(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2026 - Un intervento organico rafforza gli strumenti di contrasto alle frodi alimentari, aggiorna le procedure investigative e introduce nuove misure per la trasparenza e la sicurezza delle filiere
La riforma approvata dal Parlamento interviene in modo organico sul sistema di tutela del patrimonio agroalimentare, aggiornando sia il codice penale sia il quadro dei controlli amministrativi e procedurali. L’obiettivo è rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato per contrastare frodi, contraffazioni e pratiche commerciali ingannevoli che incidono sulla sicurezza alimentare, sulla trasparenza del mercato e sulla competitività delle filiere italiane.
Il primo intervento riguarda il codice penale, dove il Titolo VIII viene ridenominato per includere esplicitamente il patrimonio agroalimentare tra i beni giuridici tutelati. La riorganizzazione comporta l’abrogazione di alcune norme ormai superate e l’introduzione di un nuovo Capo II‑bis dedicato ai delitti contro il settore agroalimentare. In questo contesto, l’articolo 517‑quater viene significativamente rafforzato: aumentano le pene e si amplia il ventaglio delle condotte punibili, includendo non solo la contraffazione dei segni di indicazione geografica e denominazione protetta, ma anche l’introduzione, l’esportazione, la detenzione e la vendita di prodotti recanti tali indicazioni in modo fraudolento.
Accanto alla revisione delle norme esistenti, la riforma introduce due nuove fattispecie penali. La prima è la frode alimentare, che punisce la commercializzazione di alimenti non genuini o difformi da quanto dichiarato, con un sistema sanzionatorio calibrato per distinguere i casi più gravi da quelli di lieve entità. La seconda riguarda il commercio di alimenti con segni mendaci, che colpisce l’uso di indicazioni false o ingannevoli su origine, qualità o quantità dei prodotti. A queste disposizioni si affianca un nuovo articolo dedicato alle pene accessorie e alle aggravanti, che prevede la chiusura temporanea degli stabilimenti e aumenti di pena nei casi più gravi, come l’utilizzo di documentazione falsa, la contraffazione di prodotti biologici o la presenza di quantità rilevanti di merce irregolare.
Il sistema delle pene accessorie viene ulteriormente rafforzato con nuove misure che possono limitare l’accesso ad autorizzazioni e contributi pubblici, fino alla chiusura definitiva dell’attività nei casi più gravi. La confisca obbligatoria dei beni utilizzati o prodotti dal reato diventa uno strumento centrale per sottrarre vantaggi economici alle condotte illecite. Parallelamente, la responsabilità amministrativa degli enti viene estesa ai nuovi reati, ampliando il perimetro del d.lgs. 231/2001.
Sul piano procedurale, la riforma introduce strumenti operativi che rendono più efficace l’azione investigativa. Viene prevista la possibilità di effettuare prelievi e campionamenti urgenti, si consente la destinazione benefica dei prodotti sequestrati e idonei al consumo e si estende l’uso delle intercettazioni ai nuovi reati agroalimentari. Anche l’incidente probatorio viene adeguato, includendo gli alimenti deteriorabili tra i casi che richiedono una cristallizzazione anticipata della prova. Le norme di attuazione prevedono inoltre che i prodotti confiscati possano essere assegnati a enti territoriali, organizzazioni caritative o strutture che si occupano di animali abbandonati, a seconda della loro destinazione d’uso.
Il provvedimento interviene poi su una serie di normative settoriali. La legge 146/2006 viene aggiornata per includere il nuovo reato di commercio con segni mendaci tra quelli rilevanti ai fini della criminalità organizzata transnazionale. Per le produzioni DOP e IGP viene introdotto un contrassegno volontario, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dotato di materiali anticontraffazione e sistemi di tracciabilità. Contestualmente, vengono rafforzate le sanzioni e i poteri dei Consorzi di tutela, che potranno anche inibire cautelarmente l’uso della denominazione in caso di mancati pagamenti.
Il quadro sanzionatorio viene aggiornato anche in materia di tracciabilità, con sanzioni più elevate e la possibilità di regolarizzazione spontanea per le violazioni formali. Aumentano inoltre le sanzioni per irregolarità nelle informazioni alimentari, mentre un nuovo capo del d.lgs. 231/2017 introduce sanzioni specifiche per l’uso improprio delle denominazioni “latte” e “lattiero‑caseario” su prodotti vegetali. Completano il provvedimento alcune modifiche tecniche in materia di riproduzione animale e di contributi per investimenti, con sanzioni per richieste di pagamento gonfiate oltre il 10%.
