
(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 PROTOCOLLO D’INTESA TRA CONSOB E BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI
DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) e la Banca d’Italia:
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, “Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria” (nel seguito TUF) e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del TUF, la Banca d’Italia e la Consob
collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive
funzioni, senza potersi opporre il segreto d’ufficio;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-undecies, comma 1, del TUF, la Consob e la Banca
d’Italia sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti
nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
909/2014 (nel seguito CSDR), secondo quanto disposto dai capi I e II del Titolo II-bis del TUF, e
che, in base al successivo articolo 79-terdecies, comma 1, del TUF, la Banca d’Italia e la Consob
sono le autorità nazionali rilevanti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
CSDR;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-undecies, comma 2, del TUF, la Consob, d’intesa con
la Banca d’Italia, autorizza la prestazione dei servizi in qualità di depositario centrale di titoli (nel
seguito CSD) da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio della Repubblica, nonché
l’estensione delle attività o l’esternalizzazione a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16 e 19 del
regolamento CSDR e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del medesimo regolamento, e
revoca l’autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 20 del regolamento CSDR;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-undecies, comma 3, del TUF, la Consob, d’intesa con
la Banca d’Italia, autorizza i CSD stabiliti nel territorio della Repubblica a prestare in proprio i servizi
accessori di tipo bancario, nonché a designare una o più banche italiane o UE e a estendere i
menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54 e 56 e secondo la procedura prevista dall’articolo 55 del
regolamento CSDR, e revoca l’autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 57
del regolamento CSDR;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-undecies, comma 4, del TUF, la Consob comunica al
soggetto richiedente l’esito del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo
articolo.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-undecies, comma 5, del TUF, la Consob è l’autorità
responsabile della cooperazione con le autorità competenti e le autorità rilevanti degli altri Stati
membri, l’AESFEM e l’ABE, e che la Consob è il punto di contatto nello scambio di informazioni e
interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-undecies, comma 6, del TUF, la Consob adotta,
d’intesa con la Banca d’Italia, i provvedimenti relativi alle partecipazioni dei depositari centrali in
altre persone giuridiche di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento CSDR, e le decisioni sulle
modifiche all’assetto di controllo dei depositari centrali di cui all’articolo 27, paragrafo 8, del
regolamento CSDR;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-undecies, comma 7, del TUF, la Consob esercita,
d’intesa con la Banca d’Italia, le competenze indicate dall’articolo 23 del regolamento CSDR in tema
di prestazione di servizi da parte di un CSD in un altro Stato membro;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-undecies, comma 8, del TUF, la Consob e la Banca
d’Italia, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con le autorità degli altri Stati membri,
anche concludendo gli accordi di cooperazione previsti dall’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento
CSDR e adottano le misure previste dal paragrafo 5 del medesimo articolo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-undecies, comma 9, del TUF, la Consob esercita,
d’intesa con la Banca d’Italia, le competenze indicate dall’articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento
CSDR in tema di CSD di Paesi terzi;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-undecies, comma 9-bis, del TUF, la Consob può
adottare, d’intesa con la Banca d’Italia, le disposizioni attuative previste dall’articolo 4-undecies,
comma 4, del TUF in tema di sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-undecies, comma 10, del TUF, la Consob adotta,
d’intesa con la Banca d’Italia, le ulteriori misure previste dagli atti delegati e dalle norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione del regolamento CSDR;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-quaterdecies, comma 1, del TUF, la vigilanza sui CSD
è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinata prestazione dei servizi svolti
dai depositari centrali, all’integrità dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d’Italia,
avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e che a tale fine la Consob e la
Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere, inter alia, ai CSD la
comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, possono effettuare ispezioni e
possono imporre ai CSD di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del
regolamento CSDR e delle pertinenti norme del TUF;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-quaterdecies, comma 2, del TUF, ove non
diversamente specificato dal TUF stesso, le competenze previste dal regolamento CSDR in materia
di vigilanza sui CSD sono esercitate dalla Consob e dalla Banca d’Italia, ciascuna nell’ambito delle
rispettive attribuzioni;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-quaterdecies, comma 8, del TUF, la Consob e la Banca
d’Italia possono dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza nei
