
(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 DISEGNI DI LEGGE
Testo Unificato A.S.793, A.S 236, A.S.1141
“Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”
In esame presso le Commissioni riunite
7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
Memoria della
Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e
famiglie
Roma, 28-I-2025
FISH Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie
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La presente memoria è resa su richiesta delle Commissioni riunite 7ª (Cultura e patrimonio
culturale, istruzione pubblica) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza
sociale) che procedono ad audizione informale delle organizzazioni maggiormente rappresentative
del mondo delle persone con disabilità e loro familiari nell’ambito dell’esame del Testo Unificato
A.S.793, A.S 236, A.S.1141 “Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.
Il presente documento è frutto di un lavoro di condivisione interno alla intera rete associativa della
FISH – Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie
Premessa
L’articolo 24 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità affermando il diritto
delle stesse a ricevere un’educazione effettiva e completa, su un piano di uguaglianza rispetto alle
altre persone.
Tale articolo, infatti, afferma che: “Gli Stati Parti riconoscono il diritto all’istruzione delle
persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari
opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un
apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del
potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; (b) allo sviluppo, da parte delle
persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle
proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; (c) a porre le persone con
disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera. 2. Nell’attuazione di
tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che: (a) le persone con disabilità non siano escluse
dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non
siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria
o dall’istruzione secondaria; (b) le persone con disabilità possano accedere su base di
uguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione primaria, di
qualità e libera ed all’istruzione secondaria; (c) venga fornito un accomodamento ragionevole in
funzione dei bisogni di ciascuno; 24(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario,
all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; (e)
siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso
scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione. 3. Gli Stati
Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e
sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di
istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate, in
particolare al fine di: (a) agevolare l’apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle
modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di
orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore; (b)
agevolare l’apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell’identità linguistica della
comunità dei sordi; (c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i
minori, ricevano un’istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di
comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e
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la socializzazione. 4. Allo scopo di facilitare l’esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano
misure adeguate nell’impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano
qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora
a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della
disabilità e l’utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione
aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità. 5.
Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all’istruzione
secondaria superiore, alla formazione professionale, all’istruzione per adulti ed
all’apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita senza discriminazioni e su base di
uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone
con disabilità un accomodamento ragionevole.
Quanto sopra richiamato passa anche attraverso le figure professionali degli assistenti per
l’autonomia e la comunicazione, figure essenziali all’interno del sistema educativo nazionale.
Nonostante ciò, occorre evidenziare che l’attuale sistema non garantisce la prestazione di un
servizio con eguali standard qualitativi e quantitativi uniformemente su tutto il territorio nazionale,
nonché una continuità nella prestazione essendo questa ultima condizionata in gran parte dalle
risorse degli enti locali.
Ciò causa un notevole danno in capo agli studenti e studentesse che necessitano di tale tipo di
assistenza che di fatto vengono “privati/e” di un servizio e del loro diritto all’effettiva
partecipazione al sistema educativo, nonché ai loro familiari
C’è poi tutto l’aspetto relativo al fatto che, tanto i comuni per la scuola dell’obbligo, tanto le
province e le regioni per le scuole superiori, tendono a non garantire le ore richieste dalle
istituzioni scolastiche come definite nel PEI, riducendole arbitrariamente a fonte di asserite
difficoltà di bilancio.
È di tutta evidenza, infine, che in un siffatto sistema tale importante figura viene sminuita, se non
peggio mortificata, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista economico.
Concludendo, si può senz’altro affermare, senza alcun tema di smentita, che tutti questi fattori
vanno a creare una situazione in cui l’assistenza alla autonomia e comunicazione degli studenti e
delle studentesse con disabilità, pur formalmente riconosciuta, non è affatto garantita dal punto di
vista sostanziale e quali quantitativo.
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Proposte emendative Fish Ets
Testo unificato a.s.793, a.s
236, a.s.1141
Art. 1
1. All’articolo 3 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.
66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dai
seguenti:
«4. Per le finalità di cui al
comma 1 del presente
articolo e in attuazione
dell’articolo 13, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, è istituita la figura
professionale dell’assistente
per l’autonomia e la
comunicazione, nel rispetto
del riparto di competenze di
cui all’articolo 117, comma
terzo, della Costituzione.
