
L’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Maciej Szpunar, ha depositato oggi le sue conclusioni nella causa C-797/23 | Meta Platforms Ireland (Equo compenso), affermando che gli Stati membri possono adottare misure a tutela degli editori di giornali, a condizione che non ledano la libertà contrattuale delle piattaforme digitali.
Il caso nasce dal ricorso presentato da Meta Platforms Ireland Limited, società che gestisce tra gli altri Facebook, contro una decisione dell’AGCOM (Autorità italiana per le comunicazioni), in applicazione della normativa nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. La direttiva ha introdotto un diritto connesso specifico per gli editori, volto a contrastare la perdita di ricavi dovuta all’uso online delle pubblicazioni giornalistiche da parte di piattaforme digitali.
Meta contesta la legittimità del sistema italiano, sostenendo che violerebbe il diritto dell’Unione e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in particolare per quanto riguarda la libertà d’impresa e la libertà contrattuale. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha quindi sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo chiarimenti sull’interpretazione della direttiva.
Nelle sue conclusioni, Szpunar ha sottolineato che il diritto connesso riconosciuto agli editori non è comparabile ai tradizionali diritti d’autore, poiché non mira tanto a bloccare l’uso non autorizzato delle pubblicazioni, quanto piuttosto a garantire una remunerazione equa per tale utilizzo, salvaguardando l’equilibrio economico del settore editoriale.
Secondo l’Avvocato generale, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per assicurare l’effettività di questo diritto, purché le misure adottate – come l’obbligo di avviare trattative, la trasparenza sulle informazioni o l’intervento dell’AGCOM – non impongano la conclusione di un contratto o un pagamento in assenza di utilizzo dei contenuti.
L’AGCOM, precisa Szpunar, può supportare le trattative tra piattaforme ed editori (ad esempio con la definizione di criteri indicativi di remunerazione o la risoluzione di controversie), ma non può sostituirsi alla libertà delle parti di concludere accordi.
Infine, queste misure non violano la libertà d’impresa, in quanto perseguono un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione europea: rafforzare la sostenibilità economica della stampa, considerata pilastro essenziale della democrazia.
Le conclusioni dell’Avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, che ora inizierà le deliberazioni. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.