(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2025 - Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370- 00187 Roma protocollo_centrale@pec.governo.it
Ill.mo Ministro della Giustizia Via Arenula, 70- 00186 Roma
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
Ill.mo Ministro dell’Economia e delle Finanze (Assorbe Tesoro) Via Venti Settembre, 97- 00187 Roma gab.ministro@pec.mef.gov.it
Ill.mo Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Via Vittorio Veneto, 56- 00187 Roma gabinetto@pec.lavoro.gov.it
Ill.mo Ministro dell’Interno
Piazza del Viminale, 1- 00184 Roma gabinetto@pec.interno.it
Oggetto: Proposta normativa urgente per l’emissione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) o Decreto Legge: Estensione dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) obbligatorio alle controversie bancarie (rif. D.L. 117/2025).
Illustrissimi Presidenti e Ministri,
La presente comunicazione è inoltrata da RETE INFORMAZIONE E LEGALITA’- APS (ARIL), un Ente del Terzo Settore costituito in forma di Associazione di Promozione Sociale, con sede legale a Torre Dè Picenardi.
L’Associazione persegue con impegno e senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, concentrando la propria azione sulla tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori. In particolare, lo Statuto di ARIL fissa come obiettivi cruciali:
- La tutela della trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, inclusi quelli finanziari, bancari e assicurativi.
- La promozione dell’educazione e l’uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovra- indebitamento e dell’usura.
- La promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti attraverso l’intervento attivo in ogni contesto politico, sociale ed economico per contrastare le posizioni che ledono i loro interessi.
In coerenza con la nostra missione statutaria di garantire la massima legalità e certezza del diritto, presentiamo al Vostro Ill.mo Governo un’articolata proposta di modifica normativa, la cui urgenza richiede una rapida deliberazione tramite Decreto. Essa è volta a garantire l’uniformità processuale e l’accelerazione dei contenziosi bancari in materia di tassi di interesse e oneri finanziari.
L’Esigenza di Uniformità Giudiziaria e la Sentenza Cardine
La necessità di un intervento normativo nasce dall’attuale disparità di trattamento processuale nel contenzioso bancario.
Come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nella Sentenza n. 15130/2024, non si può escludere in astratto che un’operazione di finanziamento, per effetto della produzione di interessi su interessi (regime di calcolo composto), comporti che il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale, sfuggendo alla rilevazione del TAEG. La S.C. ha stabilito che tale eventuale “patologia” vada affrontata “attraverso indagini contabili” volte a verificare se siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti. Questa indagine contabile, come rilevato dall’Associazione, si realizza attraverso la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) econometrica.
Nonostante questo principio inequivocabile, l’istanza di ammissione della CTU viene sistematicamente disattesa da alcuni Giudici. Questo rigetto pregiudiziale avviene spesso con la motivazione che la CTU sarebbe “esplorativa” (finalizzata alla ricerca di prove) o che la questione sarebbe di natura prettamente giuridica, nonostante la parte attrice abbia già prodotto una perizia econometrica dettagliata e la CTU abbia la funzione meramente tecnica di validare o meno i calcoli. Questo deficit di uniformità processuale rende l’esito del contenzioso imprevedibile e ingiusto per il cittadino e per le imprese, vanificando la possibilità di accertare anomalie contrattuali, occultamento di costi o usura.
Proposta di Modifica: Estensione dell’ATP Obbligatorio
Oggetto: Estensione della preventiva obbligatorietà dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) anche alle controversie bancarie relative a finanziamenti e ai tassi di interesse e agli oneri finanziari correlati.
Contesto Normativo e Coerenza con il D.L. 117/2025
Il Decreto Giustizia (D.L. 117/2025) modifica in modo significativo la disciplina dell’accertamento tecnico preventivo (ATP) riguardo alle controversie in materia di previdenza e assistenza. Riguardo a tali controversie, l’ATP rappresenta condizione di procedibilità della domanda di merito, come prevede l’art. 445-bis del Codice di Procedura Civile, ed è dunque obbligatorio.
La nostra proposta estende questi principi di efficienza e certezza del diritto, già introdotti dal D.L. 117/2025, anche alle controversie bancarie.
