
(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 COMUNICATO STAMPA n. 103/25
Lussemburgo, 1° agosto 2025
Sentenza della Corte nelle cause riunite C-758/24 | [Alace] e C-759/24 | [Canpelli] 1
Protezione internazionale: la designazione di un paese terzo come «paese
di origine sicuro» deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale
effettivo
Il cittadino di un paese terzo può vedere respinta la sua domanda di protezione internazionale in esito a una
procedura accelerata di frontiera qualora il suo paese di origine sia stato designato come «si curo» ad opera di uno
Stato membro. La Corte precisa che tale designazione può essere effettuata mediante un atto legislativo, a
condizione che quest’ultimo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo vertente sul rispetto dei
criteri sostanziali stabilite dal diritto dell’Unione. Le fonti di informazione su cui si fonda tale designazione devono
essere accessibili al richiedente e al giudice nazionale. Uno Stato membro non può, tuttavia, includere un paese
nell’elenco dei paesi di origine sicuri qualora esso non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione.
Conformemente alla direttiva 2013/32/UE 2, gli Stati membri possono accelerare l’esame delle domande di
protezione internazionale ed espletarlo presso la frontiera qualora tali domande provengano da cittadini di paesi
terzi che si ritiene offrano una protezione sufficiente. In Italia, la designazione di paesi terzi come «paesi di origine
sicuri» viene effettuata, dall’ottobre 2024, mediante un atto legislativo. In virtù di questo atto, il Bangladesh è
considerato in Italia come un «paese di origine sicuro».
In tale contesto, due cittadini del Bangladesh, soccorsi in mare dalle autorità italiane, sono stati condotti in un
centro di permanenza in Albania in applicazione del protocollo Italia-Albania 3, da dove hanno presentato una
domanda di protezione internazionale. La loro richiesta è stata esaminata dalle autorità italiane secondo la
procedura accelerata di frontiera ed è stata respinta in quanto infondata, con la motivazi one che il loro paese
d’origine è considerato «sicuro».
I ricorrenti hanno impugnato la decisione di rigetto dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, che si è rivolto alla Corte
di giustizia per chiarire l’applicazione del concetto di paese di origine sicuro e gli obblighi degli Stati membri in
materia di controllo giurisdizionale effettivo. Il giudice del rinvio sostiene che, contrariamente al regime precedente,
l’atto legislativo dell’ottobre 2024 non precisa le fonti di informazione sulle quali il legisla tore italiano si è basato per
valutare la sicurezza del paese. Pertanto, sia il richiedente sia l’autorità giudiziaria si troverebbero privati della
possibilità, rispettivamente, di contestare e controllare la legittimità di siffatta presunzione di sicurez za, esaminando
in particolare la provenienza, l’autorità, l’affidabilità, la pertinenza, l’attualità e l’esaustività di tali fonti.
La Corte risponde che il diritto dell’Unione non osta a che uno Stato membro proceda alla designazione di un
paese terzo quale paese di origine sicuro mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione
possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Detto controllo deve vertere sul rispetto delle
condizioni sostanziali di siffatta designazione enunciate all’allegato I a tale direttiva, in particolare quando un ricorso
sia presentato avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale in esito alla procedura
accelerata applicabile ai cittadini di paesi terzi così designati.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
La Corte sottolinea altresì che le fonti di informazione su cui si fonda siffatta designazione devono essere
sufficientement e accessibili, sia per il richiedente che per il giudice competente. Tale prescrizione mira a
garantire una tutela giurisdizionale effettiva, consentendo al richiedente di difendere efficacemente i suoi diritti e al
giudice nazionale di esercitare pienamente il proprio sindacato giurisdizionale. Peraltro, il giudice può, quando
verifica se siffatta designazione rispetti le condizioni previste all’allegato I alla direttiva, tener conto delle
informazioni da esso stesso raccolte, a condizione di verificarne l’affidabilità e di garantire alle due parti del
procedimento la possibilità di presentare le loro osservazioni su tali informazioni supplementari.
Infine, la Corte precisa che, fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento destinato a sostituire la direttiva
attualmente applicabile, uno Stato membro non può designare come paese di origine «sicuro» un paese terzo
che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione. Il nuovo
regolamento, che consente di prevedere eccezioni per tali categorie di persone chiaramente identificabili, entrerà in
vigore il 12 giugno 2026, ma il legislatore dell’Unione può anticipare questa data.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Troverete qui un video esplicativo della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla sentenza.
Restate in contatto!
I nomi della presente causa sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti dei procedimenti.
Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale.
Il protocollo tra l’Italia e l’Albania, siglato a Roma il 6 novembre 2023 e ratificato con legge 21 febbraio 2024, n. 14, istituisce un centro di
permanenza e rimpatrio in territorio albanese, ma sotto giurisdizione italiana. Detto centro è destinato ai richiedenti protezione internazionale e
consente l’applicazione di una procedura accelerata di frontiera, applicabile ai cittadini di paesi considerati sicuri.
Direzione della Comunicazione