confronti dei CSD;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-quaterdecies, comma 7, del TUF, in caso di necessità
e urgenza la Banca d’Italia adotta, per le finalità attribuite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo,
i provvedimenti necessari anche sostituendosi ai CSD;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-quinquiesdecies, comma 2, la Consob, d’intesa con la
Banca d’Italia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti dei servizi con cui i depositari
centrali disciplinano i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di
ammissione dei partecipanti, ogni successiva modificazione a detti regolamenti e può richiedere di
apportare modificazioni idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-vicies, comma 1, del TUF, nel caso di accertate gravi
irregolarità, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Consob o della Banca
d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei CSD stabiliti nel territorio della
Repubblica e nominare uno o più commissari straordinari per l’amministrazione del depositario
centrale;
CONSIDERATO che, in base all’articolo 82, comma 2, del TUF, la Consob, d’intesa con la Banca
d’Italia, può individuare con regolamento, inter alia, le modalità di svolgimento e le caratteristiche
dei servizi svolti dai CSD; che in base al comma 4 del medesimo articolo il regolamento previsto nel
citato comma 2 può demandare al regolamento previsto dall’articolo 79-quinquiesdecies, comma 1,
la disciplina di alcune delle materie delegate; e che il comma 4-bis del medesimo articolo prevede
che la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, individui con regolamento, inter alia, le attività che i
CSD sono tenuti a svolgere in conformità con gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater della direttiva
2007/36/CE;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 82, comma 3, del TUF, la Consob, sentita la Banca
d’Italia, può stabilire che i corrispettivi, inter alia, per i servizi svolti dai CSD di cui alla Sezione A,
punti 1), 2) e 3), dell’Allegato al regolamento CSDR siano soggetti ad approvazione da parte della
medesima autorità;
CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 90-bis, comma 1, e 90-ter, comma 1, del TUF in materia
di accesso ai CSD, la Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, d’intesa con
la Banca d’Italia, le competenze in materia di accesso ai CSD ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3,
dell’articolo 49, paragrafo 4, dell’articolo 52, paragrafo 2, dell’articolo 53, paragrafo 1, secondo
comma, e paragrafo 3, del regolamento CSDR;
CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2022/858 (di seguito Pilot Regime) prevede che un CSD
possa gestire un sistema di regolamento DLT (di seguito SS DLT), come definito all’articolo 2, punto
7), del medesimo Regolamento o un sistema di negoziazione e regolamento DLT (di seguito TSS
DLT), come definito all’articolo 2, punto 10) del Pilot Regime;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.L. n. 25/2023 come convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 52/2023 (di seguito Decreto Fintech), la Consob e la Banca d’Italia
sono le autorità competenti ai sensi del Pilot Regime e che, ai sensi del comma 6 del predetto articolo,
la vigilanza sulle infrastrutture di mercato DLT è esercitata dalla Consob e dalla Banca d’Italia
secondo le attribuzioni, con i poteri e avendo riguardo alle finalità rispettivamente assegnati alle
autorità nella parte III del TUF;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del Decreto Fintech, il provvedimento di
autorizzazione specifica a gestire un SS DLT, ai sensi dell’articolo 9 del Pilot Regime, è adottato
dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 29, comma 4, del Decreto Fintech, il provvedimento di
autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT, ai sensi dell’articolo 10 del Pilot Regime, è adottato,
in virtù della lett. a), dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, nei casi di TSS DLT all’ingrosso
di titoli di Stato, mentre, in virtù della lett. b), dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, in tutti gli
altri casi;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Fintech, le esenzioni di cui agli
articoli 5 e 6 del Pilot Regime, quando non concesse con il provvedimento di autorizzazione specifica
iniziale, sono autorizzate con apposito provvedimento adottato secondo la medesima procedura
prevista dai commi 1, 3 e 4 del citato articolo 29;
VISTO l’Accordo Quadro stipulato l’8 giugno 2018 tra la Banca d’Italia e la Consob, con il quale
sono stati definiti i principi di carattere generale applicabili alla collaborazione e al coordinamento
tra le due Autorità nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali per il miglior perseguimento
delle finalità individuate dalla legge;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 79-quaterdecies, comma 9, del TUF, la Consob e la Banca
d’Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello
svolgimento delle rispettive competenze nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni
rilevanti;
STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA
1. Definizioni
1.1 Ai fini del presente protocollo, si intendono per:
a) Autorità: la Consob e/o la Banca d’Italia, in qualità di autorità competenti sui depositari
centrali di titoli ai sensi dell’articolo 79-undecies, comma 1, del TUF e dell’articolo 29,
comma 1, del Decreto Fintech;
b) Collegi: i collegi di autorità previsti dall’articolo 24-bis del regolamento CSDR;
c) CSD: i depositari centrali di titoli come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, n. 1 del
regolamento CSDR.
