(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2026 - (AGENPARL) – Wed 11 February 2026 COMUNICATO N. 62/DIV – 11 FEBBRAIO 2026
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CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026
GARE DEL 10 FEBBRAIO 2026
Si riportano i risultati delle gare disputate il 10 Febbraio 2026
7^ GIORNATA RITORNO
GIRONE C
ATALANTA U23
CASERTANA
CATANIA
CAVESE
COSENZA
FOGGIA
SALERNITANA
SORRENTO
TEAM ALTAMURA
TRAPANI
POTENZA
CROTONE
AUDACE CERIGNOLA
MONOPOLI
SIRACUSA
AZ PICERNO
CASARANO
GIUGLIANO
LATINA
BENEVENTO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta dell’11 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 10 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CAVESE,
FOGGIA e SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26
C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
Il Giudice Sportivo Sostituto,
in ordine alla segnalazione della Procura Federale, relativa ad un asserito comportamento di
discriminazione razziale posto in essere da parte di un tesserato della Società Crotone nei
confronti di un tesserato avversario, invita la Procura Federale ad effettuare tutti gli ulteriori
ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti. Ivi compreso l’ascolto
dell’autore dell’asserita condotta.
Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, posizionati nel Settore Tribuna A Inferiore Azzurro, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il rientro degli Arbitri
negli spogliatoi, tre palle di carta arrotolata delle dimensioni di una pallina da
tennis e un accendino in prossimità del tunnel di ingresso degli spogliatoi, senza
colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti
(ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati) rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
CAVESE per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud,
esposto, per tre minuti, uno striscione non autorizzato (di 20 metri per 1,5 metri).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 18 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
DI TORO ELIO
(AUDACE CERIGNOLA)
perché, dopo una decisione arbitrale si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo una
frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto
componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
DIBIASE FRANCESCO
(AUDACE CERIGNOLA)
protestava contro una decisione arbitrale alzandosi dalla panchina aggiuntiva e proferendo
una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto
componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
62/333
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
INDIVERI GIOVANNI
(CASARANO)
in quanto, prima di una revisione FVS, teneva un comportamento minaccioso nei confronti
dell’Arbitro cercando di influenzarne la decisione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
in occasione di una revisione FVS. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la
panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CESARETTI ALESSANDRO
(LATINA)
perché, a seguito di una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina aggiuntiva, usciva
dall’area tecnica gesticolando e protestando nei confronti dell’Arbitro. Sanzione pecuniaria
irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI BARI VITO
(CASARANO)
in quanto, teneva un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina
avversaria.
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
RIZZO PAOLO
(MONOPOLI)
per aver protestato contro una decisione arbitrale alzandosi dalla panchina. Sanzione
pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ANTONINI SANDRO
(SALERNITANA)
in quanto, teneva un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina
avversaria. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva
(panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LUNETTA GABRIEL ANTONIO
(CATANIA)
perché, al termine della gara, si avvicinava all’Arbitro proferendo una frase irriguardosa nei
suoi confronti per contestarne l’operato.
VINCIGUERRA ALESSANDRO
(MONOPOLI)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
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modalità complessive della condotta.
BENEDETTI AMEDEO
(TRAPANI)
per aver commesso un grave fallo di gioco nei confronti di un avversario a gioco in
svolgimento ma con il pallone non a distanza di gioco.
LA SORSA CRISTIANO
(TRAPANI)
in quanto, calciatore di riserva, protestava contro una decisione arbitrale proferendo una
frase irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FUSCO GERARDO
GALLO ANDREA
(CAVESE)
(CROTONE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
PROIA FEDERICO
CORBARI ANDREA
DAMETTO PAOLO
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
COLOMBINI LORENZO
(CASERTANA)
(CATANIA)
(COSENZA)
(LATINA)
(SORRENTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PANADA SIMONE
DEL FABRO DARIO
KALLON YAYAH
CANNAVO KEVIN
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN
CASTORANI MANUELE
(ATALANTA U23)
(AZ PICERNO)
(CASERTANA)
(COSENZA)
(MONOPOLI)
(POTENZA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
SOLCIA DANIELE
(SORRENTO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CAPOMAGGIO GALO
(SALERNITANA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CASASOLA TIAGO MATIAS
CIOTTI PIETRO
LANGELLA CHRISTIAN
MUSSO ANTONINO
MOLINA JUAN IGNACIO
MORELLI GABRIELE
(CATANIA)
(COSENZA)
(COSENZA)
(CROTONE)
(SALERNITANA)
(TRAPANI)
AMMONIZIONE (III INFR)
62/335
LEVAK SERGEJ
CERBONE SALVATORE
FERRARA VINCENZO
MUNARI DAVIDE
CURCIO ALESSIO
MOGENTALE TOBIA
(ATALANTA U23)
(CASARANO)
(CASARANO)
(CAVESE)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (II INFR)
LIGI ALESSANDRO
FRANCO DANIELE
BOFFELLI VALERIO
GIRON MAXIME FRANCOIS
GYABUAA MANU EMMANUEL
CAPOMAGGIO THIAGO
IOB SIMONE
NICOLI SIMONE
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(CAVESE)
(FOGGIA)
(SALERNITANA)
(SIRACUSA)
(SIRACUSA)
(TRAPANI)
AMMONIZIONE (I INFR)
ILIEV VELIZAR-ILIA SV
GIRELLI STEFANO
MELI MARCO
VOLPE GIOVANNI
OYEWALE SULAIMAN
DI SOMMA VINCENZO
(AUDACE CERIGNOLA)
(CASERTANA)
(CROTONE)
(GIUGLIANO)
(MONOPOLI)
(SORRENTO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze l’11 Febbraio 2026
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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