(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2026 - – Il gravissimo fatto è occorso a Sabaudia, in provincia di Latina a novembre del 2023. Il bambino brutalmente aggredito, ha documentato un accesso presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato sottoposto a TAC, con diagnosi e prognosi e Referto inoltrato all’Autorità Giudiziaria. A seguito di persistenza del dolore per il trauma subito al volto, è stato successivamente visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti presso l’Istituto Ortopedico Traumatologico di Latina, con diagnosi e prognosi. In seguito, come consigliato, è stato visitato a Roma da uno Specialista in Chirurgia Maxillo Facciale, con diagnosi e prognosi ed ulteriori visite di controllo, e monitoraggio nel tempo, in virtù del trauma subito al volto su un bambino in accrescimento. La famiglia si è rivolta ad uno studio legale di Roma, per ogni più ampia tutela del minore. Su richiesta dei genitori, e successivamente come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il minore è stato preso in carico dal Servizio Tutela Salute Mentale Età Evolutiva (TSMREE) della ASL di Latina, che ha redatto una relazione. La famiglia ha chiesto che si proceda penalmente nei confronti di chi ha aggredito brutalmente il bambino, sbattendolo violentemente contro la porta blindata di casa, per il reato di lesioni personali gravi, ex art. 583 c.p., ovvero, per aver cagionato una malattia così come riscontrata, o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, (GG.40) e per cui ha dovuto ricorrere alle cure dei medici, con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona minore (art. 61, n. 11 ter c.p.), per aver agito per motivi abietti o futili (art. 61, n. 1 c.p.), profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona, con riferimento alla minore età della vittima della brutale aggressione, e comunque tale da ostacolare la privata difesa (art. 61, n. 5 c.p.), e comunque abusando della relazione domestica ovvero di coabitazione tenuto conto che l’aggressione si è verificata nelle pertinenze dell’abitazione del minore (art. 61, n. 11 c.p.), e/o per le diverse ed ulteriori ipotesi di reato che nei fatti su esposti l’Autorità Giudiziaria ritenga ravvisabili. Inoltre, ha chiesto che venga applicata la misura di cui all’art. 282 ter, co. 1 c.p.p. di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal minore, ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dal minore; e art. 282 ter, co. 2 c.p.p. non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti ovvero conviventi o comunque legate da relazione affettiva del minore, ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone; e art. 282 ter, co. 3 c.p.p. il divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo con il minore e con suoi congiunti conviventi e/o persone legate a quest’ultimo da una relazione affettiva. Misura che peraltro non è stata mai adottata. La Procura della Repubblica di Latina, nel mese di ottobre 2024, ha formulato richiesta di rinvio a giudizio del responsabile della brutale aggressione. Il legale della famiglia, nel mese di settembre 2025, su richiesta della stessa, ha depositato al Tribunale di Latina, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, un’i stanza di Urgente fissazione udienza, per la tutela del minore e suo interesse superiore, tenuto conto che necessita di particolare tutela processuale. L’art. 90 del codice di procedura penale riconosce espressamente alla persona offesa dal reato, ed in particolare al minore, specifici diritti e facoltà che devono essere esercitati “in ogni stato e grado del procedimento”. Il procedimento in esame riguarda un’aggressione ai danni di un minore, fattispecie che rientra tra quelle per le quali l’ordinamento prevede forme di tutela rafforzata. L’art. 609-decies del codice penale stabilisce specifici obblighi di comunicazione al Tribunale per i minorenni quando si procede per delitti commessi in danno di essi, evidenziando l’attenzione particolare che l’ordinamento riserva a tali procedimenti. Il procedimento risulta maturo per la fissazione dell’udienza preliminare, essendo stata regolarmente depositata la richiesta di rinvio a giudizio e non sussistendo impedimenti processuali alla celere calendarizzazione dell’udienza. Al momento, non è ancora stata fissata l’udienza. La famiglia rivolge un pubblico appello al Ministro della Giustizia On. Carlo Nordio, affinché per casi che riguardano violenze, e comunque aggressioni nei confronti dei minori, proprio per la assicurarsene ogni più ampia tutela, si intervenga in tempi ragionevoli, considerato che la tutela dei minori vittime di aggressioni e violenze è garantita da corsie preferenziali, che mirano a ridurre i tempi della giustizia. E’ inaccettabile che un bambino debba subire la lentezza della giustizia, come si osserva per il caso in questione.
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