
(AGENPARL) – Tue 15 April 2025 [cid:image001.jpg@01DBADFD.F6A4D3D0]
Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 15 aprile 2025
CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI: IL MECCANISMO DELLO “SCALINO PREFERENZIALE” NON VIOLA IL PRINCIPIO DEL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE
Con la sentenza numero 44, depositata oggi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato in materia di contribuzione pubblica alle emittenti televisive locali.
La Corte ha escluso, in primo luogo, la violazione dell’articolo 77 della Costituzione, per difetto di omogeneità rispetto ai contenuti originari dei decreti-legge, ad opera degli emendamenti che hanno disposto la legificazione delle norme regolamentari disciplinanti la materia e l’interpretazione autentica della portata di tale legificazione.
Parimenti escluse sono state le dedotte violazioni del principio di ragionevolezza e di quello di non interferenza con l’esercizio del potere giurisdizionale, sia rispetto al giudicato che ai giudizi in corso.
Da ultimo, la Corte ha ritenuto che la disposizione che ha “legificato” il cosiddetto scalino preferenziale – in forza del quale i contributi stanziati in favore delle emittenti televisive locali sono attribuiti per il 95% alle prime cento in graduatoria e per il restante 5% a quelle collocatesi in posizione successiva – non violi i princìpi del pluralismo informativo e della concorrenza.