
(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 COMUNICATO N. 59/DIV – 12 NOVEMBRE 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 8, 9, 10 e 11 NOVEMBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate l’8, 9, 10 e 11 Novembre 2024
14^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ARZIGNANO V.
ATALANTA U23
CALDIERO TERME
LECCO
LUMEZZANE
PADOVA
PRO VERCELLI
TRENTO
TRIESTINA
UNION CLODIENSE
GIRONE B
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
L.R. VICENZA
VIRTUS VERONA
ALBINOLEFFE
NOVARA
ALCIONE MILANO
FERALPISALO’
GIANA ERMINIO
RENATE
ASCOLI
CARPI
LUCCHESE
MILAN FUTURO
PERUGIA
PESCARA
PIANESE
RIMINI
VIRTUS ENTELLA
PONTEDERA
CAMPOBASSO
LEGNAGO SALUS
AREZZO
TERNANA
SESTRI LEVANTE
VIS PESARO
TORRES
PINETO
GUBBIO
GIRONE C
ACR MESSINA
AZ PICERNO
CASERTANA
CROTONE
FOGGIA
LATINA
POTENZA
TARANTO
TRAPANI
TURRIS
GIUGLIANO
BENEVENTO
MONOPOLI
CATANIA
JUVENTUS NEXT GEN
SORRENTO
AVELLINO
AUDACE CERIGNOLA
CAVESE
TEAM ALTAMURA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’11 e del 12 Novembre 2024 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DELL’8, 9, 10 e 11 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della quattordicesima giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA,
PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, SPAL, TARANTO, TEAM
ALTAMURA, TERNANA, TORRES, TRENTO, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione
della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 3.000,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, all’ingresso delle squadre, al 1°, 3° e al 4° minuto del primo tempo e
al 6° e al 10° minuto del secondo tempo, ventidue fumogeni nel recinto di gioco,
senza conseguenze;
2. lanciato, al 3° e al 5° minuto del secondo tempo, due fumogeni sul terreno di
gioco, senza conseguenze;
3. lanciato, al 1°, 3° e al 5° minuto del primo tempo, tre petardi di media intensità
sul terreno di gioco, senza conseguenze;
4. lanciato, al 1°, 2°, 3°, 4° e al 5° minuto del primo tempo, al 7°, 9°, 10°, 38°, 41°
e al 45° minuto del secondo tempo e, al termine della gara, sedici petardi di
media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
5. esploso, al 1° minuto del primo tempo, due petardi di media intensità nel
proprio Settore, la cui esplosione ha determinato il ferimento di due tifosi della
TERNANA, uno dei quali veniva trasportato in Ospedale per le necessarie cure.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
che i fatti sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno
rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, dei tifosi e degli
addetti ai servizi, rilevato che non si sono verificate conseguenze (ulteriori rispetto
al ferimento di due tifosi della propria squadra), considerato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste
in essere in applicazione dei modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.,
r. c.c.).
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AMMENDA € 1.500,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 41°
minuto del secondo tempo, un petardo esploso nel recinto di gioco a pochi metri
dal portiere della propria squadra il quale accusava nell’immediatezza una
sensazione di stordimento.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del
lancio operato nei pressi del proprio portiere) e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 50° minuto della gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto
di gioco, senza conseguenze;
2. al 65° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena nel recinto di
gioco, in direzione di un calciatore avversario, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori:
1. posizionati nel Settore Tribuna Sud (circa il 2%), intonato, al termine del primo
tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per circa un minuto;
2. posizionati nel Settore Curva Sud (circa il 70%), intonato, ininterrottamente dal
50° al 52° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un calciatore
avversario.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti
e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
PERUGIA
A) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto nella
rete era presente un buco;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, a fine gara, mentre le
squadre facevano rientro negli spogliatoi, all’indirizzo dei calciatori avversari, tre
lattine vuote ed accartocciate, senza conseguenze.
Applicato il cumulo materiale, misura della sanzione [€ 200 per la condotta sub A)
e € 800 per la condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e
26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
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pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 12° minuto del primo tempo, due
fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno
nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 34° minuto del
secondo tempo, una bottiglietta di plastica semi vuota, sul terreno di gioco, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste
e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed., r. c.c.).
