(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 15 maggio 2026
CAMERA DI CONSIGLIO
18 MAGGIO
UDIENZA PUBBLICA
19 MAGGIO
UDIENZA PUBBLICA
20 MAGGIO
1) Abuso di ufficio/Abrogazione del reato
11) Imprese operanti nel settore energetico/Contributo straordinario 2022/ Individuazione soggetti passivi e quantificazione base imponibile
14) Processo penale/Ricusazione del giudice/Legittimazione della persona offesa
2) Processo penale/Divieto di un secondo giudizio/Imputato già sottoposto a procedimento disciplinare e a sanzione disciplinare/Danneggiamento/Entità della pena
12) Regione Lombardia/Edilizia residenziale pubblica/Stranieri regolarmente soggiornanti/Requisiti per l'accesso
3) Reato di atti persecutori/Impossibilità di estinguere il reato per condotte riparatorie
13) Regione Toscana/Tagli forestali/Attività antincendi boschivi regionale/Parchi e riserve naturali regionali/Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico
4) Adozione di maggiorenni/Dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando/Poteri del giudice
5) Processo penale/Ricusazione del giudice/Legittimazione della persona offesa/Ammissibilità intervento
6) Rapporti tra Stato italiano e Corte penale internazionale/Cooperazione giudiziaria
7) Comparto scuola/Collocamento a riposo per limiti d'età/Trattenimento in servizio, anche oltre il settantesimo anno di età, se non sono stati raggiunti gli anni per il minimo della pensione
8) Ordinamento penitenziario/Condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo/Liberazione anticipata/Competenza magistrato di sorveglianza
9) Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina/Trattamento sanzionatorio + Ammissibilità di un intervento
10) Conflitto fra poteri/Fase di ammissibilità/GUP del Tribunale ordinario di Roma c/Senato/ Procedimento penale sen. Siri/Utilizzo di intercettazioni
La prossima settimana, nella camera di consiglio del 18 maggio, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge numero 114 del 2024 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), che ha abrogato l'articolo 323 del codice penale (Abuso d'ufficio);
3) l'articolo 162-ter, quarto comma, del codice penale, che prevede la non applicabilità al reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale delle norme che stabiliscono l'estinzione del reato per condotte riparatorie e quindi nella parte in cui nega la possibilità che il giudice dichiari estinto il suddetto reato quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato;
4) l'articolo 297, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non attribuisce al giudice, quando è negato l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante, il potere di pronunciare ugualmente l'adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, così come previsto dalla citata norma in relazione al dissenso pronunciato dai genitori dell'adottando e dal coniuge non convivente e non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando;
5) l'ammissibilità di un intervento nel giudizio relativo agli articoli 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale;
6) gli articoli 2, 4, 11 e 13 della legge numero 237 del 2012 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di Roma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della Corte penale internazionale;
7) l'articolo 509, comma 3, del decreto legislativo numero 297 del 1994, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», nella parte in cui, nel disporre che il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima, stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare non oltre il settantesimo anno di età e non, invece, non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge numero 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni in legge numero 122 del 2010;
8) gli articoli 69 e 69-bis della legge numero 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nell'interpretazione datane dal «diritto vivente», secondo cui spetta al magistrato di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione penale, la decisione in ordine alla liberazione anticipata nei confronti dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
9) l'articolo 12-bis, commi 1, 3 e 4, rubricato «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina», del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede minimi edittali particolarmente elevati, il divieto di bilanciamento tra circostanze, l'assenza dell'attenuante del fatto di lieve entità. In relazione alla causa sarà trattata anche l'ammissibilità di un intervento.
Nella camera di consiglio del 18 maggio la Corte affronterà anche:
