(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 14 maggio 2026
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 77, depositata oggi, che ha ritenuto non fondata una questione sollevata dalla Corte di cassazione, fornendo però alcune precisazioni sulla interpretazione della norma processuale esaminata (il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 87-bis del decreto legislativo numero 150 del 2022, applicabili nel periodo precedente all'attivazione del portale del processo telematico).
La Consulta ha anzitutto sottolineato che la riforma del 2022 ha inteso dare impulso alla digitalizzazione del processo penale, la cui urgenza si era manifestata con particolare evidenza durante la pandemia. Questa scelta di sistema comporta il "progressivo superamento dei fascicoli cartacei, con conseguente tendenziale azzeramento, a regime, dei tempi connessi alla loro fisica trasmissione da un ufficio all'altro (oltre che dalla cancelleria ai singoli giudici), che rappresentano una causa nient'affatto secondaria dell'eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese". E la ragionevole durata – ha ricordato la Corte – è un "connotato identitario della giustizia del processo", oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo di tutte le persone comunque coinvolte in un processo penale.
L'impugnazione non potrà invece considerarsi ammissibile nell'ipotesi in cui la cancelleria che ha ricevuto per errore l'atto lo consegni in forma cartacea all'ufficio competente, perché questa modalità non consente al destinatario di effettuare gli adempimenti previsti dalla legge.
Roma, 14 maggio 2026
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