TORRES
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, sei bicchieri di plastica semivuoti
contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Tribuna Tifosi
Ospiti, intonato, al 43° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle
Forze dell’Ordine ripetuti per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
TARANTO
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Nord
Anello Superiore, intonato, al 6° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei
confronti delle Forze dell’Ordine ripetuti per quattro volte;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti,
non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo nonostante
siano stati più volte invitati dall’Arbitro ad uscire dagli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione quanto al capo A), misura della sanzione in cumulo
materiale [€ 200 per la condotta sub A) e € 200 per la condotta sub B)] in
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applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel
Settore Curva Furlan, intonato, al 28° minuto e al 72° minuto della gara, un coro
oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le
circostanze, per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 19 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
SALVATI FERDINANDO
(GIUGLIANO)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente
proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
DIRIGENTI ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BRUNELLO NICOLA
TABBIANI LUCA
(ATALANTA U23)
(TRENTO)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COLOMBO RICCARDO
(PRO PATRIA)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei
loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CLOTET RUIZ JOSEP
(TRIESTINA)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta, offensiva ed
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ingiuriosa nei confronti di un proprio calciatore, in quanto, a seguito della sua espulsione,
mentre quest’ultimo giungeva in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, lasciava
l’area tecnica e lo raggiungeva prendendolo per la maglietta all’altezza del torace e
strattonandolo con vigoria per varie volte (cinque/sei), senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
C.G.S. valutate le modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta tenuta
(perpetrata nel recinto di gioco in presenza del pubblico) e considerato che non risultano
conseguenze a carico del calciatore (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMONIZIONE (II INFR)
MAIURI VINCENZO
(CAVESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
MEZZANOTTI DAVIDE
BERTOTTO VALERIO
FRANZINI ARNALDO
PROSPERI FABIO
SPATARO MIRKO
(ASCOLI)
(GIUGLIANO)
(LUMEZZANE)
(PIANESE)
(TRAPANI)
OPERATORI SANITARI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
SESANA LUIGI
(RENATE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PELLEGRINI JACOPO
(FERALPISALO’)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata alla
nuca, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una
parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la
pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r.
Assistente Arbitrale n. 1).
KROLLIS RAIMONDS
(TRIESTINA)
per avere, al 34°minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco ma non a distanza di gioco, lo colpiva
con un pugno all’altezza della nuca.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano
conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, la zona
del corpo dell’avversario attinta e la perpetrazione della condotta con il pallone non a
distanza di gioco (r. Assistente Arbitrale n. 2).
PUGLIESE SAMUEL
(TURRIS)
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per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, nel tentativo di divincolarsi dalla marcatura, lo
colpiva con uno schiaffo al volto, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere a
gioco fermo e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a
carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la
delicatezza della parte del corpo attinta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CHAKIR MOHAMMED AMINE
(PINETO)
A) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario
con vigoria sproporzionata;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non
corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, mentre abbandonava
il terreno di gioco, urlava all’indirizzo del Quarto Ufficiale una frase irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, ripetuta per quattro volte;
C) per avere tenuto una condotta non corretta, in quanto, giunto dinanzi alla porta d’ingresso
degli spogliatoi, sferrava un violento pugno alla porta, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 39
e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIROLA FILIPPO
(ALCIONE MILANO)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con
vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a
carico dell’avversario.
ALDEGHERI LORENZO
(CALDIERO TERME)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Assistente Arbitrale n.1, in quanto si alzava dalla panchina e gli si avvicinava proferendo
nei suoi confronti frasi irriguardose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di
riserva).
NDOJ EMANUELE
(LATINA)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con
vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a
carico dell’avversario.
