
(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 Corte di giustizia UE
Stampa e Informazione
Sezione italiana
Lussemburgo, 23 gennaio 2025
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Il presente documento è stato redatto dalla cellula italiana dell’Unità Stampa e Informazione allo scopo di fornire un’informazione rapida alla stampa. Si prega di notare che il suo contenuto non è ufficiale e non vincola la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Il documento non può essere né riprodotto né citato (off the record).
Sentenza nella causa C-490/23 P Neos / Ryanair e Commissione (EN)
(Aiuto di Stato – Italia – COVID-19)
La Corte annulla la sentenza del Tribunale del 24 maggio 2023, T-268/21 | Ryanair / Commissione, e rinvia la causa al Tribunale perché statuisca sui motivi di ricorso della Ryanair DAC che non aveva esaminato
Nell’ottobre 2020 la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto consistente in sovvenzioni versate a talune compagnie aeree titolari di una licenza italiana mediante un fondo di indennizzo di 130 milioni di EUR. Ciò per rimediare ai danni subiti dalle compagnie aeree a causa delle restrizioni nel quadro della pandemia da COVID. Conformemente a una delle condizioni di ammissibilità previste dalla misura in questione, per poter beneficiare di quest’ultima, le compagnie aeree dovevano applicare ai loro dipendenti con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di imprese terze partecipanti alle loro attività, un trattamento retributivo pari o superiore a quello minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale applicabile al settore del trasporto aereo, concluso dalle organizzazioni datoriali e sindacali considerate come le più rappresentative a livello nazionale.
Senza avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha ritenuto la misura compatibile con il mercato interno. La compagnia aerea Ryanair, che non risultava tra i destinatari degli aiuti, ha impugnato la decisione della Commissione innanzi al Tribunale dell’Unione. A sostegno del suo ricorso ha dedotto quattro motivi.
Il primo verte su una violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, il secondo, su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e su un errore manifesto di valutazione della proporzionalità dell’aiuto rispetto ai danni causati dalla pandemia di COVID-19, il terzo, su una violazione dei diritti procedurali della Ryanair a causa del rifiuto della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale nonostante l’esistenza di seri dubbi sulla compatibilità della misura in questione con il mercato interno e, il quarto, sulla violazione dell’obbligo di motivazione enunciato all’articolo 296, secondo comma, TFUE.
Nella sua sentenza del 24 maggio 2023, Il Tribunale non ha esaminato i primi tre motivi di ricorso, concentrandosi sul quarto motivo. Il Tribunale lo ha accolto e ha annullato la decisione della Commissione, perché quest’ultima non aveva motivato la propria conclusione secondo cui la misura in questione non era contraria a disposizioni di diritto dell’Unione diverse da quelle relative agli aiuti di Stato. (v. CP 85/23).
Con la sua impugnazione, la Neos SpA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale.
Nell’odierna sentenza, la Corte annulla la sentenza del Tribunale del 24 maggio 2023 e rinvia la causa al Tribunale perché statuisca sui motivi di ricorso della Ryanair DAC che non aveva esaminato. La corte considera che lo stato degli atti non permette di statuire sulla controversia. Infatti, questi motivi, per la maggior parte relativi al merito della decisione che il Tribunale non ha esaminato, richiedono valutazioni fattuali complesse per le quali la Corte non dispone di tutti gli elementi necessari.
Per quanto riguarda invece la prima parte del quarto motivo di ricorso la Corte può statuire definitivamente essa stessa sulla controversia, perché lo stato degli atti lo consente. Essa considera che tale parte deve essere respinta in quanto infondata. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’affermare che la decisione controversa non soddisfaceva l’obbligo di motivazione.
La Corte ricorda che, quando si tratti di una decisione di non sollevare obiezioni nei confronti di una misura di aiuto, la decisione deve esporre unicamente le ragioni per le quali la Commissione ritiene che non sussistano serie difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno. In effetti, l’ultima sezione della decisione controversa è specificatamente dedicata alla valutazione che la Commissione ha effettuato della misura in questione alla luce delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione diversi da quelli relativi agli aiuti di Stato.
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IMPORTANTE:Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d’impugnazione.
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