L’assistente per l’autonomia e
la comunicazione è un
professionista socioeducativo che svolge funzioni
di mediazione e assistenza
alla comunicazione, di
supporto all’acquisizione
delle autonomie e alle
relazioni rispetto ai contesti
educativi, didattici e
formativi, tenuto conto delle
diverse condizioni di
disabilità. I contratti collettivi
nazionali di lavoro
definiscono la declaratoria
Modifiche proposte
Art. 1
1. All’articolo 3 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.
66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dai
seguenti:
«4. Per le finalità di cui al
comma 1 del presente articolo
e in attuazione dell’articolo 13,
comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, è
istituita la figura professionale
dell’assistente per l’autonomia
e la comunicazione, nel
rispetto del riparto di
competenze di cui all’articolo
117, comma terzo, della
Costituzione, nonché in
riferimento all’attuazione di
quanto previsto all’art. 117,
comma due, lettera m della
stessa Costituzione.
L’assistente per l’autonomia e
la comunicazione è una figura
professionale che svolge la sua
attività principalmente nel
campo socio-educativo a
supporto delle persone con
disabilità, con il compito di
facilitarne l’autonomia,
aiutandole a sviluppare
competenze comunicative e
relazionali e migliorarne gli
aspetti comportamentali,
nonché di supportarle nello
svolgimento di attività
quotidiane al fine di
Motivazione
1. La ratio di tale
emendamento va rintracciata
nell’esigenza di assicurare il
rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni che la
norma in esame non
richiama, citando solo il
comma 3 dell’articolo 117.
2. Tale emendamento si basa
sui lavori svolti negli anni
passati dall’apposita
Commissione Ministeriale e si
propone di chiarire il ruolo e
definire e i compiti
dell’assistente per
l’autonomia e la
comunicazione, in risposta
alla necessità di garantire un
supporto qualificato e mirato,
nel rispetto delle specifiche
esigenze delle persone con
disabilità e dei diritti sanciti
dalle normative vigenti.
L’introduzione di aree di
specializzazione, in
particolare, risponde
all’esigenza di garantire una
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dei profili professionali
dell’assistente per l’autonomia
e la comunicazione,
comprensiva di specifiche e
contenuti professionali, il
trattamento economico e ogni
istituto contrattuale.
promuoverne la maggiore
autonomia e una vita il più
possibile indipendente ed
inclusiva. Tali funzioni, in
ambito scolastico, sono svolte
in stretta interazione con le
altre figure che a vario titolo
interagiscono con la persona
con disabilità in attuazione di
quanto previsto dal Piano
Educativo Individualizzato di
cui all’ articolo 12, comma 5,
della legge 5 febbraio 1992, n.
104, sono rivolte alla bambina
e al bambino, all’alunna e
all’alunno, alla studentessa e
allo studente nei cui confronti
lo stesso è chiamato ad
operare, ed includono, a titolo
indicativo e non esaustivo le
seguenti:
– Promozione
dell’autonomia
– Supporto
nella
comunicazione
– Interventi educativi in
collaborazione
educatori ed altri
professionisti
– Supporto emotivo e
sociale
– Formazione
sensibilizzazione
rivolta a familiari e
caregiver
– mediazione
assistenza
comunicazione
– supporto
all’acquisizione delle
autonomie e alle
relazioni rispetto ai
contesti
educativi,
didattici e formativi,
efficace personalizzazione
degli interventi, assicurando
un’assistenza calibrata sulle
necessità di ciascun
bambino/a, alunno/a,
studente/ssa con disabilità,
richiamando la necessaria
collaborazione fra tutte le
figure che, ciascuna nel
proprio ruolo, sono coinvolte
nel percorso per l’attuazione
del Piano Educativo
Individualizzato (PEI).
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tenuto conto delle
diverse condizioni di
disabilità.
Le aree di specializzazione di
tale figura sono riferite alle
seguenti condizioni di
disabilità:
– disabilità visiva
– sordi oralisti
– disabilità intellettive e
disturbi
neurosviluppo
Resta ferma la disciplina
inerente alle figure di interpreti
LIS e LIST così come già
disciplinati all’articolo 34 ter
del decreto-legge 41 del 21
marzo 2021 e dall’articolo 2
del decreto del Ministro per le
disabilità del 10 gennaio 2022,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.81 del 6 aprile
2022.
