intenda valutare il costo degli immobili deve quindi partire dalla storia delle decisioni, non soltanto dalla somma annualmente impegnata.
15. IL CODICE ETICO DEL GARANTE: IMPARZIALITÀ, INTEGRITÀ ED ECONOMICITÀ NON SONO PAROLE DI CIRCOSTANZA
Il Garante si è dotato di un Codice etico che assume particolare significato rispetto alle questioni affrontate.
Il documento, pubblicato sul sito istituzionale, richiama i principi di lealtà, imparzialità, integrità, riservatezza e corretto adempimento dei doveri.
Prevede, inoltre, obblighi di comportamento diretti a prevenire conflitti di interesse e condotte incompatibili con l’indipendenza dell’Autorità.
L’articolo 1 definisce le finalità e l’ambito di applicazione del Codice.
L’articolo 2 richiama i principi generali di comportamento, prevedendo, tra l’altro, che l’uso dei beni dell’Ufficio sia conforme a criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia.
L’articolo 3 riguarda l’imparzialità e il divieto di trattamenti di favore.
L’articolo 4 disciplina l’integrità e il divieto di utilizzare la posizione ricoperta per conseguire vantaggi privati.
Si tratta di disposizioni rilevanti perché mostrano come l’Autorità abbia formalmente riconosciuto la necessità di garantire un comportamento amministrativo rigoroso.
È però importante distinguere l’ambito soggettivo delle singole disposizioni.
Il Codice etico disciplina specificamente il comportamento dei soggetti operanti presso l’Ufficio secondo il relativo campo di applicazione; non può essere automaticamente interpretato come fonte di identici obblighi disciplinari per qualsiasi soggetto senza considerare le norme applicabili al suo incarico.
Il valore dei principi richiamati resta comunque di evidente interesse istituzionale.
L’imparzialità deve riguardare non soltanto le decisioni adottate nei confronti dei cittadini e delle imprese, ma anche le procedure amministrative interne.
L’integrità non può essere valutata soltanto in relazione alle decisioni più recenti.
L’economicità deve essere verificata nel tempo.
La correttezza deve essere misurata con criteri omogenei.
Da qui nasce l’esigenza di estendere l’analisi alle gestioni precedenti.
Un’indagine storica non rappresenterebbe una forma di difesa del Collegio successivo al 2020.
Sarebbe, piuttosto, l’applicazione coerente degli stessi criteri di controllo a tutti coloro che hanno amministrato risorse pubbliche.
16. IL CONFRONTO CON IL PASSATO NON È UNA DIFESA AUTOMATICA: È UN DOVERE DI COMPLETEZZA
Occorre affrontare una possibile obiezione.
Qualcuno potrebbe sostenere che analizzare le spese dei precedenti Collegi significhi distogliere l’attenzione dalle contestazioni attuali.
L’obiezione non è convincente, a condizione che il confronto storico sia condotto correttamente.
Le eventuali responsabilità penali devono essere accertate in relazione a fatti determinati.
Un comportamento illecito non diventa lecito perché altri avrebbero agito nello stesso modo.
Il principio di uguaglianza davanti alla legge non attribuisce alcun diritto alla reiterazione di eventuali irregolarità.
Ma sul piano dell’analisi istituzionale e giornalistica il confronto è indispensabile.
Se si vuole sostenere che una gestione abbia introdotto prassi anomale, occorre conoscere le prassi precedenti.
Se si vuole dimostrare che determinate spese siano aumentate, occorre individuare il punto di partenza e distinguere l’incremento nominale da quello reale.
Se si vuole affermare che un’organizzazione sia stata inefficiente, occorre confrontare i costi con le attività svolte e i risultati conseguiti.
Se si intende valutare l’efficacia dei controlli interni, bisogna conoscerne il funzionamento nel corso del tempo.
Non si può confondere l’indagine penale, che riguarda fatti e persone determinati, con l’inchiesta amministrativa e giornalistica, che può legittimamente estendersi all’intero sistema.
L’una deve accertare eventuali reati.