2. Ambito di applicazione
2.1 Il protocollo ha ad oggetto le modalità della cooperazione nello svolgimento delle competenze
delle Autorità, inclusi la definizione delle posizioni rappresentate nell’ambito dei Collegi, la gestione
delle situazioni di emergenza e, in più in generale, l’esercizio delle attribuzioni previste dal
regolamento CSDR, dal Pilot Regime e dal Decreto Fintech, nonché le modalità del reciproco
scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti
assunti nell’esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli
oneri gravanti sugli operatori e dell’economicità dell’azione delle autorità di vigilanza.
3. Principi generali
3.1 La Consob e la Banca d’Italia operano in modo coordinato e si scambiano tempestivamente, per
quanto di reciproco interesse in relazione alle finalità di vigilanza a ciascuna attribuite, le
informazioni rilevanti.
3.2 In relazione alle competenze a ciascuna attribuite, le Autorità operano in modo da evitare
duplicazioni nell’esercizio delle rispettive attività.
4. Provvedimenti amministrativi
4.1 Al fine di snellire le istruttorie, ridurne i tempi di conclusione, assicurare il rispetto delle
tempistiche imposte dalla normativa e contenere gli oneri amministrativi in capo agli operatori, le
Autorità si coordinano per la definizione dei procedimenti e per l’emanazione dei provvedimenti da
adottare da una Autorità d’intesa con l’altra, con particolare riferimento alle tempistiche di richiesta
e rilascio dell’intesa.
4.2 Nei casi in cui la Consob richiede il parere della Banca d’Italia, quest’ultima lo rilascia nei termini
concordati, tenendo conto delle eventuali tempistiche imposte dalla normativa. La Consob informa
tempestivamente la Banca d’Italia dell’esito delle valutazioni condotte con riguardo al procedimento
amministrativo di competenza, tenuto conto del rilasciato parere.
5. Gestione dei Collegi di CSD stabiliti nel territorio nazionale
5.1 La Consob e la Banca d’Italia si coordinano, in relazione alle finalità di vigilanza a ciascuna
attribuite, nella predisposizione dei contenuti dei documenti e informazioni da sottoporre alle riunioni
periodiche dei Collegi relativi a ciascun CSD.
6. Partecipazione ai Collegi di CSD stabiliti in altri Stati membri
6.1 La Consob e la Banca d’Italia si informano in merito alle rispettive valutazioni e posizioni da
rappresentare nell’ambito dei Collegi di CSD stabiliti in altri Stati membri cui entrambe le Autorità
prendano parte.
