
(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 DEMANIO E PORTO
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Proposta n. 148 del 11/04/2025
N. 140 del 11/04/2025
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO
Visti:
l’Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna N° 01/2019 così come modificata con Determine
Dirigenziali n. 6232 del 9 aprile 2021, n. 6241 del 1° aprile 2022 e n. 2594 del 9 febbraio 2024;
Firmatario: FABRIZIO DI BLASIO
COMUNE DI CERVIA
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ORDINANZA BALNEARE DEL COMUNE DI CERVIA – ANNO 2025
la precedente Ordinanza balneare del Comune di Cervia n° 129 del 21/03/2024;
la Delibera di Giunta Regionale n. 2000 del 11/11/2019 “Strategia regionale per la riduzione
dell’incidenza delle plastiche sull’ambiente”;
le Ordinanze sulla sicurezza della balneazione e della navigazione della Capitaneria di Porto di
Ravenna;
la D.G.C. n. 200/2015 recante ad oggetto “Programma Mare d’inverno: definizione stagione balneare
invernale – Criteri di indirizzo per apertura stabilimenti balneari e svolgimento iniziative inerenti il
programma”;
il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;
le vigenti Ordinanze sindacali in materia, in particolare l’Ordinanza n° 6 del 31/03/2025 “Disposizioni
in merito all’utilizzo degli impianti elettroacustici e svolgimento di trattenimenti musicali e
manifestazioni temporanee nel Comune di Cervia”;
ORDINA
Art. 1 – Stagione balneare e disciplina degli orari di apertura al pubblico
1. La stagione balneare è compresa tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno ed è distinta in
“Stagione balneare estiva” e “Stagione balneare invernale mare d’inverno”.
2. La stagione balneare estiva è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua ed il 02
Novembre: in tale periodo, le strutture balneari possono svolgere attività connesse all’elioterapia, attività
sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti, delle disposizioni previste dall’Ordinanza n° 6 del 31/03/2025 “Disposizioni
in merito all’utilizzo degli impianti elettroacustici e svolgimento di trattenimenti musicali e manifestazioni
temporanee nel Comune di Cervia” e dei protocolli di regolamentazione previsti in materia per l’esercizio in
sicurezza delle varie attività.
3. La stagione balneare Mare d’inverno comprende il restante periodo dell’anno: in tale periodo, è facoltà
degli stabilimenti balneari del territorio, nel rispetto delle disposizioni previste dall’Ordinanza n° 6 del
31/03/2025 “Disposizioni in merito all’utilizzo degli impianti elettroacustici e svolgimento di trattenimenti
musicali e manifestazioni temporanee nel Comune di Cervia”, di restare aperti al pubblico tutti i giorni, festivi
compresi, a partire dalle ore 09.00 e fino alle ore 03.00, fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate,
al fine di aderire con iniziative sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento al programma “Mare d’inverno”,
così come definito e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale con delibera G.C. n.
200/2015 e ss.mm.ii. e dalle procedure e Regolamenti inerenti le singole attività proposte.
3-bis. In considerazione del numero di presenze attese sul nostro litorale ed al fine di incrementare e
diversificare la qualità dell’offerta turistica, garantendo all’utenza una maggiore funzionalità delle strutture e
ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, anche al di fuori del programma “Mare
d’inverno”.
4. L’attività balneare deve avere inizio non oltre l’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e
terminare non prima del secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, comprendendo inoltre i
giorni di sabato e domenica del terzo fine settimana di settembre. Durante tale periodo, presso tutte le strutture
e gli impianti balneari, devono essere attivati i servizi di soccorso e salvamento a tutela dell’incolumità pubblica
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servizi di spiaggia, tutti gli stabilimenti balneari, nel periodo dal 12 al 18 aprile 2025, possono aprire al pubblico
e privata nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui alla presente Ordinanza, all’Ordinanza balneare della
Regione Emilia Romagna, nonché all’Ordinanza sulla sicurezza della balneazione della Capitaneria di Porto
di Ravenna.