L’altra deve spiegare come sono state amministrate le risorse pubbliche.
La completezza della seconda non interferisce necessariamente con la prima.
Può anzi contribuire a rendere più consapevole il dibattito pubblico.
17. LA CORTE DEI CONTI E LA RESPONSABILITÀ ERARIALE: UN ULTERIORE PIANO DI VALUTAZIONE
Il tema delle spese pubbliche richiama inevitabilmente la responsabilità amministrativo-contabile.
È però necessario distinguere tale responsabilità da quella penale.
L’eventuale danno erariale deve essere accertato secondo i presupposti della disciplina applicabile.
Non ogni irregolarità amministrativa determina un danno patrimoniale.
Non ogni spesa ritenuta eccessiva comporta una responsabilità risarcitoria.
Occorre verificare se l’amministrazione abbia subito una perdita economicamente valutabile, se tale perdita sia causalmente riconducibile a una condotta rilevante e se ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla normativa vigente.
Il rapporto tra responsabilità degli organi collegiali, dirigenti e funzionari deve essere ricostruito alla luce delle competenze esercitate.
Non basta una firma.
Non basta una delibera.
Non basta un pagamento.
Occorre comprendere chi abbia deciso, con quali poteri, sulla base di quali documenti e con quale grado di consapevolezza.
Anche sotto questo profilo l’esame del procedimento amministrativo è essenziale.
La presenza di un Servizio di controllo interno non esclude automaticamente un eventuale danno erariale.
Ma neppure l’esistenza di una contestazione rende automaticamente responsabile l’organismo di controllo.
È necessario verificare l’oggetto delle attività di vigilanza, i poteri concretamente esercitabili e le condotte eventualmente imputabili ai singoli soggetti.
La responsabilità pubblica, in uno Stato di diritto, non può essere ricostruita attraverso automatismi.
18. I DOCUMENTI CHE SERVIREBBERO PER UN’INCHIESTA STORICA DAVVERO COMPLETA
Una ricostruzione a tutto tondo dovrebbe riguardare almeno il decennio 2015-2025, eventualmente estendendo l’esame agli anni precedenti per comprendere l’origine delle principali decisioni di spesa.
Non sarebbe sufficiente acquisire i soli bilanci annuali.
Occorrerebbe esaminare, nei limiti della pubblicità e dell’accessibilità consentite dalla legge, le deliberazioni di approvazione, le relazioni degli organi di controllo, gli atti relativi alla disciplina delle missioni, i dati aggregati delle spese di rappresentanza, i contratti immobiliari, le informazioni sui veicoli di servizio e i documenti riguardanti le principali decisioni organizzative.
Per gli importi andrebbero utilizzati criteri contabili omogenei.
Le spese impegnate dovrebbero essere confrontate con spese impegnate, quelle pagate con quelle pagate, evitando di mescolare previsioni, impegni, liquidazioni ed esborsi effettivi.
Sarebbe inoltre necessario distinguere le spese di funzionamento dalle somme destinate a investimenti, personale, servizi informatici e obblighi istituzionali.
Un confronto tra le spese complessive di due Collegi, senza considerare l’evoluzione dei compiti dell’Autorità, sarebbe metodologicamente fragile.
Dovrebbero essere esaminati anche gli effetti dei mutamenti normativi.
L’entrata in piena applicazione del GDPR ha modificato in modo significativo il contesto operativo delle autorità europee di controllo.
La crescente complessità delle attività di vigilanza sulle piattaforme digitali e sulle tecnologie emergenti può avere inciso sul fabbisogno di personale, consulenze, strumenti informatici e cooperazione internazionale.
Una valutazione seria deve distinguere i costi giustificati dall’ampliamento delle funzioni da quelli eventualmente privi di adeguata motivazione.
Solo attraverso questo metodo sarà possibile rispondere a una domanda apparentemente semplice: il Garante ha utilizzato le risorse pubbliche in modo efficiente nel corso degli anni?
La risposta richiede documenti, dati comparabili e un’analisi non condizionata dall’appartenenza politica o dalle vicende personali dei componenti.
19. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ACCESSO AGLI ATTI: COME RENDERE CONOSCIBILE LA GESTIONE DELLE RISORSE
L’esigenza di approfondire la gestione storica delle spese pone anche una questione relativa all’accesso ai documenti.
L’ordinamento prevede diversi strumenti di conoscibilità dell’attività amministrativa, tra cui gli obblighi di pubblicazione, l’accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e l’accesso civico nelle forme previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013.
L’applicabilità e l’estensione di tali strumenti devono essere valutate tenendo conto della disciplina specifica delle autorità indipendenti e delle eventuali limitazioni previste dalla legge.
Non tutti i documenti sono necessariamente accessibili nella loro integralità.
La tutela della riservatezza, la protezione dei dati personali, il segreto investigativo e altri interessi giuridicamente rilevanti possono imporre limitazioni o oscuramenti.
Ma questo non significa che l’amministrazione delle risorse debba sottrarsi al controllo pubblico.
Una richiesta di conoscenza correttamente formulata dovrebbe concentrarsi anzitutto sui dati aggregati, sui regolamenti, sulle decisioni e sugli atti amministrativi necessari a verificare la gestione.
Il principio di proporzionalità dovrebbe orientare la selezione delle informazioni.
Per comprendere il costo della ristorazione istituzionale, ad esempio, non è sempre necessario divulgare dati personali dei partecipanti estranei all’esercizio di funzioni pubbliche.
Per confrontare l’utilizzo delle autovetture, può essere sufficiente una ricostruzione dei costi e delle regole, salvo che specifiche circostanze di interesse pubblico richiedano ulteriori verifiche.
La trasparenza deve essere sostanziale.
Non spettacolare.
Deve rendere controllabili le decisioni senza trasformare la gestione amministrativa in una fonte indiscriminata di esposizione personale.
20. IL RISCHIO DEL PROCESSO MEDIATICO E LA NECESSITÀ DI UNA DISTINZIONE TRA GIUDIZIO POLITICO, AMMINISTRATIVO E PENALE
Ogni vicenda che coinvolge un’autorità indipendente, esponenti pubblici e un programma televisivo di grande notorietà corre il rischio di essere interpretata attraverso contrapposizioni.
Da un lato, l’inchiesta giornalistica può essere rappresentata come un’accusa già definitivamente dimostrata.
Dall’altro, le contestazioni possono essere considerate il risultato di una campagna di delegittimazione, senza affrontare nel merito i documenti emersi.
Entrambe le letture rischiano di essere riduttive.
Il diritto di cronaca e di critica costituisce una garanzia fondamentale dell’ordinamento democratico.
Il giornalismo d’inchiesta deve poter esaminare la gestione delle istituzioni, soprattutto quando si tratta di soggetti chiamati a esercitare poteri di controllo nei confronti di cittadini e imprese.
Ma la libertà di informazione comporta anche il dovere di distinguere le notizie documentate dalle ipotesi e dalle valutazioni.
Il processo penale segue regole diverse.
Richiede l’accertamento dei fatti, la valutazione delle prove nel contraddittorio e il rispetto delle garanzie dell’imputato.
La valutazione amministrativa, a sua volta, riguarda la legittimità degli atti, la correttezza delle procedure, l’economicità della gestione e l’eventuale responsabilità degli organi competenti.
Questi tre piani possono intersecarsi, ma non devono essere confusi.
Un fatto può essere politicamente inopportuno e penalmente irrilevante.
Una scelta può essere amministrativamente illegittima senza integrare un reato.
Un comportamento può assumere rilievo penale anche quando, in apparenza, sia stato inserito in un procedimento formalmente regolare.
La complessità impone prudenza.
Ed è proprio tale prudenza che deve impedire tanto le assoluzioni preventive quanto le condanne mediatiche.
21. LE DIECI DOMANDE CHE IL GARANTE DOVREBBE CHIARIRE SUL PIANO AMMINISTRATIVO
Alla luce delle norme e degli atti pubblicamente disponibili, vi sono dieci questioni alle quali un approfondimento istituzionale dovrebbe fornire risposte documentate.
