(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2026 - Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 21 luglio 2026
La Corte, con la sentenza numero 132 depositata oggi, ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente alla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione di ricusare il giudice dell'udienza di cui all'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale.
La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione in relazione agli articoli 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) a fronte di una dichiarazione di ricusazione effettuata dalla persona offesa che è stata ritenuta inammissibile dal giudice di secondo grado sulla base dell'interpretazione fornita dal diritto vivente, per il quale la persona offesa non è «parte processuale» e, di conseguenza, non può proporre richiesta di ricusazione.
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