VITERITTI ORLANDO
(MONOPOLI)
59/218
per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a
carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALABRESE BERNARDO
CLEMENTE GIANLUCA
FIORINI MATTIA
BOLSIUS DON JOSE’ HENRICUS
BIDAOUI SOUFIANE
COPPOLA FRANCESCO
(CAMPOBASSO)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(SPAL)
(VIS PESARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
FRISENNA GIULIO
ALAGNA MANUEL
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
CARRETTA MIRKO
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM
DI PASQUALE DAVIDE
TASCONE SIMONE
OYEWALE SULAIMAN
RAUTI NICOLA
MASTROIANNI FERDINANDO
DALMAZZI ALESSANDRO
FILIGHEDDU STEFANO
JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO
LANCINI EDOARDO
RANIERI ROBERTO
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
GARETTO MARCO
BUCHEL MARCEL
MASTINU GIUSEPPE
SALVI MATTEO
OKORO ALVIN OBINNA
(ACR MESSINA)
(ASCOLI)
(AZ PICERNO)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MILAN FUTURO)
(NOVARA)
(NOVARA)
(RENATE)
(RIMINI)
(SPAL)
(TORRES)
(UNION CLODIENSE)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
DE ROSA ROBERTO
(GIUGLIANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BAGATTI NICCOLO’
GUERRA WALTER
PELLITTERI ALESSANDRO
(ALCIONE MILANO)
(AZ PICERNO)
(CAMPOBASSO)
59/219
PROIETTI MATTIA
PETERMANN DAVIDE
FUSI PIETRO
JAOUHARI ZAID
GIUNTI GIOVANNI
MEZZONI FRANCESCO
MASTROMONACO GIAN LUCA
CELIENTO DANIELE
GIANNOTTI PASQUALE
PUCCIARELLI MANUEL
(GUBBIO)
(LATINA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(TARANTO)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MAZZOLO FRANCESCO
QUAINI ALESSANDRO
AMADIO STEFANO
ITALENG NGOCK JONATHAN
(CALDIERO TERME)
(CATANIA)
(PINETO)
(PONTEDERA)
AMMONIZIONE (III INFR)
ORTISI PASQUALINO
FOSSATI MARCO EZIO
TAVERNELLI CAMILLO
GAGLIOLO RICCARDO
NAVARRO ESCRICHE ALBERT
CAPELLINI RICCARDO
VISCARDI ANGELO
CONTILIANO NICOLO’
GERBI ERIK
MAFFEI MATTIA
D’ALTERIO FRANCESCO PIO
MANCINI TOMMASO
LEVERBE MAXIME JEAN R
BULEVARDI DANILO
CRISTALLO CLAUDIO
PERROTTA MARCO
BROSCO RICCARDO
BOCCADAMO ANTONIO
PACCIARDI FEDERICO
LOMBARDI LUCA
ESPECHE MARCOS ANDRES
MARTINELLI RICCARDO
COMI GIANMARIO
CLEMENZA LUCA
BLONDETT EDOARDO
DEL FAVERO MATTIA
MAESTRELLI ALESSIO
AUCELLI CHRISTIAN
NDIAYE MAISSA CODOU
GATTI CHRISTIAN
MEHIC DINO
METLIKA ANTONIO
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CARPI)
(CARPI)
(CAVESE)
(CROTONE)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
(PESCARA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TERNANA)
(TRENTO)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
59/220
CANNAVO’ KEVIN
NICASTRO FRANCESCO
AMMONIZIONE (II INFR)
PETRUNGARO LUCA
DE ZEN RICCARDO
MARTINELLI LUCA
ENRICI PATRICK
COLLODEL RICCARDO
GATTI RICCARDO
DI GENNARO MATTEO
DI MOLFETTA DAVIDE
MILLICO VINCENZO
GIORGIONE CARMINE
STRAMACCIONI DIEGO
PEETERS DAOUDA
CONFENTE ALESSANDRO
D’AMORE FRANCESCO
IBRAHIM OLAMIDE MAJID
SVIDERCOSCHI SEBASTIANO
PANNITTERI ORAZIO
ZEROLI KEVIN
VALENTI BRUNO
DI MAGGIO LUCA
SALA MATTIA
NOVELLA MATTIA
ALCIBIADE RAFFAELE
TERRANI GIOVANNI
FURNO CRISTIANO
ROSETTI MANUEL
DE FRANCESCO ALBERTO
FABBRO MICHAEL
ALOI SALVATORE
TITO FABIO
FABRIANI CRISTIAN
GUIEBRE ABDOUL RAZAK
DI SANTO FRANCESCO
VOCA IDRIZ
SCAPIN THOMAS
COSTA GABRIELE
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(ACR MESSINA)
(ARZIGNANO V.)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(FERALPISALO’)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TORRES)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
RE ALESSIO
ANGELONI MATTIA
ZANINI MATTEO
CHIOSA MARCO
MONTINI ALBERTO
SILIPO ANDREA
BIANCHINI GIANCARLO
TENTARDINI ALBERTO
MANCINI DAVIDE
PARODI GIULIO
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ASCOLI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CAMPOBASSO)
(FOGGIA)
59/221
PERINA PIETRO
SPAVIERO TOMMASO
MAGNI VITTORIO
TORRIANI LORENZO
LORENZINI FILIPPO
KIRWAN NIKO
DAGASSO MATTEO
MIGNANI GUGLIELMO
PROIETTO FRANCESCO
REALI ALESSANDRO
PIETRA NICCOLO’
TANTALOCCHI ELIA
MALLAMO ANDREA
TOCI ELJON
LOUATI ALESSANDRO
FIORENTINO GIANLUCA
GRANDE MICHELE
ZACCAGNO ANDREA
LESCANO FACUNDO
FINI RICCARDO
COCETTA NICCOLO’
MANIERO LUCA
TAVERNARO FEDERICO
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PESCARA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(TURRIS)
(UNION CLODIENSE)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 12 Novembre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
59/222