La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la designazione di un paese terzo come “paese di origine sicuro” deve riguardare l’intero territorio del paese. Un giudice nazionale incaricato di esaminare la legittimità di una decisione amministrativa che nega la protezione internazionale deve verificare se siano rispettate le norme del diritto dell’Unione relative a tale designazione.
La sentenza chiarisce le condizioni previste dalla direttiva sulle procedure comuni in materia di protezione internazionale. La Corte ha stabilito che, anche se un paese terzo può derogare agli obblighi imposti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), ciò non impedisce necessariamente la sua designazione come “paese di origine sicuro”. Tuttavia, le autorità degli Stati membri devono esaminare attentamente se tali deroghe siano attuate in modo da compromettere questa designazione.
Nel caso specifico, CV, un cittadino moldavo, aveva richiesto la protezione internazionale nella Repubblica Ceca nel 2022, adducendo minacce e aggressioni subite in Moldova. Le autorità ceche avevano respinto la richiesta, basandosi sul fatto che la Moldova (esclusa la regione della Transnistria) era stata designata come paese di origine sicuro. CV non era riuscito a dimostrare che questa designazione non si applicava al suo caso.
La Corte regionale di Brno, incaricata del ricorso di CV, ha sollevato diverse questioni sull’interpretazione della direttiva. La Corte di Giustizia ha risposto che un paese terzo non perde la qualifica di “paese di origine sicuro” solo perché utilizza il diritto di derogare agli obblighi della CEDU. Tuttavia, tale deroga deve spingere le autorità degli Stati membri a rivedere la situazione per verificare se questa influisca sulla designazione.
Un punto centrale della sentenza è che gli Stati membri non possono designare solo una parte del territorio di un paese terzo come “sicura”. I criteri per tale designazione devono essere validi per l’intero territorio del paese interessato. Pertanto, la Repubblica Ceca non avrebbe potuto considerare la Moldova un paese di origine sicuro escludendo la Transnistria.
Inoltre, il giudice nazionale che esamina un ricorso contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale deve rilevare eventuali violazioni delle norme dell’Unione in merito alla designazione di paesi sicuri. Nel caso di CV, la Corte regionale di Brno deve considerare se la deroga della Moldova agli obblighi della CEDU e l’approccio della Repubblica Ceca violino le norme comunitarie.
Nota: il rinvio pregiudiziale permette ai giudici nazionali di richiedere chiarimenti alla Corte di Giustizia dell’UE su questioni di interpretazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, la Corte non risolve il caso nazionale, lasciando questa decisione al giudice locale che deve applicare i principi stabiliti dalla Corte.
Il testo integrale della sentenza sarà disponibile sul sito CURIA il giorno del pronunciamento.