4-bis. La professione di
4-bis. In ambito scolastico, la
assistente per l’autonomia e la professione di assistente per
comunicazione di cui al
l’autonomia e la
comma 4 è esercitata da
comunicazione di cui al
coloro che hanno conseguito comma 4 è esercitata da coloro
il diploma di laurea L-19.
che ai sensi dell’articolo 1,
commi 594, 595, 597,598 e
599, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 dell’articolo 14
del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, nonché
dell’articolo 4 della legge 15
aprile 2024, n. 55), sono in
possesso della qualifica di
educatore professionale sociopedagogico o di educatore
professionale socio-sanitario,
nonché da coloro che sono in
possesso del diploma di laurea
in interprete LIS e LIST di cui
all’articolo 2 del decreto del
emendamento
identifica prioritariamente,
tra i soggetti che possono
esercitare la professione di
assistente all’autonomia e
comunicazione in ambito
scolastico, coloro che sono
in possesso di una più
elevata qualifica rispetto a
quelle indicate ai successivi
commi, ossia gli educatori
professionali
sociopedagogici e gli educatori
professionali socio-sanitari.
Viene, altresì, eliminato il
riferimento al comma 596
per la parte che riguarda
esclusivamente
formazione sanitaria, che è
inconferente rispetto alle
finalità
dell’attività
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Ministro per le disabilità del
10 gennaio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 6 aprile 2022.
professionale degli assistenti
per l’autonomia e la
comunicazione, nonché il
riferimento al decreto del
Ministro della sanità 8
ottobre 1998, n. 520 che
regola
profilo
professionale degli OS,
operatori socio-sanitari le
cui funzioni, stando allo
stesso
decreto,
totalmente avulse da quelle
della comunicazione con
persone
diverse
condizioni di disabilità.
4-ter. La professione di
assistente per l’autonomia e la
comunicazione di cui al
comma 4 è, altresì, esercitata
4-ter. La professione di
assistente per l’autonomia e la
comunicazione di cui al
comma 4 può essere, altresì,
esercitata da:
a) coloro che, ai sensi
dell’articolo 1, commi da 594
a 599, della legge 27
dicembre 2017, n. 205
dell’articolo 14 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.
65, nonché dell’articolo 4
della legge 15 aprile 2024, n.
55, e fermo restando il
decreto del Ministro della
sanità 8 ottobre 1998, n. 520,
sono in possesso della
qualifica di educatore
professionale sociopedagogico o di educatore
professionale socio-sanitario
b) coloro che, alla data di
entrata in vigore della
presente disposizione, hanno
svolto, per almeno
ventiquattro mesi, anche non
continuativi, funzioni di
a) le figure che risultino in
possesso di un diploma di
scuola secondaria di secondo
grado nonché di un attestato
relativo al superamento di un
corso di perfezionamento e
aggiornamento professionale
biennale di cui all’articolo 6,
comma 2, lettera b della
Legge 19 novembre 1990, n.
34 con riferimento alle aree di
specializzazione individuate
dal comma 4.
L’emendamento
motivato dalla necessità di
riconoscere la possibilità di
accesso alla professione
anche per coloro che sono in
possesso del diploma della
scuola secondaria di secondo
grado,
purché
abbiano
frequentato uno specifico
corso di perfezionamento
biennale
universitario.
L’articolo 13, comma 3 della
legge 104 del 92 fa espresso
riferimento agli assistenti
per l’autonomia anche per le
persone
disabilità
fisiche;
pertanto,
necessario che ciascuno dei
tre corsi formativi preveda
elementi teorici e tirocinio
pratico anche per tali
studenti, acquisiti da tutti gli
assistenti dei tre per
formativi
b) coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente
disposizione, hanno svolto, per
almeno ventiquattro mesi,
anche non continuativi,
funzioni di assistenza per
l’autonomia e la
comunicazione presso le
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assistenza per l’autonomia e
la comunicazione presso le
istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di
istruzione e formazione e
sono in possesso del diploma
di scuola secondaria di
secondo grado
istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione
e formazione e sono in
possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado.
