
(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 COMUNICATO STAMPA n. 66/25
Lussemburgo, 5 giugno 2025
Conclusioni dell’avvocata generale nella causa C-811/23 P | Commissione/Zippo Manufacturing e a.
Controversia tariffaria UE-USA del 2020: Avvocata generale Ćapeta – la
Commissione non ha violato il diritto della Zippo di essere ascoltata
Il diritto di essere ascoltati sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta non si applica nell’ambito di un
procedimento che porta all’adozione di un atto di portata generale
Durante il primo mandato presidenziale di Donald Trump, gli Stati Uniti d’America hanno imposto dazi su varie
tipologie di prodotti di acciaio di diversa origine, compresi quelli provenienti dall’Unione europea. L’Unione europea
ha risposto imponendo misure di riequilibrio su determinate categorie di prodotti importati dagli Stati Uniti 1 . Una
di queste è la categoria «altri accendini e accenditori», che è stata assoggettata ad un dazio doganale addizionale
sull’importazione del 20%.
I produttori e gli importatori dell’accendino «Zippo» 2, prodotto americano per eccellenza, hanno contestato
l’imposizione di tali dazi, sostenendo che, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta 3,
avevano il diritto di essere ascoltati dalla Commissione prima dell’imposizione di detti dazi. Il Tribunale ha accolto
l’argomento della Zippo ed ha annullato il regolamento che imponeva misure di ritorsione su tutti i prodotti
rientranti nella categoria «altri accendini e accenditori» 4 . La Commissione ha impugnato tale sentenza dinanzi alla
Corte.
Nelle sue conclusioni, l’avvocata generale Tamara Ćapeta propone alla Corte di dichiarare che il diritto di
essere ascoltati, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, non è applicabile nel caso di
specie. La Corte dovrebbe quindi annullare la sentenza del Tribunale, respingere l’argomento della Zippo relativo
al diritto di essere ascoltati e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sui restanti motivi.
L’avvocata generale Ćapeta osserva che il diritto di essere ascoltati, sancito dalla Carta, si applica unicamente
nell’ambito di un procedimento in cui l’amministrazione adotta un provvedimento individuale nei confronti
di una persona. Di conseguenza, tale diritto non si applica in un procedimento che porta all’adozione di un atto di
portata generale. Il fatto che una persona sia individualmente interessata da un atto di portata generale è
irrilevante al riguardo.
Infine, l’avvocata generale ritiene che, anche qualora esistesse un diritto «generale» di essere ascoltati al di
fuori dell’ambito di applicazione della Carta, tale diritto sarebbe stato rispettato in virtù della procedura di
raccolta delle informazioni svolta dalla Commissione, conformemente al regolamento di applicazione 5 . L’avvocata
generale osserva che, in una democrazia partecipativa, le persone potenzialmente interessate da un atto di
portata generale adottato dall’amministrazione devono avere la possibilità di esprimere i propri interessi e
preoccupazioni. Tale diritto di essere ascoltati può essere garantito attraverso una procedura di raccolta
preventiva delle informazioni, come quella prevista dal regolamento di applicazione. Nel caso di specie, la
procedura di raccolta delle informazioni svolta dalla Commissione era aperta e trasp arente. Il fatto che la Zippo non
vi abbia partecipato, pur essendo stata informata della sua esistenza tramite pubblicazione sul sito Internet della DG
Commercio, non significa che sia stata privata della possibilità di esprimere la propria posizione.
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IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia, in caso contrario, essa rinvia la causa al
Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d’impugnazione.
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Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione, del 6 aprile 2020, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti
determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America.
Zippo Manufacturing Co., Zippo GmbH e Zippo SAS (in prosieguo: la «Zippo»).
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2023, Zippo Manufacturing e a./Commissione, T-402/20 (v. anche comunicato stampa n. 157/23).
Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per
l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica d el regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le
procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme
commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: il
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