Nel complesso, la riforma rappresenta un passo significativo verso un sistema di tutela più moderno, coerente e incisivo. Rafforza la capacità dello Stato di contrastare le frodi alimentari, protegge le produzioni di qualità e garantisce maggiore trasparenza lungo l’intera filiera, contribuendo a salvaguardare un settore strategico per l’economia e l’identità del Paese.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del commercio di prodotti alimentari)
Articolo 1 – Modifiche al Codice Penale
1. Ridenominazione del Titolo VIII
La rubrica diventa:
«Delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare».
2. Abrogazioni e riorganizzazione
Abrogati gli articoli 516 e 517-bis.
L’articolo 517-quater viene inserito in un nuovo Capo II-bis – Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare.
3. Modifiche all’art. 517-quater
Aumento delle pene: da 1 a 4 anni e multa 10.000–50.000 euro.
Nuovo secondo comma: punisce chi introduce, esporta, detiene o vende prodotti con IG o DO contraffatte.
Abrogato il terzo comma.
Nuova rubrica:
«Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari».
4. Introduzione dei nuovi reati
Art. 517-sexies – Frode alimentare
Punisce chi commercializza alimenti non genuini o difformi da quanto dichiarato. Pena: 2 mesi – 1 anno + multa 1.000–4.000 euro. Esclusa la punibilità per fatti di lieve entità.
Art. 517-septies – Commercio di alimenti con segni mendaci
Punisce l’uso di segni falsi o ingannevoli su origine, qualità, quantità. Pena: 3–18 mesi + multa fino a 20.000 euro.
Art. 517-octies – Pene accessorie e aggravanti
Prevede:
chiusura temporanea dello stabilimento (5 giorni – 3 mesi);
aggravanti per:
DO/IG protette,
falsi documenti,
quantità rilevanti,
falso biologico.
Aumenti di pena fino alla metà.
5. Modifiche all’art. 518 e nuove pene accessorie
Art. 518.1 – Ulteriori pene accessorie
Prevede:
divieto di ottenere autorizzazioni e contributi pubblici;
chiusura temporanea fino a 12 mesi;
possibile revoca definitiva delle autorizzazioni.
Art. 518.2 – Confisca obbligatoria
Confisca sempre disposta per beni usati o prodotti dal reato.
6. Modifica al d.lgs. 231/2001
Estesa la responsabilità amministrativa degli enti ai nuovi reati introdotti.
Articolo 2 – Modifiche al Codice di Procedura Penale
1. Nuove norme operative
Art. 246 c.p.p.: introdotto il comma 2-bis per prelievi e campionamenti urgenti.
Art. 260 c.p.p.: possibilità di devoluzione a fini benefici dei prodotti alimentari sequestrati e idonei al consumo.
Art. 266 c.p.p.: aggiornato l’elenco dei reati per cui sono ammesse intercettazioni.
Art. 392 c.p.p.: estesa l’incidente probatorio agli alimenti deteriorabili.
2. Norme di attuazione
Art. 86-quater – Destinazione benefica dei prodotti confiscati
Il giudice assegna alimenti idonei:
a enti territoriali, caritatevoli, pubblici;
a enti per animali abbandonati (per alimenti destinati a consumo animale).
Articolo 3 – Modifica alla legge 146/2006
Inserito il reato 517-septies tra quelli rilevanti per la criminalità organizzata transnazionale.
Articolo 4 – Modifiche alla legge 99/2009
Estesa la disciplina anche ai nuovi articoli 517-sexies e 517-septies.
Articolo 5 – Modifiche alla legge 350/2003
Chiarisce che la disciplina riguarda prodotti non alimentari, distinguendoli da quelli regolati dal Reg. CE 178/2002.
Articolo 6 – Contrassegno DOP/IGP
Introduce un contrassegno volontario realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con:
materiali anticontraffazione,
tracciabilità,
costi a carico degli operatori.
Articolo 7 – Modifiche al d.lgs. 297/2004 (DOP/IGP)
Aumentate le sanzioni amministrative.
Rafforzati i poteri dei Consorzi e degli organismi di controllo.
Possibilità di inibire cautelarmente l’uso della DO/IGP in caso di mancati pagamenti.
Articolo 8 – Modifiche al d.lgs. 190/2006 (tracciabilità)
Nuova sanzione:
6.000–48.000 euro o 3% del fatturato, fino a 150.000 euro. Previsto termine di 15 giorni per regolarizzazione spontanea in caso di violazioni formali.
Articolo 9 – Modifiche al d.lgs. 231/2017 (informazioni alimentari)
Aumento generalizzato delle sanzioni per:
denominazione dell’alimento,
ingredienti,
origine,
pratiche leali di informazione.
