
(AGENPARL) – Wed 14 May 2025 COMUNICATO STAMPA n. 60/25
Lussemburgo, 14 maggio 2025
Sentenza del Tribunale nella causa T-36/23 | Stevi e The New York Times / Commissione
Accesso ai documenti: la decisione della Commissione che nega a una
giornalista del New York Times l’accesso ai messaggi di testo scambiati tra
la presidente von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer è
annullata
Con una domanda fondata sul regolamento relativo all’accesso ai documenti 1, Matina Stevi, giornalista impiegata
presso il quotidiano The New York Times, ha chiesto alla Commissione europea di dare accesso a tutti i messaggi di
testo (SMS) scambiati tra la presidente Ursula von der Leyen e Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, tra il
1° gennaio 2021 e l’11 maggio 2022. La Commissione ha respinto tale domanda affermando di non essere in
possesso dei documenti oggetto della domanda. La sig.ra Stevi e il New York Times hanno chiesto al Tribunale
dell’Unione europea di annullare la decisione della Commissione.
Nella sua sentenza, il Tribunale accoglie il ricorso e annulla la decisione della Commissione.
Il Tribunale ricorda che il regolamento relativo all’accesso ai documenti mira a dare la massima attuazione al diritto
di accesso del pubblico ai documenti in possesso dalle istituzioni. In linea di principio, tutti i documenti delle
istituzioni dovrebbero quindi essere accessibili al pubblico. Tuttavia, quando un’istituzione afferma, in risposta a una
domanda di accesso, che un documento non esiste, l’inesistenza del documento è presunta, conformemente alla
presunzione di veridicità di cui tale affermazione è munita. Detta presunzione può però essere superata sulla base
di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente.
Nel caso di specie, il Tribunale osserva che le risposte fornite dalla Commissione nel corso dell’intero procedimento
in merito ai messaggi di testo richiesti si basano o su ipotesi, oppure su informazioni mutevoli o imprecise. Per
contro, la sig.ra Stevi e il New York Times hanno presentato elementi pertinenti e concordanti che descrivono
l’esistenza di scambi, in particolare sotto forma di messaggi di testo, tra la presidente della Commissione e
l’amministratore delegato di Pfizer nell’ambito dell’acquisto, da parte della Commissione, di vaccini presso tale
società durante la pandemia di COVID-19. Essi sono quindi riusciti a superare la presunzione di inesistenza e di
non possesso dei documenti richiesti.
In una situazione del genere, la Commissione non può limitarsi ad affermare di non essere in possesso dei
documenti richiesti, ma deve fornire spiegazioni credibili che consentano al pubblico e al Tribunale di comprendere
perché tali documenti siano irreperibili. La Commissione non ha spiegato in dettaglio quale tipo di ricerche avrebbe
effettuato per trovare tali documenti, né l’identità dei luoghi in cui esse si sarebbero svolte. Pertanto, essa non ha
fornito spiegazioni plausibili per giustificare il non possesso dei documenti richiesti. Inoltre, la Commissione
non ha sufficientemente chiarito se i messaggi di testo richiesti fossero stati eliminati e, in tal caso, se l’eliminazione
fosse stata effettuata volontariamente o automaticamente o se il telefono cellulare della presidente fosse stato nel
frattempo sostituito.
Infine, la Commissione non ha neppure spiegato in modo plausibile perché essa avrebbe ritenuto che i messaggi di
testo scambiati nell’ambito dell’acquisto di vaccini contro la COVID-19 non contenessero informazioni sostanziali o
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che richiedessero un monitoraggio di cui dovesse essere garantita la conservazione.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto
dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda
dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene
annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e
dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
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