
(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 COMUNICATO STAMPA n. 39/25
Lussemburgo, 26 marzo 2025
Sentenza del Tribunale nelle cause T-441/21 | UBS Group e UBS/Commissione, T-449/21 |
Natixis/Commissione, T-453/21 | UniCredit e UniCredit Bank/Commissione, T-455/21 | Nomura
International e Nomura Holdings/Commissione, T-456/21 | Bank of America e Bank of America
Corporation/Commissione, T-462/21 | Portigon/Commissione (Titoli di Stato europei)
Intesa nel settore dei titoli di Stato europei: il Tribunale sostanzialmente
conferma la decisione della Commissione
Il Tribunale, tuttavia, riduce leggermente l’importo delle ammende inflitte alla UniCredit e alla Nomura
Con decisione del 20 maggio 2021 1, la Commissione europea ha constatato che sette banche di investimento – la
UBS, la Natixis, la UniCredit, la Nomura, la Bank of America e la Portigon (già WestLB) nonché la NatWest (già Royal
Bank of Scotland) hanno partecipato, tra gennaio 2007 e novembre 2011, a un’intesa nel settore dei titoli di Stato
europei 2 (in prosieguo: i «TSE»). Infatti, i trader di tali banche avevano collaborato e scambiato informazioni al fine
di ottenere vantaggi concorrenziali nell’ambito dell’emissione, del collocamento o della negoziazione di TSE, il che ha
avuto un impatto sull’intero mercato dello Spazio economico europeo (SEE).
La Commissione ha inflitto ammende alla Nomura, alla UBS e alla UniCredit per un importo totale di EUR 371
milioni. Alla Bank of America, alla Natixis e alla NatWest non sono state inflitte ammende, quanto alle prime due
perché il potere della Commissione di imporre sanzioni pecuniarie era prescritto e, quanto all’ultima, perché essa
aveva rivelato l’intesa alla Commissione. L’importo dell’ammenda inflitta alla Portigon è stato limitato a zero in
quanto essa aveva un fatturato negativo nel corso dell’ultimo esercizio finanziario, che è servito a determinare il
massimale dell’importo dell’ammenda.
Sei delle sette banche (tutte tranne la NatWest) hanno adito il Tribunale dell’Unione europea chiedendo
l’annullamento della decisione della Commissione o la riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte.
Nella sua sentenza odierna, il Tribunale sostanzialmente conferma la decisione della Commissione. Tuttavia,
esso riduce leggermente l’importo delle ammende della UniCredit e della Nomura.
Società
Ammende inflitte dalla
Decisione del Tribunale
Commissione (in EUR)
UBS Group AG e UBS AG
Rigetto del ricorso
Ammenda confermata
Nomura International plc e
Nomura Holdings, Inc.
UniCredit e UniCredit Bank
Riduzione dell’ammenda
Riduzione dell’ammenda
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Per quanto riguarda la Nomura, il Tribunale dichiara che la Commissione è incorsa in un errore nella
determinazione di uno degli elementi dell’ammenda, laddove ha rifiutato di utilizzare i dati esatti che tale banca le
aveva fornito. Nel caso della UniCredit, esso rileva che il comportamento anticoncorrenziale è iniziato 17 giorni più
tardi rispetto alla data indicata dalla Commissione.
Inoltre, il Tribunale conferma che si tratta di un’infrazione unica e continuata e che gli scambi di informazioni
commercialmente sensibili, le pratiche di fissazione dei prezzi e di ripartizione della clientela sul mercato tanto
primario quanto secondario dei TSE presentano un grado particolarmente elevato di dannosità per la
concorrenza. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta a ricercare né a dimostrare gli effetti sulla
concorrenza dei comportamenti controversi dei trader.
Il Tribunale ricorda che l’eventuale operato anticoncorrenziale di un dipendente è attribuibile all’impresa di cui fa
parte. Pertanto, le banche sono responsabili del comportamento dei loro trader.
Infine, il Tribunale conferma l’interesse della Commissione a constatare l’infrazione nei confronti della Bank of
America e della Natixis, alle quali non è stata inflitta alcuna ammenda. Infatti, la loro identificazione nella decisione
ha potuto contribuire ad accertare l’infrazione o a spiegare la portata dei comportamenti illeciti dei trader.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto
dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda
dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene
annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e
dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.
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Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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Decisione C(2021) 3489 final della Commissione, del 20 maggio 2021, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53
dell’accordo SEE (caso AT.40324 – Titoli di Stato europei).
I TSE costituiscono titoli di credito che consentono agli Stati membri della zona euro di raccogliere fondi per finanziare determinate spese o
determinati investimenti, segnatamente per rifinanziare un debito esistente. Essi sono offerti in vendita per la prima volta da o per conto del loro
emittente sul mercato primato e sono poi scambiati sul mercato secondario.
Direzione della Comunicazione