Articolo 10 – Latte e prodotti lattiero-caseari
Nuovo Capo II-bis: Sanzioni 4.000–32.000 euro (fino a 100.000 euro) per uso improprio delle denominazioni “latte” e “lattiero-caseario” su prodotti vegetali.
Articolo 11 – Modifica al d.lgs. 52/2018
Aggiornamento tecnico sulle norme di riproduzione animale.
Articolo 12 – Modifiche al d.lgs. 42/2023
Contributi proporzionati alle azioni effettivamente realizzate.
Sanzioni per richieste di pagamento gonfiate oltre il 10%.
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Rafforzato il quadro normativo a tutela del patrimonio agroalimentare: approvate le modifiche al codice penale e al sistema dei controlli
Il Parlamento ha approvato un ampio intervento legislativo volto a potenziare la tutela del patrimonio agroalimentare nazionale, attraverso una revisione organica delle norme penali e amministrative in materia di frodi, contraffazioni e pratiche commerciali scorrette nel settore alimentare. Il provvedimento introduce nuovi strumenti di contrasto alle condotte illecite lungo l’intera filiera, rafforzando al contempo la capacità operativa delle autorità competenti.
Riorganizzazione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare
La riforma interviene sul Titolo VIII del Libro II del codice penale, che viene ridenominato “Delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare”. Sono abrogati gli articoli 516 e 517-bis e viene istituito un nuovo Capo II-bis, dedicato specificamente ai reati agroalimentari.
All’interno di tale capo, l’articolo 517-quater viene modificato con un significativo inasprimento delle pene e con l’estensione delle condotte punibili, includendo l’introduzione, l’esportazione, la detenzione e la vendita di prodotti con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte.
Nuovi reati: frode alimentare e commercio con segni mendaci
La legge introduce due nuove fattispecie penali:
Art. 517-sexies – Frode alimentare Sanziona la commercializzazione di alimenti non genuini o sostanzialmente difformi da quanto dichiarato, con pene da due mesi a un anno e multa da 1.000 a 4.000 euro, con esclusione dei casi di lieve entità.
Art. 517-septies – Commercio di alimenti con segni mendaci Punisce l’uso di segni distintivi falsi o ingannevoli su origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti, con pene da tre a diciotto mesi e multa fino a 20.000 euro.
È inoltre previsto l’articolo 517-octies, che introduce pene accessorie e aggravanti, tra cui la chiusura temporanea degli stabilimenti e aumenti di pena nei casi più gravi, come l’uso di false certificazioni o la contraffazione di prodotti biologici.
Pene accessorie, confisca e responsabilità degli enti
La riforma rafforza il sistema delle pene accessorie (art. 518.1), prevedendo il divieto di ottenere autorizzazioni o contributi pubblici e, nei casi più gravi, la chiusura definitiva dell’esercizio. L’articolo 518.2 introduce la confisca obbligatoria dei beni utilizzati o derivanti dal reato. Viene inoltre estesa la responsabilità amministrativa degli enti ai nuovi reati introdotti.
Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione
Il provvedimento interviene anche sul codice di procedura penale, introducendo:
nuove disposizioni per il prelievo e il campionamento urgente di alimenti (art. 246 c.p.p.);
la possibilità di destinare a fini benefici i prodotti alimentari sequestrati e idonei al consumo (art. 260 c.p.p. e art. 86-quater norme attuazione);
l’estensione delle intercettazioni ai nuovi reati;
l’inclusione degli alimenti deteriorabili tra i casi che consentono l’incidente probatorio.
Contrassegno volontario per prodotti DOP e IGP
La legge introduce la possibilità di dotare i prodotti DOP e IGP di uno speciale contrassegno anticontraffazione, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con l’obiettivo di rafforzare la tracciabilità e l’autenticità delle produzioni certificate.
Rafforzamento delle sanzioni amministrative
Il provvedimento interviene su diversi decreti legislativi, aumentando le sanzioni per:
violazioni relative a DOP e IGP (d.lgs. 297/2004);
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità (d.lgs. 190/2006), con sanzioni fino al 3% del fatturato;
pratiche leali di informazione, denominazione dell’alimento, ingredienti e origine (d.lgs. 231/2017);
uso improprio delle denominazioni “latte” e “lattiero-caseario” su prodotti non conformi (nuovo Capo II-bis del d.lgs. 231/2017).
Disposizioni settoriali e finali
Completano il quadro normativo:
modifiche al d.lgs. 52/2018 in materia di riproduzione animale;
aggiornamenti al d.lgs. 42/2023 relativi ai contributi per investimenti e ai controlli sulle domande di pagamento.