5. Durante “la stagione balneare estiva” tutti gli stabilimenti balneari debbono restare aperti, almeno nei mesi
di Giugno, Luglio e Agosto, con orario minimo fissato dalle ore 07.30 alle ore 19.00. Gli stabilimenti balneari
possono restare aperti tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 24.00, fatte salve eventuali diverse disposizioni
nazionali sovraordinate.
6. Durante “la stagione balneare estiva”, almeno nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto, le attività di locazione
imbarcazioni e natanti, depositi, scuole vela e attività similari, nei limiti e secondo i periodi di durata di cui alle
singole licenze, debbono restare aperte tutti i giorni con orario minimo fissato dalle ore 09.30 alle ore 19.00.
Tali esercizi possono restare aperti tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 21.00, con possibilità di svolgere attività
in mare in presenza dell’attivazione del servizio di soccorso e salvamento, di norma previsto dalle ore 09.30
alle ore 18.30.
7. Gli stabilimenti balneari, in occasione dei festeggiamenti previsti per la Notte Rosa (notte fra venerdì e
sabato), San Lorenzo e Ferragosto, possono prorogare la chiusura alle ore 03.00 del giorno successivo e
alle ore 3.30 del giorno successivo, se si tratta di stabilimenti dotati di fonometro, con spegnimento graduale
degli impianti di diffusione a partire dalle ore 03.00, fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate.
8. Gli stabilimenti balneari, in occasione delle particolari giornate del 24, 25, e 31 Dicembre possono
prorogare la chiusura alle ore 3.30 del giorno successivo, se si tratta di stabilimenti dotati di fonometro, con
spegnimento graduale degli impianti di diffusione a partire dalle ore 03.00, fatte salve eventuali diverse
disposizioni sovraordinate.
9. Durante “la stagione balneare invernale Mare d’inverno” l’utilizzo delle strutture necessarie per lo
svolgimento degli eventi, è consentito se tali strutture sono funzionali alle attività proposte, nel rispetto delle
norme e regolamenti vigenti, nonché secondo le indicazioni di cui alla D.G.C. n. 200/2015 e previa acquisizione
delle eventuali autorizzazioni, se ed in quanto necessarie, per la realizzazione delle singole iniziative.
10. Durante le giornate di apertura degli stabilimenti balneari, oltre allo svolgimento delle attività di elioterapia,
sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento, è consentito svolgere attività di somministrazione alimenti e
bevande, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie.
11. Gli stabilimenti balneari possono svolgere eventi, manifestazioni o trattenimenti comunque denominati nel
rispetto delle disposizioni specifiche previste dall’Ordinanza n° 6 del 31/03/2025 “Disposizioni in merito
all’utilizzo degli impianti elettroacustici e svolgimento di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee nel
Comune di Cervia”, nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia di pubblico spettacolo e pubblico
intrattenimento.
Per tutto quello che riguarda lo svolgimento dell’attività di diffusione della musica, si rimanda alla disciplina
12. In ogni caso, lo svolgimento dell’attività di diffusione di musica non potrà costituire, specie nelle ore serali,
l’attività prevalente dello stabilimento. Il Sindaco, anche d’urgenza, potrà apportare discipline particolari anche
in corso di stagione qualora vi fossero comprovati problemi di tutela dell’inquinamento acustico.
13. Negli stabilimenti balneari che effettuano somministrazione di alimenti e bevande:
– le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all’interno dei locali o
comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande;
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prevista dalla vigente Ordinanza comunale di cui sopra, in particolare all’art. 4.
– ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo
immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande,
in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile;
– in ogni caso l’attività di somministrazione e la vendita devono essere effettuate nel rispetto delle specifiche
Ordinanze in materia ed in particolare dell’Ordinanza per la regolamentazione della vendita e del consumo di
bevande alcoliche e superalcoliche nel territorio comunale.
