
In rappresentanza e difesa della Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani (di seguito “GOI”), l’avvocato Raffaele Cappiello, curatore speciale, nominato con provvedimento del 27 novembre 2024 dal Tribunale di Roma, ha depositato una memoria di costituzione presso la Corte di Appello di Roma in relazione al reclamo presentato dal dott. Stefano Bisi, Gran Maestro uscente, avverso il suddetto provvedimento. L’atto mira a sostenere la legittimità della nomina del curatore speciale, confermando la necessità di tale misura a causa del potenziale conflitto di interessi tra il reclamante e l’associazione rappresentata.
Il reclamo del dott. Stefano Bisi, presentato in data 2 dicembre 2024, contesta il provvedimento di nomina del curatore speciale ex art. 78 cpc, sostenendo che non sussistano ragioni di conflitto d’interesse tra la propria persona e il GOI. Secondo il reclamante, il ruolo di Gran Maestro uscente, privo di coinvolgimenti personali o elettorali nelle gare del marzo 2024, escluderebbe qualsiasi interferenza o conflitto.
Argomentazioni del curatore speciale
L’avv. Cappiello, nel contraddire le posizioni del reclamante (Bisi – ndr), evidenzia quanto segue:
Impugnazione degli atti elettorali:
Gli atti finali del procedimento elettorale del 3 marzo 2024, inclusi il verbale della Commissione Elettorale Nazionale del 9 marzo e il Decreto n. 1 A/s del 5-6 aprile 2024, risulta oggetto di contestazione giudiziale. Questi atti includono la proclamazione del Gran Maestro Antonio Seminario da parte dello stesso dott. Stefano Bisi, Gran Maestro uscente.
Ruolo attivo del recuperante:
Il dott. Bisi ha proclamato ufficiale il nuovo Gran Maestro e ne ha ricevuto la promessa solenne ai sensi dell’art. 115 del Regolamento del GOI. Successivamente, il Gran Maestro Seminario ha disposto nuove nomine, incluso il conferimento del titolo di Gran Maestro Onorario proprio al dott. Bisi, creando una connessione diretta tra il reclamo e gli atti oggetto di impugnativa.
Conflitto di interessi:
La giurisprudenza (Cass. 6 agosto 2001, n. 10822) è decisamente ferrea nell’annunciare che la nomina di un curatore speciale è necessaria non solo in presenza di un conflitto effettivo ma anche in caso di conflitto potenziale, come quello derivante dal coinvolgimento del dott. Bisi negli atti contestati.
Richiesta alla Corte
Alla luce delle prove, la GOI, rappresentata dal curatore speciale avv. Raffaele Cappiello, ha chiesto alla Corte d’Appello di rigettare il reclamo presentato dal dott. Stefano Bisi. Ha richiesto altresì la conferma del provvedimento del Tribunale di Roma del 27 novembre 2024, ritenendo imprescindibile la nomina del curatore speciale per garantire la tutela degli interessi dell’associazione nel giudizio di sospensione della delibera assembleare.
La nomina del curatore speciale si configura come un atto necessario e legittimo alla luce del coinvolgimento diretto del reclamante negli atti impugnati, nonché della normativa e della giurisprudenza applicabile. La Corte d’Appello di Roma è invitata a confermare la misura adottata, garantendo così l’imparzialità e la tutela dei principi associativi del Grande Oriente d’Italia.