La prima: quali regolamenti, direttive e disposizioni interne disciplinavano, nei diversi periodi, le missioni e le spese di rappresentanza dei componenti del Collegio?
La seconda: quali uffici e quali soggetti erano concretamente competenti per le autorizzazioni, la verifica dei giustificativi, la liquidazione e il pagamento?
La terza: quali controlli erano previsti sulle spese sostenute dai vertici e come venivano documentati?
La quarta: quali rilievi e raccomandazioni sono stati formulati dagli organismi di controllo negli esercizi dal 2015 al 2025 e quali provvedimenti sono stati adottati in risposta?
La quinta: quali erano le spese complessive di rappresentanza dei Collegi precedenti e quali quelle del Collegio insediatosi nel 2020, a parità di criteri contabili?
La sesta: quante autovetture erano utilizzate nei diversi periodi, con quali modalità e con quali costi complessivi?
La settima: quali criteri regolavano i viaggi, i soggiorni alberghieri e le missioni internazionali prima e dopo il 2020?
L’ottava: quale evoluzione hanno avuto i costi degli immobili, quando sono stati stipulati i relativi contratti e quali alternative sono state valutate?
La nona: quali modifiche organizzative sono intervenute nella distribuzione delle competenze tra Collegio, segretario generale e strutture amministrative?
La decima: quali strumenti di trasparenza possono consentire una verifica storica senza interferire con le indagini giudiziarie e senza violare i diritti delle persone coinvolte?
Sono domande che riguardano la gestione di risorse pubbliche.
Non rappresentano accuse.
Non presuppongono condotte illecite.
Costituiscono il necessario punto di partenza per comprendere il funzionamento dell’Autorità.
22. PERCHÉ UN’INCHIESTA LIMITATA A UN SOLO COLLEGIO RISCHIEREBBE DI ESSERE INCOMPLETA
Il problema più ampio che emerge dalla vicenda è quello della selezione temporale dei fatti.
Quando un’inchiesta giornalistica prende in esame la gestione finanziaria di un ente, la scelta del periodo può incidere profondamente sull’interpretazione dei dati.
L’esame di una sola fase amministrativa può essere pienamente giustificato se riguarda specifiche segnalazioni o singoli episodi.
Ma se dall’esame di tali episodi si intende ricavare una valutazione generale sull’economicità e sulla correttezza della gestione, diventa necessario un confronto più ampio.
Altrimenti una spesa potrebbe apparire eccezionale semplicemente perché non si conoscono i dati degli anni precedenti.
Oppure un aumento potrebbe essere attribuito a scelte discrezionali dei vertici senza considerare l’incremento dei costi strutturali.
Il confronto storico serve proprio a evitare questi errori.
Non implica che i Collegi precedenti abbiano commesso irregolarità.
Non implica neppure che la gestione successiva sia stata corretta.
Consente, più semplicemente, di utilizzare lo stesso metro di valutazione.
L’imparzialità richiede uniformità di criterio, non identità di giudizio.
Le gestioni differenti possono meritare valutazioni differenti.
Ma queste devono derivare dai fatti.
E i fatti devono essere esaminati con un metodo coerente.
23. IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ: NON ESISTONO CONTROLLORI AL DI SOPRA DEL CONTROLLO
Il Garante per la protezione dei dati personali esercita un ruolo essenziale nel sistema democratico.
La sua indipendenza deve essere tutelata.
La sua attività deve essere sottratta a indebite pressioni politiche ed economiche.
Ma l’indipendenza non può costituire una ragione per evitare il controllo sulla gestione delle risorse.
Al contrario, quanto maggiore è l’autonomia di un’istituzione, tanto più importante diventa la qualità dei suoi meccanismi di trasparenza e responsabilità.
Il principio vale per i componenti del Collegio.
Vale per i dirigenti.
Vale per i funzionari.
Vale per chi esercita funzioni di controllo.
E deve valere, nel rispetto delle competenze e delle differenti responsabilità, anche per le gestioni passate.
L’imparzialità istituzionale non può essere misurata con criteri variabili a seconda delle persone.
