
(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 COMUNICATO STAMPA n. 92/25
Lussemburgo, 10 luglio 2025
Conclusioni dell’avvocata generale nella causa C-554/24 P | Polonia/Commissione (Annullamento
retroattivo di provvedimenti provvisori)
Avvocata generale Kokott: nessuna penalità per la Polonia in relazione
all’estrazione di lignite a Turów
A seguito della transazione tra la Repubblica ceca e la Polonia, le penalità inflitte nell’ambito del procedimento
sommario dovrebbero essere soppresse con effetto retroattivo
La Repubblica ceca, ritenendo che il proseguimento delle attività di estrazione di lignite nella miniera polacca a cielo
aperto di Turów, nei pressi delle frontiere con la Repubblica ceca e la Germania, fosse contrario al diritto
dell’Unione 1, alla fine del mese di febbraio 2021 ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per
inadempimento contro la Polonia 2 .
Su domanda della Repubblica ceca, la vicepresidente della Corte di giustizia, nel maggio 2021, ha ingiunto alla
Polonia di cessare, immediatamente e sino alla conclusione del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, le
attività di estrazione 3 . Secondo la vicepresidente un proseguimento avrebbe potuto causare un danno grave e
irreparabile all’ambiente e alla salute umana a causa della contaminazion e delle acque sotterranee.
Poiché la Polonia non ha rispettato tale provvedimento provvisori o, la vicepresidente, su domanda della Repubblica
ceca, ha inflitto alla Polonia, con provvedimento provvisorio del 20 settembre 2021, una penalità dell’importo di EUR
500 000 al giorno 4 . E’ la prima volta che, nell’ambito di un procedimento sommario, è stata inflitta una penalità per
l’esecuzione di un provvedimento provvisorio 5 .
Il 3 febbraio 2022 la Repubblica ceca e la Polonia hanno raggiunto una transazione. La Corte di giustizia ha quindi
cancellato la causa dal ruolo 6 . Sino a tale data erano già divenute esigibili penalità di un importo totale di EUR 68,5
milioni.
La Polonia ha ritenuto che l’accordo per la soluzione della controversia avesse eliminato retroattivamente le
penalità.
La Commissione non ha condiviso tale tesi. Poiché la Polonia non ha dato seguito alla sua richiesta di pagamento
delle penalità maturate, la Commissione le ha comunicato che avrebbe proceduto a una compensazione
dell’importo con i crediti della Polonia nei confronti del bilancio dell’Unione.
La Polonia ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale, ma senza successo: con sentenza del 29 maggio 2024 il
Tribunale ha respinto i ricorsi 7 .
Secondo il Tribunale è vero che l’accordo per la soluzione della controversia ha inciso sulla durata dell’applicazione
delle penalità, ma non ha avuto l’effetto di estinguere l’obbligo di versare le penalità già esigibili. In definitiva, la
penalità mirerebbe a garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione.
La Polonia ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
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curia.europa.eu
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocata generale Juliane Kokott propone alla Corte di
giustizia di accogliere l’impugnazione della Polonia, di annullare la sentenza del Tribunale e le decisioni di
compensazione della Commissione.
Secondo l’avvocata generale, la transazione tra la Repubblica ceca e la Polonia ha comportato la
soppressione retroattiva dei provvedimenti provvisori. La Commissione ha quindi erroneamente proceduto
ad una compensazione tra le penalità e i crediti della Polonia nei confronti del bilancio dell’Unione.
Il procedimento sommario contribuisce, infatti, innanzitutto a garantire l’efficacia della futura sentenza definitiva.
Esso sarebbe quindi accessorio rispetto al procedimento principale e, al pari di quest’ultimo, rientrerebbe
nell’iniziativa delle parti. Tale carattere accessorio deporrebbe a favore della soppressione retroattiva di tutti i
provvedimenti provvisori, qualora il procedimento principale si concluda con una transazione. Il procedimento
sommario non dovrebbe dar luogo ad una sanzione per la violazione del provvedimento provvisorio, essendo
questo accessorio rispetto al procedimento principale.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l ‘impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al
Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d’impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
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Vale a dire alla direttiva VIA 2011/92, alla direttiva quadro sulle acque 2000/60, alla direttiva sull’informazione ambientale 2003/4 e al principio di
leale cooperazione.
Causa Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów), C-121/21; v. anche comunicato stampa n. 23/22 sulle conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe
del 3 febbraio 2022.
Ordinanza della vicepresidente della Corte del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów), C-121/21 R; v. anche comunicato
stampa n. 89/21.
Ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów), C-121/21 R; v. anche comunicato
stampa n. 159/21.
La possibilità di infliggere una tale penalità era stata riconosciuta dalla Corte per la prima volta nella controversia avente ad oggetto la tutela della
foresta di Białowieża; v. ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C-441/17 R; v. anche comunicato stampa n.
122/17.
Inoltre, con ordinanza del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów), C-121/21 R, il vicepresidente della Corte ha dichiarato il non
luogo a statuire sulla domanda della Polonia intesa ad ottenere la revoca dell’ordinanza della vicepresidente della Corte del 21 maggio 2021, nei
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limiti in cui essa faceva riferimento agli effetti di tale ordinanza successivamente al 4 febbraio 2022. Per il resto, egli ha respinto la domanda. Al
contempo ha respinto la domanda della Polonia intesa a ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021 con cui è stata inflitta la penalità.
Sentenza del 29 maggio 2024, Polonia/Commissione, T-200/22 e T-314/22; v. anche comunicato stampa n. 87/24.
Direzione della Comunicazione