
(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 ALLEGATO
I rischi per incidente o crollo di una grande diga
Incidente rilevante
Per incidente rilevante si intende un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità,
dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino in uno stabilimento industriale classificato a rischio
dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105, in attuazione della direttiva comunitaria del 2012
sugli incidenti connessi con sostanze pericolose, e che provochi pericolo grave a persone e
ambiente.
Per ogni stabilimento esiste un Piano di emergenza interno (Pei) contenente le misure di
mitigazione dei danni all’interno dello stabilimento, e un Piano di emergenza esterno (Pee), per i
danni all’esterno.
Crollo di una grande diga
Per collasso di una grande diga si intende il crollo della struttura, la comparsa di danni alla diga o di
fenomeni franosi che possono provocare un’onda di piena e la conseguente inondazione delle aree
situate a valle.
Le grandi dighe sono regolamentate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2014 sull’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.
Quando si verifica un rischio connesso alla tenuta strutturale di una grande diga si parla di “rischio
diga”, che prevede una sequenza di quattro fasi di allerta (preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e
collasso).
Per ciascuna grande diga è stato approvato un Documento di Protezione Civile (Dpc) che contiene
le indicazioni per l’attivazione del sistema di protezione civile, le comunicazioni e le procedure
tecnico-amministrative e un Piano di Emergenza Diga (Ped), con le aree potenzialmente
interessate dall’eventuale crollo.