Non esiste un principio per cui ciò che era amministrativamente normale ieri debba essere automaticamente considerato legittimo oggi.
Ma non esiste neppure un principio opposto, in base al quale una prassi diventi sospetta soltanto perché viene ricondotta a un determinato Collegio.
Occorre verificare se siano cambiate le norme.
Se siano cambiati i fatti.
Se siano cambiati i controlli.
Se siano emerse condotte che giustificano una diversa valutazione.
Il dovere di imparzialità non impone di distribuire sospetti indistintamente.
Impone di applicare a ogni situazione criteri oggettivi.
24. CONCLUSIONI: LA VERITÀ NON PUÒ FERMARSI AL NOME DI CHI HA CHIESTO UN RIMBORSO
Il caso Garante della Privacy merita un’analisi assai più ampia di quella che può essere ricavata dalle sole contestazioni mediatiche.
Le inchieste di Report hanno sollevato questioni di interesse pubblico e hanno contribuito a portare all’attenzione dell’opinione pubblica aspetti della gestione dell’Autorità meritevoli di approfondimento.
L’intervento della Procura della Repubblica di Roma ha dato avvio a una fase giudiziaria nella quale le ipotesi di reato devono essere valutate secondo le regole del processo penale.
Ma proprio la delicatezza della vicenda impone di affrontare ciò che spesso rimane sullo sfondo: il funzionamento dell’apparato amministrativo, le competenze di spesa, le firme, i controlli e la continuità delle procedure nel corso del tempo.
Il Regolamento n. 3/2000 dimostra che la gestione finanziaria dell’Autorità non è affidata a decisioni prive di un percorso amministrativo.
Prevede l’impegno, la liquidazione e il pagamento.
Individua competenze e responsabilità procedimentali.
Disciplina le spese di rappresentanza.
Prevede un organismo interno di controllo.
I documenti contabili mostrano inoltre che l’attività di verifica è formalmente documentata attraverso relazioni e pareri.
Tutto questo non significa che le spese oggetto dell’indagine fossero necessariamente legittime.
Non significa neppure che i dirigenti e i funzionari abbiano necessariamente commesso errori.
Significa che ogni valutazione seria deve partire dalla ricostruzione completa del procedimento e delle competenze effettivamente esercitate.
Una responsabilità penale non si presume.
Una responsabilità contabile non si afferma automaticamente.
Una firma amministrativa non costituisce, da sola, una prova di dolo.
E l’approvazione di un bilancio non rappresenta una certificazione assoluta dell’assenza di qualsiasi possibile irregolarità.
Accanto a tutto questo, emerge l’esigenza di un confronto storico.
Sarebbe opportuno conoscere quanto spendevano i Collegi precedenti, quali autovetture utilizzavano, con quali modalità venivano autorizzate le trasferte, quali erano i costi della ristorazione istituzionale, come venivano gestiti gli immobili e quali controlli erano svolti.
Non per formulare sospetti retroattivi.
Non per costruire un argomento difensivo fondato sul comportamento altrui.
Ma per capire se le criticità oggi discusse rappresentino fenomeni recenti, differenze di gestione, prassi consolidate o questioni strutturali dell’organizzazione.
Una simile analisi richiede tempo, documentazione e competenza.
Richiede soprattutto un metodo indipendente dalle contrapposizioni politiche.
Il Garante tutela un diritto fondamentale della persona.
La sua credibilità riguarda tutti i cittadini.
Proprio per questo, la trasparenza della sua amministrazione non può essere considerata una questione secondaria.
Non basta chiedersi chi abbia speso il denaro pubblico. Bisogna sapere chi ne abbia autorizzato l’utilizzo, chi abbia effettuato i controlli, quali norme siano state applicate e come le stesse risorse siano state amministrate anche negli anni precedenti.
Il confronto deve essere rigoroso, documentato e imparziale.
Nessuna gestione può essere considerata virtuosa per definizione.
Nessuna gestione può essere considerata illegittima per appartenenza politica o istituzionale.
