(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2026 - Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 21 luglio 2026
È quanto ha affermato la Corte costituzionale, con la sentenza numero 140, depositata oggi, che ha dichiarato non fondate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo numero 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo numero 126 del 2018, sollevate con quattro ordinanze analoghe dal Consiglio di Stato.
La Corte ha escluso che la mancata applicazione ai richiamati concorsi straordinari della retrodatazione dell'anzianità giuridica al 1° gennaio dell'anno successivo al verificarsi delle vacanze di organico sia irragionevole e lesiva della parità di trattamento rispetto a chi viene promosso in base alle ordinarie procedure interne, per le quali opera l'anzidetto meccanismo di retrodatazione.
La Corte ha, infatti, rilevato che la norma censurata introduce una disciplina transitoria, nell'ambito di un complessivo riordino dei ruoli della Polizia di Stato, attuato con il decreto legislativo numero 95 del 2017 e successive modifiche, che ha cercato di comporre, in maniera non irragionevole, plurime esigenze.
In particolare, il legislatore ha inteso: i) ridurre l'organico dei sovrintendenti tecnici; ii) tutelare l'affidamento degli assistenti capo tecnici rispetto alla possibilità di accedere a tale ruolo; iii) sanare carenze organiche risalenti a oltre un decennio antecedente.
A tal fine, da un lato, ha riservato ai soli assistenti capo tecnici concorsi straordinari, con selezione per titoli, garanzia della sede e disponibilità di posti in soprannumero, sì da coprire tutte le vacanze pregresse.
Su tali presupposti la Corte ha escluso non solo l'irragionevolezza intrinseca della norma censurata, ma anche il determinarsi di un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi ha partecipato o parteciperà ai normali concorsi interni per la medesima qualifica. La Corte, infatti, ha evidenziato la disomogeneità delle situazioni poste a confronto, nonché la natura transitoria della disciplina censurata, sicché vale per essa il principio secondo cui il fluire del tempo rappresenta un criterio idoneo a distinguere la disciplina operante finanche per fattispecie altrimenti omogenee.
Da ultimo, richiamando le calibrate scelte del legislatore, adottate per bilanciare una pluralità di complesse esigenze, la Corte ha escluso che la normativa censurata contrasti con i principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Roma, 21 luglio 2026