4-quater. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in
vigore della presente
disposizione, con accordo in
sede di Conferenza unificata,
ai sensi degli articoli 4 e 9 del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti
l’ambito di attività dei profili
professionali e le relative
funzioni caratterizzanti,
nonché la formazione
professionale di ciascun
profilo e il relativo
ordinamento didattico»;
4-quater. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in
vigore della presente
disposizione, con accordo in
sede di Conferenza unificata,
ai sensi degli articoli 4 e 9 del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti
l’ambito di attività dei profili
professionali e le relative
funzioni caratterizzanti,
nonché la formazione
professionale di ciascun
profilo e il relativo
ordinamento didattico».
I contratti collettivi nazionali
di lavoro integrano la
declaratoria dei profili
professionali dell’assistente per
l’autonomia e la
comunicazione con eventuali
ulteriori specifiche e contenuti
professionali e ne fissano il
relativo inquadramento e
trattamento economico per le
diversi livelli di
inquadramento previsti ai
commi precedenti.
Nello svolgimento dei corsi
biennali di cui al precedente
comma 4, le università si
avvalgono dell’apporto e delle
competenze degli enti di Terzo
Settore con particolare
5. L’emendamento proposto
si basa sull’esigenza di
integrare
qualificare
ulteriormente il
profilo
professionale dell’assistente
per l’autonomia e la
comunicazione, garantendo
che i contratti collettivi
nazionali di lavoro (CCNL)
definiscano in modo chiaro e
dettagliato le competenze
richieste,
contenuti
professionali e il trattamento
economico della figura,
rafforzando la coerenza tra
le responsabilità assegnate
assistenti
riconoscimento economico e
contrattuale loro spettante,
assicurando una struttura
uniforme e proporzionata ai
diversi
livelli
inquadramento.
Inoltre,
l’emendamento
sottolinea la necessità che il
sistema
formativo,
rispetto
della
vigente
normativa nonché delle
previsioni
della
Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità,
valorizzi il contributo degli
enti del Terzo Settore in
possesso di competenze
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riferimento alle Federazioni e
alle associazioni di persone
con disabilità e familiari.
Tali enti, tramite specifici
accordi, protocolli e
convenzioni stipulati ai sensi
del d.lgs. 117/2017 nonché ai
sensi dell’articolo 13 comma 1
lettera b) della legge 104 del
1992, e, ove possibile, con le
Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano,
potranno fornire propri esperti
con comprovata competenza
sulla formazione delle figure
professionali operanti nel
contesto scolastico anche con
riferimento a:
– tiflologica e sistema
braille
– lettura
labiale
didattica ai sordi
oralisti
– comunicazione
aumentativa
alternativa – CAA
– linguaggio easy to
– metodo ABA, in
ambito educativo
4-quinquies. Con decreto del
Ministero dell’Università e
dell’Istruzione e del Merito, di
concerto con l’Autorità politica
delegata in materia di
disabilità da emanarsi entro
sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge,
sono definiti i programmi di
insegnamento dei corsi di cui
al comma 4-ter, comprendenti
lezioni teoriche e tirocinio
diretto ed indiretto nelle
metodologie indicate al
specifiche, visto che è
indispensabile garantire che
i professionisti siano dotati
di strumenti adeguati, basati
su best practice, metodologie
e strategie riconosciute e
consolidate, per affrontare la
complessità delle diverse
disabilità
presenti
contesto scolastico.
Tale emendamento propone
di affidare a dei successivi
decreti
ministeriali
definizione
chiara
dettagliata dei programmi di
insegnamento per i corsi
destinati alla formazione
degli
assistenti
l’autonomia
comunicazione, con lezioni
teoriche
esperienze
pratiche di tirocinio, per
favorire l’acquisizione di
competenze operative sul
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comma 4-quater, lettera b), e
l’apprendimento dell’uso e
dell’insegnamento dell’utilizzo
delle tecnologie assistive.
