(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2026 - Il Regolamento delegato (UE) 2026/912 interviene sul quadro normativo dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, modificando il regolamento delegato (UE) 2017/891 per aggiornare e rendere più efficiente il sistema di comunicazione dei prezzi alla produzione degli ortofrutticoli da parte degli Stati membri. La Commissione introduce nuove specifiche tecniche che riguardano le definizioni dei prodotti, le modalità di rilevazione dei prezzi, la frequenza delle comunicazioni e i formati standardizzati per la trasmissione dei dati. L’obiettivo è ottenere informazioni più accurate, tempestive e comparabili, così da migliorare il monitoraggio del mercato interno e rafforzare la capacità dell’Unione di intervenire in caso di volatilità dei prezzi o squilibri settoriali. L’atto si concentra quindi sull’aggiornamento degli allegati tecnici del regolamento del 2017, adeguando il sistema informativo alle esigenze attuali del settore ortofrutticolo e rendendo più omogeneo il flusso dei dati provenienti dagli Stati membri.
Il Regolamento delegato (UE) 2026/912 interviene sul sistema di monitoraggio dei mercati agricoli dell’Unione modificando il regolamento delegato (UE) 2017/891, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L’esigenza nasce dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/687, che disciplina l’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali dell’accordo UE‑Mercosur e impone alla Commissione un monitoraggio più accurato dei cosiddetti “prodotti sensibili”. Tra questi, l’aglio è esplicitamente elencato nell’allegato del regolamento 2026/687, rendendo necessario un flusso informativo regolare sui prezzi alla produzione all’interno dell’Unione.
Il regolamento 2017/891 già obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli elencati nell’allegato VI, ma l’aglio non figurava tra i prodotti monitorati. Per colmare questa lacuna, il regolamento delegato 2026/912 aggiunge l’aglio all’elenco dei prodotti soggetti a comunicazione obbligatoria, definendo in modo preciso le caratteristiche tecniche della rilevazione: tutte le varietà, calibro 45‑60 mm, imballaggi da 2‑5 kg. Viene inoltre stabilito quali Stati membri devono trasmettere i dati, individuati tra i principali produttori europei: Spagna, Francia, Italia, Romania, Portogallo e Polonia.
Questa modifica ha una duplice finalità. Da un lato, consente alla Commissione di disporre di informazioni aggiornate e comparabili sull’andamento dei prezzi dell’aglio, migliorando la capacità di intervento in caso di tensioni di mercato. Dall’altro, prepara il sistema europeo di sorveglianza dei mercati agricoli all’applicazione delle clausole di salvaguardia previste dagli accordi con il Mercosur, che richiedono un monitoraggio tempestivo per valutare eventuali impatti sulle produzioni europee. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
In sintesi, il regolamento delegato (UE) 2026/912 aggiorna il quadro normativo dell’OCM ortofrutticoli per garantire che l’Unione disponga di dati affidabili e regolari su un prodotto strategico come l’aglio, rafforzando la capacità di risposta dell’UE in un contesto commerciale più complesso e sensibile, soprattutto alla luce dell’accordo UE‑Mercosur e delle nuove esigenze di monitoraggio introdotte dal regolamento (UE) 2026/687.
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Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/912/oj