
(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 Area Tecnica
Ordinanza n. 118 del 31/07/2025
Dirigente / Responsabile P.O Graziano Patergnani
Il Responsabile
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 lettera b) del Codice della Strada approvato con D.Lgs.
30/04/1992 n. 285, l’ente proprietario della strada può, con ordinanza di cui all’art. 5 comma 3, stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa,
o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade;
VISTA l’ordinanza n. 44/2025 di istituzione divieto di transito ai velocipedi lungo la SP 214 Bioglio Valle San Nicolao, tra il km 1+840 in Frazione Portula in Comune di Bioglio e il km 3+220 in Frazione
Chiesa in Comune di Valle San Nicolao, emessa a causa dello stato di parziale degrado della
piattaforma stradale, per garantire un adeguato livello di sicurezza agli utenti della strada;
PRESO ATTO CHE i lavori di ripristino del piano viabile e di ripristino della regimazione delle acque
superficiali (griglie) sono stati ultimati;
REVOCA
Il divieto di transito ai velocipedi lungo la SP 214 Bioglio – Valle San Nicolao, tra il km 1+840 in Frazione
Portula in Comune di Bioglio e il km 3+220 in Frazione Chiesa in Comune di Valle San Nicolao, di cui
all’ordinanza n. 44/2025.
Il Dirigente
Graziano Patergnani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
Oggetto: Revoca ordinanza n. 44/2025 di divieto di transito ai velocipedi lungo la SP 214 Bioglio – Valle
San Nicolao, nei Comuni di Valle San Nicolao e Bioglio