Ciascuno dei tre corsi deve
prevedere anche la formazione
per gli studenti con disabilità
neuromotoria.
b) al comma 5-bis, le parole:
«di cui alle lettere a), b), c)»
sono sostituite dalle
seguenti:
«di cui alle lettere b) e c)» ed
è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Gli enti
territoriali che forniscono
l’assistenza per l’autonomia e
la comunicazione personale
di cui alla lettera a) del
comma 5 e le società che
mediante appalti o subappalti
di servizi o mediante
qualsiasi altra forma di
affidamento forniscono la
predetta assistenza
riconoscono ai lavoratori
coinvolti il trattamento
economico più favorevole
previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro
b) al comma 5-bis, le parole:
«di cui alle lettere a), b), c)»
sono sostituite dalle seguenti:
«di cui alle lettere b) e c)» ed è
aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Gli enti territoriali
che forniscono l’assistenza per
l’autonomia e la
comunicazione personale di
cui alla lettera a)
del comma 5 e le società che
mediante appalti o subappalti
di servizi o mediante qualsiasi
altra forma di affidamento
forniscono la predetta
assistenza
riconoscono ai lavoratori
coinvolti l’inquadramento e il
trattamento economico
previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato
anche con riferimento a quanto
campo
nonché
sulle
tecnologie. Un ulteriore
elemento qualificante è
l’obbligo di includere nei
programmi di ciascun corso
una specifica formazione
dedicata agli studenti con
disabilità
neuromotoria,
considerato che l’articolo 13,
comma 3 della legge n.
104/1992
espresso
riferimento agli assistenti
per l’autonomia anche per le
persone
disabilità
fisiche;
pertanto,
necessario che ciascuno dei
tre corsi formativi preveda
elementi teorici e tirocinio
pratico anche per tali
studenti, acquisiti da tutti gli
assistenti dei tre percorsi
formativi.
6. L’emendamento proposto
si basa sull’esigenza di
garantire che i Contratti
Collettivi
Lavoro
definiscano la collocazione
contrattuale dei lavoratori
coinvolti
fornendo
classificazione professionale
con mansioni e ai livelli di
responsabilità, rendendo il
relativo
trattamento
economico coerente con il
ruolo e le competenze
richieste.
7. L’emendamento proposto
identifica il riferimento al
CCN come delineato dal
comma 4-quater.
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di cui al comma 4 del
presente articolo, ai sensi
dell’articolo 11 del codice dei
contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36»;
indicato al comma 4-quater del
presente articolo, ai sensi
dell’articolo 11 del codice dei
contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36»;
c) Nell’articolo 3 comma 5
legge 66/2017 sopprimere le
parole “nei limiti delle risorse
disponibili”.
c) dopo il comma 6, è
aggiunto il seguente:
«6-bis. In sede di prima
applicazione, al fine di
salvaguardare e valorizzare
la professionalità acquisita
negli anni dal personale
degli assistenti
all’autonomia e alla
comunicazione, le regioni e
gli enti locali possono
procedere ad assumere con
contratto subordinato a
tempo indeterminato e, a tal
fine, possono indire
un’apposita procedura
concorsuale pubblica per
titoli ed esami. Alla
procedura concorsuale di
cui al primo periodo, sono
ammessi a partecipare
coloro che, entro la data di
scadenza del termine per la
presentazione della
9. Questa abrogazione è
richiesta a seguito della
sentenza del Consiglio di
Stato numero 9323 del 20
novembre 2024, che ha
riaffermato
diritto
incomprimibile
prestazioni degli enti locali
indipendentemente
vincoli
bilancio,
fondandosi
ripetuta
giurisprudenza della Corte
costituzionale.
d) dopo il comma 6, è aggiunto 10. La norma transitoria,
il seguente:
così come originariamente
«6-bis. In sede di prima formulata, nega qualunque
applicazione, al fine di formazione teorica e pratica
salvaguardare e valorizzare la di comunicazione per le
professionalità acquisita negli diverse
tipologie
anni dal personale degli disabilità.
assistenti all’autonomia e alla emendamento, pertanto, si
comunicazione, le regioni e punta a garantire una piena
gli enti locali possono dignità
professionale
procedere ad assumere con all’attività
della
figura
contratto
subordinato
a professionale dell’assistente
tempo indeterminato e, a tal all’autonomia
fine,
possono
indire comunicazione nonché il
un’apposita
procedura possesso di una adeguata
concorsuale pubblica per formazione con riferimento
titoli
esami.