Rendere l’ATP obbligatorio in materia bancaria, a fronte dell’allegazione di una perizia di parte, assolverebbe a tre funzioni cruciali:
- Oggettività: L’accertamento tecnico verrebbe sottratto alla discrezionalità del Giudice.
- Deflazione: L’accertamento tecnico preventivo, se non contestato, porterebbe al consolidamento delle conclusioni, favorendo un’elevata possibilità di conciliazione e rendendo il giudizio di merito meramente eventuale.
- Velocità: L’introduzione di termini perentori e la sospensione/ripresa automatica del processo accelererebbe drasticamente i tempi processuali.
Proposte Legislative Dettagliate
Per l’implementazione, proponiamo due alternative, entrambe coerenti con il quadro normativo vigente e con l’impianto del D.L. 117/2025.
Opzione 1: Modifica all’Articolo 696-bis c.p.c. (Accertamento Tecnico Preventivo ai fini della Composizione della Lite)
Si propone l’aggiunta di un nuovo comma all’articolo 696-bis del Codice di Procedura Civile, in linea con la natura procedurale dell’intervento:
Nuovo Comma all’Articolo 696-bis c.p.c.
“Nelle controversie aventi ad oggetto rapporti bancari o finanziari, la verifica contabile della presenza di eventuali irregolarità contrattuali riguardanti oneri finanziari e interessi non dovuti, anatocismo e usura, il Giudice, su istanza di parte o d’ufficio, deve disporre un accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite e che rappresenta condizione di procedibilità per il successivo giudizio di merito. Qualora il procedimento di merito sia già pendente, il giudice dispone la sospensione del processo per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’accertamento tecnico, e comunque per un termine non superiore a novanta giorni dalla nomina del consulente tecnico d’ufficio. Il consulente tecnico d’ufficio deposita la relazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice, non prorogabile se non per gravi e comprovati motivi. Le parti hanno l’onere di depositare le proprie osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione del deposito della relazione. In mancanza di tempestive contestazioni, le conclusioni del consulente si intendono accettate e non sono più contestabili nel successivo giudizio di merito. In ogni caso, la ripresa del processo non necessita di istanza di riassunzione da parte delle parti e avviene decorsi i termini previsti. Le spese per l’accertamento tecnico preventivo sono a carico della parte che ha promosso il procedimento.”
Opzione 2: Modifica all’Articolo 117 del Testo Unico Bancario (TUB)
Si propone, in alternativa, l’inserimento di un nuovo comma all’Articolo 117 del Testo Unico Bancario (TUB) (che disciplina la trasparenza delle condizioni contrattuali), rafforzando il principio di correttezza formale e contabile degli intermediari:
Nuovo Comma 4-bis all’Articolo 117 del TUB
“Nelle controversie giudiziali che hanno ad oggetto la verifica contabile della presenza di eventuali irregolarità contrattuali riguardanti oneri finanziari e interessi non dovuti, anatocismo e usura, l’autorità giudiziaria, su istanza di parte o d’ufficio, deve disporre un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’articolo 696-bis c.p.c. a condizione che la parte attrice abbia specificamente dedotto ed allegato un principio di prova o una perizia di parte. Qualora l’accertamento tecnico sia disposto, il giudice assegna un termine perentorio al consulente tecnico d’ufficio per il deposito della relazione. Le parti hanno l’onere di depositare le proprie osservazioni critiche alla relazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione del deposito. In mancanza di tempestive contestazioni, le conclusioni del consulente si intendono accettate e non possono essere ulteriormente contestate nel giudizio di merito. La sospensione del processo per lo svolgimento
dell’accertamento tecnico avviene di diritto al momento del conferimento dell’incarico al consulente e la ripresa del processo non necessita di istanza di riassunzione da parte delle parti, operando automaticamente decorsi i termini previsti. Le spese relative all’accertamento sono anticipate dalla parte che ha richiesto la consulenza.”
L’adozione di questa proposta è essenziale per garantire un accesso alla giustizia più equo, prevedibile e rapido per i cittadini e per le imprese nel settore bancario. La standardizzazione della procedura di accertamento tecnico è un passo fondamentale per il consolidamento dello Stato di Diritto e la sanzione delle pratiche scorrette.
Restando a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento tecnico, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il Presidente Comitato Tecnico Scientifico Il Presidente A.R.I.L APS Enrico Bartolini Giuseppe Spinelli