14. Deve essere perseguito il maggior distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e,
comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca
una superficie minima ad ombrelloni di mq. 12 a paletto. E’ consentito derogare a tali distanze minime, in zone
soggette a particolari fenomeni erosivi e/o in considerazione della particolare conformazione morfologica della
zona interessata, garantendo comunque un’area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq tra i sistemi di
ombreggio.
15. Nei periodi in cui sono previste le operazioni di rimozione e formazione della fascia dunosa invernale a
protezione degli stabilimenti balneari, gli stessi possono restare aperti al pubblico a condizione che nelle aree
in concessione ed in quelle antistanti non vi siano mezzi meccanici atti ad effettuare lavori. Gli stabilimenti
interessati da tali lavori, al fine di garantire il rispetto delle massime condizioni di sicurezza a tutela della
pubblica incolumità, devono restare chiusi al pubblico per il tempo necessario all’ultimazione degli stessi.
Art. 2 – Divieto di accesso all’arenile durante le ore notturne e disciplina dei varchi a mare
E’ vietato l’accesso in spiaggia dalle ore 1.00 alle ore 5.00 del mattino, eccetto nelle serate di apertura
degli stabilimenti balneari oltre le ore 24,00.
Il divieto di accesso non si applica ai concessionari delle aree demaniali, ai loro collaboratori ed
incaricati, nei casi previsti dall’articolo 1 punti 7) e 8), nonché durante lo svolgimento di manifestazioni
autorizzate o organizzate dall’Amministrazione comunale che prevedano espressamente la proroga dell’orario.
Durante la stagione balneare estiva, tutti i varchi a mare devono restare aperti al pubblico.
Durante la stagione balneare invernale, anche se gli stabilimenti balneari non parteciperanno al
programma “Mare d’inverno”, devono comunque essere individuati e debitamente segnalati tramite cartelli
identificativi posti a lato mare e a lato monte, varchi a mare in numero sufficiente e comunque non inferiore a
numero 71, che devono restare aperti in modo da garantire il pubblico accesso all’arenile.
Art. 3 – Zona di mare riservata alla balneazione
In relazione alla profondità dei fondali e dell’elevata presenza turistica sulla fascia costiera adriatica,
l’ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è fissata in metri 300 di distanza dalla riva per tutto il
territorio comunale.
La balneazione è vietata nei tratti di mare indicati dall’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza balneare N°
01/2019 della Regione Emilia Romagna e ss.mm.ii, nonché nei tratti di mare indicati dall’Ordinanza sulla
sanitaria.
Al fine di evitare intralcio alle attività di salvamento, disturbo alla quiete pubblica, danno o molestia
alle persone, nonché nocumento all’igiene dei luoghi e pericoli per la pubblica incolumità, è vietato montare
strutture e/o gonfiabili destinati a praticare giochi e/o attività nella zona di mare destinata alla balneazione.
Art. 4 – Svolgimento del servizio di salvataggio e forme di segnalazione
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balneazione della Capitaneria di Porto di Ravenna e dalle specifiche Ordinanze comunali in materia igienico
Nel periodo compreso tra l’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio ed il secondo fine
settimana (sabato e domenica) di settembre, compresi inoltre i giorni di sabato e domenica del terzo fine
settimana di settembre, presso tutte le strutture balneari concessionate, gli impianti e le aree demaniali libere
del territorio, deve essere attivato un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, secondo le modalità stabilite
dall’Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2019 e ss.mm.ii, nonchè dalle Ordinanze della
Capitaneria di Porto di Ravenna in materia di sicurezza della balneazione, così come integrate dalle
disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Il servizio dovrà garantire la copertura dello specchio acqueo di
cui al precedente articolo 3 comma 1.
Nel periodo compreso tra l’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio ed il secondo
fine settimana (sabato e domenica) di settembre, compresi inoltre i giorni di sabato e domenica del terzo
fine settimana di settembre, il servizio di soccorso e salvataggio deve essere attivato obbligatoriamente dalle
ore 09.30 alle ore 18.30.