Alla ai titoli necessari ad
procedura concorsuale di cui accedere alle assunzioni
al primo periodo, sono presso le regioni e gli enti
ammessi a partecipare coloro locali. Si ritiene opportuno,
che, entro la data di scadenza altresì, esonerare questo
termine
la personale
tirocinio
presentazione della domanda diretto, poiché ha già svolto
di partecipazione, hanno questa attività per almeno
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domanda di partecipazione,
hanno svolto, a qualsiasi
titolo, per almeno trentasei
mesi, anche non
continuativi, funzioni di
assistenza per l’autonomia e
la comunicazione presso le
regioni e gli enti locali che
procedono all’assunzione o
presso le società di cui al
comma 5-bis e che sono in
possesso del diploma di
scuola secondaria di
secondo grado.»
svolto, a qualsiasi titolo, per
almeno trentasei mesi, anche
non continuativi, funzioni di
assistenza per l’autonomia e
la comunicazione presso le
regioni e gli enti locali che
procedono all’assunzione o
presso le società di cui al
comma 5-bis e che sono in
possesso del diploma di liceo
pedagogico o di diploma di
scuola secondaria di secondo
grado nonché di un diploma
acquisito a seguito della
partecipazione ad un corso di
perfezionamento
aggiornamento professionale
biennale di cui all’articolo 6,
comma 2, lettera b della
Legge 19 novembre 1990, n.
341 con esonero dal tirocinio
diretto.
due anni.
1. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA A (SOSTITUZIONE ART. 3,
COMMA 4 DEL D.LGS. n. 66/2017)
Dopo le parole “nel rispetto del riparto di competenze di cui all’articolo 117, comma terzo, della
Costituzione” aggiungere “nonché in riferimento all’attuazione di quanto previsto all’art. 117,
comma due, lettera m della stessa Costituzione”.
Relazione:
La ratio di tale emendamento va rintracciata nell’esigenza di assicurare il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni che la norma in esame non richiama, citando solo il comma 3
dell’articolo 117.
2. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA A (SOSTITUZIONE ART. 3,
COMMA 4, DEL D.LGS. n. 66/2017)
Dopo le parole “L’assistente per l’autonomia e la comunicazione è” aggiungere il seguente: “una
figura professionale che svolge la sua attività principalmente nel campo socioeducativo a supporto
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delle persone con disabilità, con il compito di facilitarne l’autonomia, aiutandole a sviluppare
competenze comunicative e relazionali e migliorarne gli aspetti comportamentali, nonché di
supportarle nello svolgimento di attività quotidiane al fine di promuoverne la maggiore autonomia e
una vita il più possibile indipendente ed inclusiva. Tali funzioni, in ambito scolastico, sono svolte in
stretta interazione con le altre figure che a vario titolo interagiscono con la persona con disabilità in
attuazione di quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato, sono rivolte alla bambina e al
bambino, all’alunna e all’alunno, alla studentessa e allo studente nei cui confronti lo stesso è
chiamato ad operare, ed includono, a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti:
Promozione dell’autonomia
Supporto nella comunicazione
Interventi educativi in collaborazione con educatori ed altri professionisti
Supporto emotivo e sociale
Formazione e sensibilizzazione rivolta a familiari e caregiver
funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione
supporto all’acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi,
didattici
e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità
Le aree di specializzazione di tale figura sono riferite alle seguenti condizioni di disabilità:
disabilità visiva
sordi oralisti
disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo
Resta ferma la disciplina inerente alle figure di interpreti LIS e LIST così come già disciplinati
all’articolo 34 ter del decreto-legge 41 del 21 marzo 2021.
Relazione:
Questo emendamento si basa sui lavori svolti negli anni passati dall’apposita Commissione.
Ministeriale e si propone di chiarire il ruolo e definire e i compiti dell’assistente per l’autonomia e la
comunicazione, in risposta alla necessità di garantire un supporto qualificato e mirato, nel rispetto
delle specifiche esigenze delle persone con disabilità e dei diritti sanciti dalle normative vigenti.