7. Poteri regolamentari e normativa di settore
7.1 La Consob trasmette alla Banca d’Italia le bozze dei testi regolamentari sulle quali è tenuta a
richiedere l’intesa ai sensi dell’articolo 79-undecies, comma 9-bis e dell’articolo 82, commi 2, 4 e 4bis, del TUF, unitamente alle informazioni rilevanti. Le Autorità si coordinano per la definizione delle
tempistiche di richiesta e rilascio dell’intesa.
7.2 Nel caso in cui le bozze dei testi regolamentari siano oggetto di una consultazione pubblica, le
Autorità favoriscono, ove possibile, lo svolgimento della consultazione in via congiunta. A tal fine la
Consob trasmette alla Banca d’Italia la bozza di documento di consultazione in tempo utile rispetto
all’avvio della consultazione.
7.3 La richiesta di intesa alla Banca d’Italia è corredata dai testi regolamentari proposti. Nel caso in
cui sia stata svolta una consultazione pubblica, la richiesta di intesa è corredata dalle tavole di
resoconto della consultazione.
7.4 Le Autorità si coordinano per fornire risposta ai quesiti; a tal fine ciascuna Autorità trasmette
tempestivamente all’altra i quesiti pervenuti. In ragione della rilevanza per l’esercizio delle funzioni
di vigilanza delle due Autorità, il quesito può essere portato all’attenzione del Comitato tecnico.
7.5 Le linee applicative di carattere generale delle normative nazionali ed europee, che trovano
applicazione anche ai depositari centrali, tra cui il “comply or explain” agli orientamenti ESMA, sono
oggetto di confronto tra le Autorità, al fine di esprimere, per quanto possibile, una posizione unitaria
a livello nazionale.
8. Scambi informativi
8.1 La Consob e la Banca d’Italia si scambiano tempestivamente le informazioni acquisite nell’ambito
dei controlli di rispettiva competenza rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte
dell’altra Autorità, nonché informazioni relative a iniziative di vigilanza rilevanti o a tematiche di
portata generale con riferimento allo svolgimento di servizi da CSD.
Lo scambio di informazioni previste nel presente Protocollo avviene mediante messaggio di posta
elettronica certificata o con altro mezzo riconosciuto dalle due Autorità in conformità alle rispettive
regole interne come idoneo a garantire la riservatezza, la certezza e la non ripudiabilità delle
comunicazioni. Tali informazioni possono costituire oggetto di discussione e approfondimento tra la
Banca d’Italia e la Consob nel corso di incontri periodici o incontri ad hoc. Qualora, per la rilevanza
e la delicatezza dei profili emersi, si ravvedano motivi di particolare urgenza, le due Autorità valutano
l’opportunità di instaurare contatti prima dell’invio delle comunicazioni formali.
8.2 Le Autorità si impegnano a condividere le informazioni non pubbliche sulle iniziative strategiche,
anche di natura tecnologica, e sulle scelte di governance del gruppo di appartenenza del CSD, che
possano avere un impatto significativo per il CSD stesso.
8.3 Le Autorità esercitano i poteri di vigilanza informativa secondo le modalità disciplinate con il
regolamento adottato dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 79quaterdecies, comma 8, del TUF, attivando se del caso meccanismi di consultazione preventiva.
8.4 Ciascuna Autorità trasmette tempestivamente all’altra, ove rilevanti per le competenze di
quest’ultima, le segnalazioni concernenti presunte violazioni normative ricevute da parte del
personale dei CSD ai sensi dell’articolo 4-duodecies del TUF. Tali segnalazioni sono trasmesse senza
le generalità del segnalante, salva la possibilità di condividere tale informazione con l’altra Autorità
ove questa lo richieda per l’attività di competenza e garantisca le tutele previste dalla legge per il
segnalante. Le Autorità si scambiano informazioni e aggiornamenti sulla relativa gestione; possono
inoltre coordinare, anche per mezzo di contatti informali, le rispettive attività di analisi e di
approfondimento, al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.