Nei periodi antecedenti e successivi a quelli suindicati, gli stabilimenti balneari possono aprire al
pubblico la balneazione assicurando l’istituzione del servizio di soccorso e salvataggio, in funzione del numero
di presenze in spiaggia, di condizioni meteo particolarmente favorevoli, di incrementi della temperatura media
e/o di altre particolari circostanze che facciano ritenere opportuno istituire il servizio oltre il periodo obbligatorio.
In assenza del servizio, gli stabilimenti possono eventualmente restare aperti al pubblico, nel rispetto delle
specifiche disposizioni impartite in materia dall’Autorità marittima. In ogni caso, in assenza di servizio devono
essere apposti, in luoghi ben visibili, cartelli in quattro lingue recanti la dicitura “Spiaggia sprovvista di servizio
di salvataggio”,
E’ esclusa qualsiasi interruzione del servizio, ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 6
ed il servizio deve essere prestato nel rispetto delle specifiche disposizioni previste in materia.
I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante
l’elaborazione di un Piano organico che preveda, per una necessaria continuità dei livelli e degli standard di
sicurezza almeno 10 postazioni contigue, con la presenza obbligatoria di un pattino ogni postazione, secondo
le modalità indicate dall’Ordinanza Balneare Regionale N° 01/2019 e ss.mm.ii e dalle Ordinanze sulla
sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna.
In caso di servizio di soccorso e salvataggio svolto mediante Piano collettivo che garantisca condizioni
di massima sicurezza, in considerazione della minore affluenza in spiaggia in determinati orari, è consentito
che dalle ore 12.30 alle ore 14.30 il servizio sia assicurato a rotazione fra le postazioni contigue purché almeno
in una postazione su due consecutive il servizio sia presente, al fine di consentire una pausa non superiore
ad un’ora per il recupero psicofisico degli addetti al salvamento. Tali riduzioni devono essere rese note
mediante le apposite bandiere previste dall’Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 e ss.mm.ii e
dall’Ordinanza sulla sicurezza della balneazione della Capitaneria di Porto di Ravenna.
Il Piano collettivo di salvataggio deve inoltre prevedere un adeguato numero di postazioni di
avvistamento adeguate in altezza che non dovranno avere un fronte superiore a 150 metri lineari circa tra loro,
presso ogni postazione ed eventualmente, a supporto, può essere prevista idonea unità a motore dotata di
propulsione ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento, in conformità a quanto previsto
dall’Ordinanza balneare N° 01/2019 e ss.mm.ii della Regione Emilia Romagna e dall’Ordinanza sulla sicurezza
della balneazione della Capitaneria di Porto di Ravenna.
Il Piano collettivo di salvataggio garantisce la copertura delle aree balneabili dove viene effettuato il
servizio di noleggio pedaloni, esclusivamente negli orari di attivazione dello stesso e nel tratto di mare
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con una tolleranza massima del 5 % di differenza, nonché la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio
compreso dalla battigia fino alla profondità di mt. lineari 300. Negli altri orari e nella profondità che va dai 300
ai 500 ml, vige quanto previsto dall’Ordinanza della Capitaneria – Guardia Costiera di Ravenna.
Ad integrazione delle disposizioni contenute nell’Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e ss.mm.ii,
al fine di garantire condizioni di massima sicurezza, si dispone l’utilizzo di una bandiera di colore GIALLO-BLU
indicante l’obbligo di chiusura totale degli ombrelloni anche in presenza di appositi dispositivi di ancoraggio,
da issarsi sugli appositi pennoni in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse.