L’introduzione di aree di specializzazione, in particolare, risponde all’esigenza di garantire una
efficace personalizzazione degli interventi, assicurando un’assistenza calibrata sulle necessità di
ciascun bambino/a, alunno/a, studente/ssa con disabilità, richiamando la necessaria collaborazione fra
tutte le figure che, ciascuna nel proprio ruolo, sono coinvolte nel percorso per l’attuazione del Piano
Educativo Individualizzato (PEI),
3. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA A (ART. 3, COMMA 4-BIS,
D.LGS. n. 66/2017)
Si propone di modificare il comma 4-bis come segue: “In ambito scolastico, la professione di
assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che ai sensi
dell’articolo 1, commi 594, 595, 597,598 e 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dell’articolo 14
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell’articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55),
sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore
professionale socio-sanitario, nonché da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in
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interprete LIS e LIST di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per le disabilità del 10 gennaio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2022.
Relazione:
Tale emendamento identifica prioritariamente, tra i soggetti che possono esercitare la professione di
assistente all’autonomia e comunicazione in ambito scolastico, coloro che sono in possesso di una più
elevata qualifica rispetto a quelle indicate ai successivi commi, ossia gli educatori professionali
socio-pedagogici e gli educatori professionali socio-sanitari.
Viene, altresì, eliminato il riferimento al comma 596 per la parte che riguarda esclusivamente una
formazione sanitaria, che è inconferente rispetto alle finalità dell’attività professionale degli assistenti
per l’autonomia e la comunicazione, nonché il riferimento al decreto del Ministro della sanità 8
ottobre 1998, n. 520 che regola il profilo professionale degli OS, operatori socio-sanitari le cui
funzioni, stando allo stesso decreto, sono totalmente avulse da quelle della comunicazione con
persone con diverse condizioni di disabilità.
4. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA A (ART. 3, COMMA 4-TER,
LETT. A) D.LGS. n. 66/2017)
Dopo “la professione di assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 può essere,
altresì, esercitata da:” aggiungere “a) le figure che risultino in possesso di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso di
perfezionamento e aggiornamento professionale biennale di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b
della Legge 19 novembre 1990, n. 34”
Relazione:
L’emendamento è motivato dalla necessità di riconoscere la possibilità di accesso alla professione
anche per coloro che sono in possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado, purché
abbiano frequentato uno specifico corso di perfezionamento biennale universitario.
5. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA A (ART. 3, COMMA 4QUATER, D.LGS. n. 66/2017)
Dopo “ordinamento didattico”, aggiungere “i contratti collettivi nazionali di lavoro integrano la
declaratoria dei profili professionali dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione con eventuali
ulteriori specifiche e contenuti professionali e ne fissano il relativo inquadramento e trattamento
economico per le diversi livelli di inquadramento previsti ai commi precedenti.
Nello svolgimento dei corsi biennali di cui al precedente comma 4, le università si avvalgono
dell’apporto e delle competenze degli enti di Terzo Settore con particolare riferimento alle
Federazioni e alle associazioni di persone con disabilità e familiari.
Tali enti, tramite specifici accordi, protocolli e convenzioni stipulati ai sensi del d.lgs. 117/2017
nonché ai sensi dell’articolo 13 comma 1 lettera b) della legge 104 del 1992, potranno fornire propri
esperti con comprovata competenza sulla formazione delle figure professionali operanti nel contesto
scolastico anche con riferimento a:
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tiflologica e sistema braille
lettura labiale e didattica ai sordi oralisti
comunicazione aumentativa alternativa – CAA
linguaggio easy to read
metodo ABA, in ambito educativo”
Relazione:
L’emendamento proposto si basa sull’esigenza di integrare e qualificare ulteriormente il profilo
professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, garantendo che i contratti collettivi
nazionali di lavoro (CCNL) definiscano in modo chiaro e dettagliato le competenze richieste, i
contenuti professionali e il trattamento economico della figura, rafforzando la coerenza tra le
responsabilità assegnate agli assistenti e il riconoscimento economico e contrattuale loro spettante,
assicurando una struttura uniforme e proporzionata ai diversi livelli di inquadramento.
