
(AGENPARL) – Mon 21 July 2025 (ACON) Trieste, 21 lug – In una nota, il Corecom Fvg ricorda a
tutti gli iscritti al Registro degli operatori della
comunicazione (Roc) in Friuli Venezia Giulia l’obbligo di
tramettere “la Comunicazione annuale mediante la quale gli
operatori devono dichiarare se i dati attualmente inseriti sono
rimasti invariati oppure aggiornarli”.
“A tal proposito – aggiunge la nota del Comitato – l’articolo 11,
comma 2, dell’allegato A alla delibera 666/08/CONS dispone che i
soggetti iscritti al Registro costituiti in forma di societ? di
capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro
trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di
commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il
bilancio, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione
annuale entro il 31 luglio di ciascun anno. Ne consegue che
quest’anno, per gli operatori che non ricadono nell’ipotesi del
citato comma 2 dell’art. 11 del Regolamento, il termine di
scadenza per inviare la Comunicazione annuale obbligatoria al Roc
? fissato per gioved? 31 luglio 2025; si ricorda che sono
esentati i soggetti esercenti le attivit? di Internet point e
Phone center”.
“Per effettuare la Comunicazione annuale – cos? ancora il Corecom
Fvg – ? necessario collegarsi al portale Impresainungiorno.gov.it
(https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-la-pa-centra
le), accedere dall’area denominata ‘La mia scrivania’ (colonna
destra) mediante l’uso della Carta regionale dei servizi (Crs) o
tramite il Sistema pubblico di identit? digitale (Spid) e
selezionare, tra i servizi Agcom, la voce ‘Comunicazione annuale’
modificando o confermando i dati riportati nei modelli”.
La nota evidenzia che “la Comunicazione annuale al Roc deve
essere effettuata a prescindere dai ricavi, in quanto costituisce
diverso adempimento rispetto all’Informativa economica di sistema
(Ies), e deve essere effettuata anche in assenza di variazioni,
semplicemente confermando i dati gi? presenti. Infine, si
rammenta che la mancata Comunicazione annuale per un periodo
consecutivo di tre anni comporta la cancellazione d’ufficio dal
Registro. Rimane immutato l’obbligo, per le imprese richiedenti i
contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter,
2-quater, 3 e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
nonch? quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, di effettuare la comunicazione annuale
entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all’anno
precedente, secondo quanto disposto dalla sezione relativa alle
‘Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i
contributi per l’editoria'”.
Per informazioni, ? possibile contattare il Corecom Fvg ai numeri
ACON/COM/rcm
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