(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2026Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha declinato la giurisdizione per esaminare e decidere il ricorso presentato dalla Federazione Spagnola di Pelota (FEP). Di conseguenza, la decisione della Federazione Internazionale di Pelota Basca (FIPV) di ammettere la Federazione Basca di Pelota dei Paesi Baschi (FPVE) come membro della FIPV non ha potuto essere esaminata dal TAS.
Il 28 dicembre 2024 si è tenuta l’Assemblea Generale Ordinaria della FIPV, in cui è stata approvata una proposta di modifica dello Statuto della FIPV e l’integrazione della FPVE come membro della FIPV. Da quella data, la FPVE partecipa alle competizioni di pelota basca a livello internazionale.
Successivamente, la FEP, insieme alla Federazione Cubana di Pelota Basca (FCPV), ha presentato ricorso al TAS contro la FIPV e la FPVE in merito alle risoluzioni approvate dall’Assemblea Generale Ordinaria della FIPV il 28 dicembre 2024. Nel ricorso si sosteneva che le decisioni adottate dalla FIPV potevano essere impugnate dinanzi al TAS, invocando l’articolo 65 dello statuto della FIPV. La FCPV ha ritirato il ricorso nel novembre 2025.
Un Collegio Arbitrale del TAS non può esaminare il merito di una controversia senza prima stabilire se il TAS abbia giurisdizione per conoscere di un ricorso. A seguito dello scambio di memorie e dell’udienza virtuale tenutasi l’11 settembre 2025, il Collegio Arbitrale ha deciso, a maggioranza, che lo Statuto della FIPV non prevede che il TAS possa conoscere di un ricorso presentato da una federazione nazionale contro le decisioni adottate dalla FIVP. Lo Statuto della FIVP non contiene una clausola compromissoria che consenta di impugnare al TAS le decisioni prese dalla sua Assemblea Generale.
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Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) è un’organizzazione indipendente che risolve le controversie sportive in tutto il mondo. Fondato nel 1984, il TAS ha sviluppato regole procedurali mirate a garantire decisioni imparziali attraverso l’arbitrato e la mediazione. Le organizzazioni sportive e gli atleti affidano al TAS l’autorità giurisdizionale necessaria per garantire la giusta ed equa applicazione dei regolamenti sportivi.