La magistratura farà le proprie valutazioni sulla base delle prove e delle norme applicabili.
Il giornalismo deve continuare a svolgere la propria funzione di controllo pubblico, distinguendo i fatti dalle ipotesi.
Le istituzioni devono garantire la conoscibilità dei procedimenti amministrativi nei limiti stabiliti dalla legge.
E l’opinione pubblica ha diritto a un quadro completo.
Perché il principio dello Stato di diritto non consiste nel trovare necessariamente un colpevole.
Consiste nell’accertare i fatti, individuare le eventuali responsabilità personali ed escludere quelle che non trovano fondamento nelle prove.
La trasparenza che guarda soltanto al presente rischia di essere incompleta. Quella che guarda anche al passato, applicando a tutti lo stesso metodo, può diventare uno strumento di effettiva garanzia democratica.
È da qui che deve cominciare il nostro focus sul Garante per la protezione dei dati personali.
Non da una sentenza anticipata.
Non dalla difesa di questo o quel Collegio.
Ma da un interrogativo di fondamentale interesse pubblico:
chi ha amministrato, autorizzato e controllato le risorse del Garante nel corso degli anni, e attraverso quali atti è possibile verificarne la correttezza?
A questa domanda occorre cercare una risposta documentata.
Perché chi esercita il potere di controllare deve, a sua volta, poter essere controllato nel rispetto della legge.
E perché il denaro pubblico non appartiene ai componenti di un Collegio, ai dirigenti o agli organismi di vigilanza.
Appartiene alla collettività, nell’ambito delle destinazioni e delle forme di finanziamento previste dall’ordinamento.
La sua gestione deve poter essere spiegata, verificata e giudicata con gli stessi criteri, ieri come oggi.
FONTI NORMATIVE E DOCUMENTALI
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — in particolare articoli 51, 52, 57 e 58, concernenti le autorità di controllo, l’indipendenza, i compiti e i poteri.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
- Regolamento n. 3/2000 del Garante, concernente la gestione amministrativa e la contabilità, con particolare riferimento agli articoli 7, 9, 10 e 30. Testo ufficiale.
- Regolamento n. 2/2019 del Garante, concernente i termini e le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi, con successive modifiche. Documento ufficiale n. 9107640.
- Codice etico del Garante, in particolare articoli 1, 2, 3 e 4. Testo ufficiale.
- Deliberazione del 24 giugno 2020, approvazione del bilancio consuntivo 2019, documento web n. 9438123. Consultazione.
- Relazioni del Servizio di controllo interno sui consuntivi 2020-2025, pubblicate nel portale Amministrazione trasparente. Archivio ufficiale.
- Sentenza del Tribunale di Roma n. 1180/2026, relativa alla sanzione irrogata alla Rai; comunicazione istituzionale del Garante del 26 gennaio 2026, documento web n. 10213373. Comunicato.
- ANSA, 15 gennaio 2026, notizia delle perquisizioni della Guardia di Finanza e delle ipotesi investigative a carico dei componenti del Collegio.
- ANSA, 18 gennaio 2026, notizia delle dimissioni di Guido Scorza; comunicato del Garante del 17 gennaio 2026, documento web n. 10211299.
- Sezione Amministrazione trasparente del Garante, relativa alle autovetture in dotazione, agli immobili, ai bilanci e ai contratti.
Nota metodologica: l’articolo distingue fatti documentati, notizie giudiziarie pubblicamente diffuse e interrogativi che richiedono ulteriori acquisizioni documentali. Non costituisce una ricostruzione del fascicolo d’indagine né attribuisce responsabilità penali o amministrative non accertate. Il confronto storico proposto rappresenta un obiettivo di approfondimento e non un’affermazione circa l’esistenza di irregolarità nelle gestioni precedenti.
FOCUS SUL GARANTE DELLA PRIVACY — SECONDA PUNTATA
La filiera del denaro pubblico nell’Autorità indipendente: segretario generale, dirigenti, responsabili della contabilità e Servizio di controllo interno. I poteri di firma, le responsabilità amministrative e il valore dei controlli sui bilanci.
