(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2026 - *Lavoro all'aperto a temperature climatiche elevate: presidente Decaro
firma ordinanza per prevenire i rischi sanitari e per limitare orario di
lavoro nelle ore più calde della giornata*
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato un'ordinanza
contingibile e urgente per prevenire i rischi sanitari derivanti
dall'esposizione prolungata a temperature elevate e radiazione solare
durante gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti e intensi,
connessi ai cambiamenti climatici, attraverso misure organizzative e
preventive finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
"Abbiamo anticipato quest'anno l'ordinanza così come ne abbiamo prorogato
la validità fino al mese di settembre – spiega il presidente Decaro –
perché ormai i cambiamenti climatici ci hanno abituato a temperature
torride e a fenomeni estremi che in casi di esposizioni prolungate possono
determinare anche un pericolo per la salute. Questo provvedimento intende
essere innanzitutto una tutela per i lavoratori più esposti e un incentivo
a mettere in campo nuovi modelli organizzativi di lavoro che garantiscano
la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori senza creare danni alle
attività. La salute delle persone è un diritto assoluto che intendiamo
mettere al primo posto".
L'ordinanza è stata adottata sulla base delle evidenze epidemiologiche e
scientifiche disponibili in materia di stress termico ambientale e delle
previsioni meteoclimatiche fornite dal sistema Worklimate, sviluppato da
INAIL e CNR, con particolare riferimento ai lavoratori impegnati in
attività outdoor o in ambienti termici severi caratterizzati da elevato
impegno fisico.
Le disposizioni si applicano, in particolare, ai lavoratori operanti:
• nel settore agricolo e forestale;
• nel settore florovivaistico;
• nelle serre e nei tunnel agricoli;
• nelle cave;
• nei cantieri edili e stradali;
• nelle attività di logistica urbana e consegna svolte all'aperto mediante
velocipedi, ciclomotori o altri mezzi di mobilità individuale (es. i cd.
"riders");
• in ulteriori attività svolte all'aperto caratterizzate da esposizione
prolungata al sole e significativo impegno fisico.
L'ordinanza è finalizzata a ridurre il verificarsi di malori, infortuni e
patologie correlate allo stress termico, promuovendo modelli organizzativi
del lavoro compatibili con la tutela della salute, la prevenzione e
l'adattamento climatico.
Il dispositivo ha valore su tutto il territorio regionale relativamente
alle attività lavorative svolte in ambienti outdoor o in ambienti confinati
privi di adeguata ventilazione o raffrescamento nei quali si determinino
condizioni microclimatiche severe, caratterizzati da esposizione diretta o
indiretta a carico termico elevato, con particolare riferimento alle
attività ad elevato dispendio energetico fisico.
In particolare, le disposizioni si applicano:
1. alle attività agricole e forestali svolte all'aperto, con particolare
riferimento:
a) alla raccolta manuale o meccanizzata di prodotti agricoli stagionali;
b) alle lavorazioni in campo;
c) alla movimentazione manuale o meccanizzata di merci e materiali;
d) alle attività caratterizzate da elevato impegno fisico e limitata
disponibilità di aree ombreggiate;
2. alle attività svolte all'aperto nelle cave e nei cantieri edili, ivi
compresi i cantieri stradali e mobili;
3. alle attività agricole e florovivaistiche svolte in serre, tunnel
agricoli o altri ambienti confinati o semi-confinati privi di adeguato
raffrescamento naturale o artificiale nei quali si determinino condizioni
microclimatiche severe; alle ulteriori attività lavorative svolte
all'aperto che comportino esposizione prolungata al sole e significativo
impegno fisico.
Ai fini dell'ordinanza, sono considerati ambienti termici severi gli
ambienti nei quali condizioni climatiche, temperatura, umidità,
ventilazione o irraggiamento solare possano determinare un rischio
rilevante per la salute e sicurezza dei lavoratori.
È fatto quindi divieto di svolgere attività lavorativa in condizioni di
esposizione prolungata al sole o di esposizione a condizioni
microclimatiche severe, nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 16:00,
limitatamente ai giorni in cui la mappa Worklimate riferita a "lavoratori
esposti al sole – attività fisica intensa", fascia oraria delle ore 12:00,
segnali un livello di rischio "ALTO".
Il monitoraggio e la consultazione delle mappe devono essere effettuati
quotidianamente tramite il portale ufficiale prima
dell'avvio delle attività lavorative.
Restano fermi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, in materia di valutazione del rischio microclimatico e di adozione
delle misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
In particolare, il datore di lavoro o suo delegato:
a) rimodula gli orari di lavoro, privilegiando lo svolgimento delle
attività nelle fasce orarie meno esposte al rischio termico;
b) assicura pause di recupero in aree ombreggiate o adeguatamente
raffrescate, con disponibilità continua di acqua potabile fresca;
c) riduce, ove possibile, l'impegno fisico richiesto ai lavoratori e
promuove sistemi di rotazione del personale nelle attività maggiormente
esposte;
d) fornisce idonei dispositivi e indumenti traspiranti o protettivi
rispetto all'esposizione solare e al calore, compatibilmente con le
lavorazioni svolte e con i dispositivi di protezione individuale previsti
dalla normativa vigente;
e) garantisce adeguata informazione ai lavoratori sui rischi derivanti
dallo stress termico, sui sintomi precoci del colpo di calore e sulle
procedure da adottare in caso di emergenza, anche mediante strumenti e
materiali multilingue;
f) promuove sistemi di sorveglianza reciproca tra lavoratori ("sistema del
compagno") finalizzati all'identificazione precoce di situazioni di
malessere correlate al calore;
g) adotta specifiche misure organizzative a tutela dei soggetti
maggiormente vulnerabili individuati dal medico competente nell'ambito
della sorveglianza sanitaria.
Nella valutazione e nella gestione del rischio da stress termico, il datore
di lavoro, per il tramite del medico competente e nell'ambito della
sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, presta particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti al
rischio per condizioni sanitarie, fisiologiche o di fragilità sociale,
linguistica o abitativa.
In particolare, devono essere considerate situazioni di maggiore
vulnerabilità:
• età avanzata;
• gravidanza;
• patologie croniche;
• assunzione di trattamenti farmacologici che aumentino la suscettibilità
allo stress termico;
• condizioni di fragilità sociale, linguistica o abitativa suscettibili di
incidere sulla prevenzione e gestione del rischio da calore.
prescrizioni o limitazioni temporanee connesse all'esposizione al calore e
al microclima severo.
In presenza di prescrizioni o limitazioni formulate dal medico competente,
il datore di lavoro adotta misure organizzative compatibili con le
condizioni del lavoratore, incluse, ove necessario:
• la rimodulazione degli orari di lavoro;
• l'assegnazione a mansioni compatibili;
• la riduzione dell'esposizione alle attività maggiormente esposte al
rischio termico;
• l'esclusione temporanea dalle lavorazioni in condizioni di esposizione
severa al calore.
L'ordinanza ha efficacia immediata e resta valida fino al 15 settembre 2026.
La violazione delle disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non
costituisca reato più grave.