In caso di servizio di salvataggio proposto in forma individuale, il Piano dovrà essere conforme alla
disciplina dettata dall’Ordinanza balneare n. 1/2019 della Regione Emilia Romagna e ss.mm.ii. e dalle
Ordinanze sulla sicurezza della balneazione della Capitaneria di Porto di Ravenna. Il Piano dovrà garantire lo
svolgimento del servizio mediante un’organizzazione di uomini, mezzi e strumentazioni tecniche idonee a
garantire il rispetto delle massime condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Il personale
impiegato dovrà essere in numero sufficiente a garantire la copertura di tutto il periodo giornaliero in cui dovrà
essere svolto il servizio, dovrà essere adeguatamente formato e dotato dei necessari brevetti ed abilitazioni,
anche in relazione all’utilizzo del defibrillatore obbligatorio. Al fine di garantire uniformi standard di sicurezza,
il servizio di salvamento individuale dovrà aderire al protocollo di sicurezza con il “118 – Romagna Soccorso”
nonché garantire le modalità d’intervento operativo attualmente in uso al servizio in forma associata, anche
prevedendo un intervallo minore fra torrette o numero maggiore di operatori di salvamento nel tratto in
concessione. Il Piano, corredato di tutta la documentazione tecnica necessaria, nonché di specifica ed
adeguata polizza assicurativa, dovrà essere approvato dal Comune che potrà richiedere eventuali integrazioni
ritenute necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di massima sicurezza a tutela della pubblica
incolumità.
Art. 5 – Divieto di effettuare pubblicità e disciplina degli impianti di diffusione sonora e delle
comunicazioni di servizio
I concessionari saranno obbligati ad installare in posizione di massima visibilità all’inizio della
passerella che conduce al mare, l’apposito cartello fornito dalla Coop Bagnini e dal Comune, recante
l’informativa riguardo il divieto di acquisto di prodotti o servizi presso soggetti non autorizzati.
Sulle aree demaniali marittime del territorio è stabilito il divieto di effettuare pubblicità di qualunque
tipo, anche mediante mezzi aerei, ad eccezione delle ipotesi previste dai successivi punti 3) e 5).
Gli impianti fissi autorizzati alla diffusione sonora di messaggi pubblicitari mediante l’impiego di
altoparlanti possono funzionare esclusivamente nei seguenti orari: mattino dalle ore 11.00 alle ore 12.00 pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all’interno della seguente
fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Sono escluse da tale limitazione
di orario le comunicazioni relative ad emergenze.
I titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, a volume
ore 09,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo
di tre annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore ad un minuto e trenta secondi.
La diffusione dei suddetti messaggi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente
sull’inquinamento acustico.
Possono essere espressamente autorizzate forme di pubblicità diverse e/o ulteriori rispetto a quelle
citate, nel caso sussistano comprovati motivi di interesse pubblico; in ogni caso lo svolgimento dell’attività
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moderato, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle
pubblicitaria non può avvenire in forma itinerante, deve essere consentita esclusivamente all’interno degli
appositi spazi a ciò dedicati all’interno degli stabilimenti balneari o nelle aree oggetto di autorizzazione
stagionale, deve avvenire nel rispetto delle modalità e prescrizioni stabilite nell’autorizzazione comunale, non
deve interferire con le normali attività di balneazione e ricreative, né recare intralcio/molestia/disturbo ai
bagnanti ed alla quiete pubblica.
Art. 6 – Disciplina del commercio, dell’attività fotografica, ritrattista, delle scuole di vela e nuoto e
delle attività di locazione imbarcazioni e natanti
Sulle aree demaniali marittime comprese nel territorio del Comune di Cervia, è vietato l’esercizio del
commercio in forma fissa ed itinerante di prodotti o servizi presso soggetti non autorizzati, eccetto per i
successivi punti 2, 3, e 4, con le modalità e disciplina previste dall’apposita Ordinanza Sindacale.
1-bis. E’ fatto divieto di acquisto di prodotti e servizi presso soggetti non autorizzati.
Durante la stagione balneare estiva, l’esercizio dell’attività fotografica e ritrattista in forma ambulante
lungo la spiaggia è consentito a coloro che sono muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune sulla
base del requisito dell’anzianità di frequenza.
Ogni autorizzato può avvalersi di due operatori purché risultino essere alle sue dipendenze ovvero stipulino
con lo stesso un contratto di collaborazione.