Inoltre, l’emendamento sottolinea la necessità che il sistema formativo, nel rispetto della vigente
normativa nonché delle previsioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,
valorizzi il contributo degli enti del Terzo Settore in possesso di competenze specifiche, visto che è
indispensabile garantire che i professionisti siano dotati di strumenti adeguati, basati su best practice,
metodologie e strategie riconosciute e consolidate, per affrontare la complessità delle diverse
disabilità presenti nel contesto scolastico
6. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA A (ART. 3, COMMA 4QUINQUIES, D.LGS. n. 66/2017)
Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente: “4-quinquies Con decreto del Ministero
dell’Università e dell’Istruzione e del Merito, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia
di disabilità da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i programmi di insegnamento dei corsi di cui al comma 4-ter, comprendenti oltre alle lezioni
teoriche, anche il tirocinio diretto ed indiretto e l’apprendimento dell’uso e dell’insegnamento
dell’utilizzo delle tecnologie assistive. Ciascuno dei tre corsi deve prevedere anche la formazione per
gli studenti con disabilità neuromotoria”.
Relazione:
Tale emendamento propone di affidare a dei successivi decreti ministeriali la definizione chiara e
dettagliata dei programmi di insegnamento per i corsi destinati alla formazione degli assistenti per
l’autonomia e la comunicazione, con lezioni teoriche ed esperienze pratiche di tirocinio, per favorire
l’acquisizione di competenze operative sul campo nonché sulle tecnologie. Un ulteriore elemento
qualificante è l’obbligo di includere nei programmi di ciascun corso una specifica formazione
dedicata agli studenti con disabilità neuromotoria, considerato che l’articolo 13, comma 3 della legge
n. 104/1992 fa espresso riferimento agli assistenti per l’autonomia anche per le persone con disabilità
fisiche; pertanto, è necessario che ciascuno dei tre corsi formativi preveda elementi teorici e tirocinio
pratico anche per tali studenti, acquisiti da tutti gli assistenti dei tre percorsi formativi.
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7. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA B (ART. 5-BIS, D.LGS. n.
66/2017)
Dopo “lavoratori coinvolti” aggiungere “l’inquadramento e il”.
Relazione:
L’emendamento proposto si basa sull’esigenza di garantire che i Contratti Collettivi di Lavoro
definiscano la collocazione contrattuale dei lavoratori coinvolti fornendo una classificazione
professionale con mansioni e ai livelli di responsabilità, rendendo il relativo trattamento economico
coerente con il ruolo e le competenze richieste.
8. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA B (ART. 5-BIS, D.LGS. n.
66/2017)
Dopo “contratto collettivo nazionale di lavoro” aggiungere “applicato anche con riferimento a
quanto indicato al comma 4-quater”
Relazione:
L’emendamento proposto identifica il riferimento al CCN come delineato dal comma 4-quater.
9. EMENDAMENTO ALL’ART.3 COMMA 5 LEGGE 66/2017
Nell’articolo 3 comma 5 legge 66/2017 sopprimere le parole “nei limiti delle risorse disponibili”.
Relazione:
Questa abrogazione è richiesta a seguito della sentenza del Consiglio di Stato numero 9323 del 20
novembre 2024, che ha riaffermato il diritto incomprimibile alle prestazioni degli enti locali
indipendentemente dai vincoli di bilancio, fondandosi su ripetuta giurisprudenza della Corte
costituzionale.
10. EMENDAMENTO AL COMMA 6 BIS
Sostituire le parole “e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado” con
“con “e che sono in possesso del diploma di liceo pedagogico o di diploma di scuola secondaria di
secondo grado nonché di un diploma acquisito a seguito della partecipazione ad un corso di
perfezionamento e aggiornamento professionale biennale di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b
della Legge 19 novembre 1990, n. 341 con esonero dal tirocinio diretto.”
Relazione:
La norma transitoria, così come originariamente formulata, nega qualunque formazione teorica e
pratica di comunicazione per le diverse tipologie di disabilità. Con tale emendamento, pertanto, si
punta a garantire una piena dignità professionale all’attività della figura professionale dell’assistente
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all’autonomia e comunicazione nonché il possesso di una adeguata formazione con riferimento ai
titoli necessari ad accedere alle assunzioni presso le regioni e gli enti locali. Si ritiene opportuno,
altresì, esonerare questo personale dal tirocinio diretto, poiché ha già svolto questa attività per
almeno due anni.
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