
(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 27 maggio 2025
IN CASO DI CONCORSO CON UN’ATTENUANTE AUTONOMA O A EFFETTO SPECIALE, LA RECIDIVA SEMPLICE NON PUÒ COMPORTARE UN AUMENTO DELLA PENA DI UN TERZO MA SOLO FINO A UN TERZO
Con la sentenza numero 74, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «[q]uando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».
La questione era stata sollevata dal Tribunale penale di Firenze nel corso di un procedimento nei confronti di persona imputata del reato di minaccia aggravata perché commessa con armi, alla quale era stata contestata altresì la recidiva semplice, circostanza aggravante comune per la quale l’articolo 99, primo comma, del codice penale prevede l’aumento di un terzo della pena, già aumentata per effetto dell’altra aggravante. In base alla disposizione censurata la pena irrogabile avrebbe dovuto essere, dunque, aumentata di un terzo.
La Corte costituzionale, riconosciuta l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato, ha affermato che le disposizioni che costituiscono espressione di tale discrezionalità, e segnatamente quelle che determinano il trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a incidere sulla libertà personale dei loro destinatari, devono ritenersi suscettibili di controllo di legittimità costituzionale per gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità.
Ha, quindi, ritenuto che l’applicazione dell’aumento di un terzo della pena stabilita per l’aggravante a effetto speciale conseguente all’applicabilità della recidiva semplice, una volta che il giudice avesse reputato i precedenti penali indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo, a fronte dell’aumento facoltativo che può applicarsi ove con una circostanza autonoma o a effetto speciale concorra una ipotesi di recidiva aggravata – la quale può comportare un aumento fino alla metà della pena -, desse luogo a una evidente irragionevolezza della disciplina, con violazione dell’articolo 3 della Costituzione.
E infatti, mentre le ipotesi di recidiva più gravi di quella semplice e qualificate dal legislatore come circostanze a effetto speciale beneficiano, in caso di concorso, del doppio favor della sola applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave e della facoltà dell’aumento affidata al giudice, in caso di concorso della meno grave recidiva semplice con una circostanza autonoma o a effetto speciale si aveva, per effetto della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, l’applicazione automatica e obbligatoria dell’aumento di un terzo (e non fino a un terzo).
La Corte ha altresì ritenuto che il descritto differente trattamento sanzionatorio del concorso tra circostanze aggravanti a effetto speciale e recidiva qualificata o semplice, in ragione della disciplina di applicazione dei rispettivi aumenti di pena, desse luogo all’irrogazione di una sanzione sproporzionata e non “individualizzata” proprio rispetto al disvalore oggettivo dei fatti.
Roma, 27 maggio 2025