
(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 Ancona, 6 febbraio 2025
DICHIARAZIONE DEL SINDACO, DANIELE SILVETTI IN MERITO ALLA VICENDA DEL DIVORZIO PER RICONOSCIMENTO DEL RIPUDIO ISLAMICO
“Prediamo atto della sentenza della Corte di Appello di Ancona che verrà eseguita dagli uffici del Comune di Ancona non appena notificata – dichiara il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti -.
Per la prima volta si associa e quindi identifica l'indicazione dello Stato Civile di una persona nella scheda anagrafica al momento della trascrizione di un atto nei registri dello Stato Civile Italiano, nel caso di specie atto di matrimonio e provvedimento di divorzio. Questa sentenza dunque estende il divieto anche alla annotazione sullo Stato Civile eseguita nella scheda anagrafica nei confronti dei cittadini stranieri (ai sensi del Regolamento approvato con DPR 223 del 1989).
Detto questo, va confermato che nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ancona non vi è nessun atto trascritto o annotazioni riguardanti il matrimonio o il divorzio tra i due soggetti indicati nella sentenza.
Auspichiamo che questa recente interpretazione giurisprudenziale sull'applicazione della legge anagrafica, possa seguire un intervento chiarificatore da parte del Ministero dell'Interno per uniformare il comportamento e le valutazioni di tutte le Anagrafi Nazionali. Come Sindaco porterò all’attenzione dell’Anci la problematica proprio per una disamina approfondita della questione.
Va altresì ricordato che fino ad oggi i principi relativi al rispetto dell'Ordine pubblico italiano sono stati applicati esclusivamente alla trascrivibilità nei registri dello Stato Civile italiano di atti provenienti dall’estero (in applicazione dell'art. 18 del Regolamento dello Stato Civile approvato con DPR 396 del 2000 il quale prevede che ‘Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico’) ed è proprio questo il provvedimento applicato dall’ufficio di Stato Civile del Comune di Ancona”.