
(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 COMUNICATO STAMPA n. 48/25
Lussemburgo, 10 aprile 2025
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-136/24 P | Hamoudi / Frontex
Ricorso per risarcimento danni nei confronti di Frontex: l’avvocato
generale Norkus esamina la ripartizione dell’onere della prova in relazione
all’esistenza di un danno nei casi di espulsione collettiva
Un cittadino siriano ha sostenuto di essere stato vittima di un’espulsione collettiva il 28 e 29 aprile 2020. Ha riferito
che il 28 aprile, 22 persone, tra cui egli stesso, sono sbarcate sull’isola di Samos, in Grecia, con l’intenzione di
chiedere asilo e che, quello stesso giorno, la polizia locale ha confiscato i telefoni dei membri del gruppo e li ha
condotti verso la spiaggia, dalla quale li ha rimandati in mare. Il giorno seguente, una nave della guardia costiera
turca lo ha trasportato a bordo e lo ha trasferito in territorio turco. Secondo il ricorrente, durante il periodo
trascorso in mare un velivolo di sorveglianza privato pilotato dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e
costiera (Frontex) ha sorvolato ripetutamente la zona.
Nel suo ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, tale cittadino siriano ha chiesto la condanna di Frontex al
pagamento di un importo totale di EUR 500 000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale che egli avrebbe
asseritamente subito a causa dell’espulsione collettiva.
Il Tribunale 1, dopo aver valutato le prove addotte dal cittadino siriano, ha respinto il ricorso in quanto
manifestamente infondato in diritto, ritenendo che detto cittadino non avesse dimostrato il danno effettivo che egli
avrebbe asseritamente subito. Il cittadino siriano ha impugnato l’ordinanza in questione dinanzi alla Corte di
giustizia.
Nelle sue conclusioni odierne, l’avvocato generale Rimvydas Norkus si concentra sull’analisi della ripartizione
dell’onere della prova in relazione all’esistenza di un danno nei casi di espulsione collettiva.
L’avvocato generale osserva che, sebbene non vi sia una normativa a livello dell’Unione che disciplini la nozione di
prova, i giudici dell’Unione hanno elaborato il principio della libera produzione delle prove o della libertà dei mezzi
di prova per quanto riguarda la forma delle prove prodotte.
Dopo aver esaminato la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte
EDU), l’avvocato generale individua un filo conduttore in tema di inversione dell’onere della prova, sulla base della
coesistenza delle seguenti condizioni:
in primo luogo, il ricorrente è tenuto a produrre prove prima facie a sostegno delle sue affermazioni. Se il
suo resoconto è incoerente o contraddittorio e/o se il ricorrente è poco credibile, quest’ultimo non avrà
soddisfatto l’onere ad esso incombente e il ricorso dovrebbe essere respinto. Pertanto, la questione
dell’inversione dell’onere della prova si pone soltanto qualora il ricorrente sia riuscito a produrre prove
prima facie.
Ai fini dell’inversione dell’onere della prova deve esservi un’asimmetria chiara o strutturale per quanto
concerne l’accesso alle prove, nel senso che il ricorrente incorre in notevoli difficoltà nel produrre prove,
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mentre il convenuto si trova in una posizione migliore o maggiormente «privilegiata» per confutare le
allegazioni.
L’omesso trasferimento dell’onere della prova una volta che il ricorrente abbia dimostrato la plausibilità
prima facie delle sue affermazioni lederebbe i diritti di cui egli gode ai sensi del diritto dell’Unione, in
particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, quale sancito dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, mentre non pregiudicherebbe i diritti del convenuto ai sensi di
quest’ultima.
Nella normativa antidiscriminazione dell’Unione e nelle cause in materia di espulsione e respingimento
collettivi dinanzi alla Corte EDU nei confronti di Stati contraenti vi è una presunzione che il ricorrente si trovi
in una posizione di svantaggio per quanto riguarda la produzione di prove. Una volta che il ricorrente abbia
prodotto prove prima facie a sostegno delle sue affermazioni, l’onere della prova passa, generalmente, al
convenuto.
Tuttavia, tale presunzione non si applica ad attori diversi dalle autorità di uno Stato membro, come Frontex,
poiché i loro poteri limitati rendono meno evidente il «privilegio» di cui godrebbero sotto il profilo
probatorio.
L’avvocato generale Norkus, pertanto, propone all’esame della Corte due opzioni: essa dovrebbe respingere
l’impugnazione qualora disponga di elementi sufficienti per stabilire che il cittadino siriano non ha prodotto prove
prima facie del danno, oppure annullare l’ordinanza del Tribunale e rinviare la causa a quest’ultimo ai fini della
decisione della questione se le condizioni per l’inversione dell’onere della prova indicate in precedenza trovino
applicazione.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa
Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d’impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
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Ordinanza del 13 dicembre 2023, Hamoudi/Frontex, T-136/22 (si veda anche il comunicato stampa No 188/23).
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