8.5 Ciascuna Autorità si impegna a condividere tempestivamente con l’altra Autorità le informazioni,
rivenienti dalla cooperazione, dallo scambio di informazioni e dall’attività condotta con altre autorità
e organismi internazionali, che rilevino, anche indirettamente, per l’esercizio da parte dell’altra
Autorità dei poteri di vigilanza o regolamentari sui CSD.
9. Poteri ispettivi
9.1 La Consob e la Banca d’Italia esercitano i poteri di vigilanza ispettiva sui CSD secondo le finalità
attribuite a ciascuna e si danno tempestiva comunicazione delle ispezioni programmate, precisandone
il relativo ambito, e dell’avvenuta conclusione degli accertamenti.
9.2 Qualora, nello svolgimento di propri accertamenti, la Consob o la Banca d’Italia riscontrino profili
di possibile interesse per l’altra Autorità, in considerazione delle sue competenze, esse ne informano
tempestivamente quest’ultima, trasmettendo le informazioni e i documenti acquisiti.
9.3 La Consob e la Banca d’Italia possono stabilire forme di collaborazione ispettiva variamente
articolate, avendo cura di concordare, di volta in volta, le modalità di coordinamento e di svolgimento
degli accertamenti.
10. Scambio di informazioni su irregolarità accertate, provvedimenti assunti, sanzioni irrogate
e gestione delle crisi
10.1 La Consob e la Banca d’Italia si danno reciproca comunicazione, in modo tempestivo:
– delle irregolarità accertate nell’esercizio dell’attività di vigilanza, incluse quelle rilevanti ai fini della
gestione della crisi dei depositari centrali;
– dei provvedimenti assunti nell’esercizio delle rispettive funzioni;
– della sussistenza delle condizioni idonee a legittimare la revoca dell’autorizzazione ai sensi degli
articoli 20 del regolamento CSDR e 79-undecies, comma 2, del TUF;
– dell’avvio dei procedimenti amministrativi sanzionatori e relativi esiti ai sensi degli articoli 190.2
del TUF e 30 del Decreto Fintech.
10.2 La Consob comunica altresì immediatamente alla Banca d’Italia le informazioni ricevute dal
revisore o dalla società di revisione del CSD ai sensi degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e
159, comma 1, del TUF.
11. Gestione delle emergenze
11.1 In caso di adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 79-quaterdecies, comma 7, del TUF, la
Banca d’Italia provvede a informare tempestivamente la Consob.
11.2 La Consob provvede a segnalare tempestivamente alla Banca d’Italia qualsiasi circostanza
idonea a ingenerare un’emergenza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma
precedente.
12. Unità temporanee di analisi
12.1 Le Autorità possono costituire gruppi di lavoro temporanei per l’analisi di rilevanti fenomeni di
interesse comune, relativi alla prestazione dei servizi da CSD.
13. Punti di contatto
13.1 La Banca d’Italia e la Consob si danno comunicazione aggiornata delle strutture competenti per
l’attuazione del presente Protocollo. Nella comunicazione sono indicati i recapiti di posta elettronica
certificata e ogni altra indicazione utile ai fini dell’individuazione dei punti di contatto.
14. Integrazioni e modifiche del protocollo
14.1 Le Autorità si impegnano a integrare e modificare il presente protocollo di comune accordo, al
fine di tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel
corso della collaborazione, nonché dell’esigenza di precisare strumenti e modalità della
collaborazione stessa.
15. Modifiche all’allegato dell’Accordo Quadro dell’8 giugno 2018
15.1 L’allegato all’Accordo Quadro dell’8 giugno 2018, recante l’elenco dei protocolli d’intesa tra la
Consob e la Banca d’Italia, è integrato con l’indicazione del presente Protocollo.
16. Entrata in vigore e pubblicità del Protocollo
16.1 Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione da parte dei legali
rappresentanti della Consob e della Banca d’Italia ed è pubblicato da ciascuna Autorità nel proprio
sito internet.
Roma, 23 luglio 2025
firmato digitalmente
firmato digitalmente
Il Presidente della Consob
Il Governatore della Banca d’Italia